- 13 Marzo 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto dei consumatori, Notizie

Avendo vinto la causa contro l’autosalone, condannato a pagare oltre 4.000 euro, con un certo piacere riproduciamo l’atto di citazione relativo a un nostro acquisto
GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE CIVILE
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ATTO DI CITAZIONE
(Ex artt. 163, 311 e ss. c.p.c.)
L’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI (C.F. ), nato a Roma il 26 settembre 1965 e ivi residente in Viale G. Sirtori, 56, sc. B, int. 13, difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale G. Sirtori, 56, sc. B, int. 4, il quale difensore dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni ed avvisi presso l’indirizzo PEC: o presso il proprio numero di fax: 06/5503964
PREMESSO
OFFERTA DI VENDITA SU SITO WWW.SUBITO.IT
1. Che l’attore nel mese di giugno 2017, intenzionato a sostituire la propria autovettura, era persuaso da un annuncio comparso sul sito internet www.subito.it e pubblicizzante un’autovettura VW Touran 1.4 TSI Eco Fuel in vendita al prezzo di euro 10.900,00 (diecimilanovecento/00) presso l’autosalone della convenuta (v. all. 1, annuncio www.subito.it);
2. Che, tra le varie, il detto annuncio indicava come la vettura fosse “APPENA REVISIONATA PRESSO HAUSWAGEN DI ROMA – CON FATTURA DI EURO 2.200” “12 MESI DI GARANZIA”;
3. Che a ciò era premesso come il mezzo fosse dotato di “navigatore cartografico” nonché di antifurto”;
4. Che recatosi una prima volta presso il detto autosalone, l’attore era persuaso della bontà dell’acquisto e della serietà della convenuta, che vantava ben 5 stelle di recensione sul noto portale internet autoscout24;
5. Che in quel mentre, la prova su strada non era possibile in quanto la batteria del mezzo risultava essere danneggiata e l’autovettura non si accendeva neanche con l’accenditore;
6. Che peraltro il venditore garantiva il detto mezzo come privo di qualsivoglia difetto e affermava come la migliore garanzia in tal senso, fosse l’autosalone medesimo;
PROPOSTA DI ACQUISTO E TAGLIANDO
7. Che l’attore il 15 giugno 2017 si recava nuovamente presso il salone della convenuta e sottoscriveva una proposta di acquisto con relativa accettazione predisposta dalla società convenuta;
8. Che, per l’effetto, accettava il prezzo per il quale il veicolo era stato messo in vendita sul sito internet prima menzionato (euro 10.900,00) nonché una maggiorazione di euro 700 per il passaggio di proprietà e per il tagliando completo del mezzo (v. all. 2, proposta di acquisto);
9. Che lasciato un acconto di euro 300 (trecento), era fissata la data per la consegna del mezzo al 27 giugno 2017, ossia ben 12 giorni dopo, onde consentire il pattuito tagliando completo e anche per consentire all’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI di fruire una vacanza in Puglia, programmata da tempo;
10. Che la mattina del 27 giugno 2017, l’attore si recava presso il Broker di assicurazioni E. R. e contraeva una polizza assicurativa relativa al mezzo, che sarebbe stata attivata appena inviato a mezzo fax il passaggio di proprietà;
11. Che il pomeriggio del 27 giugno 2017 l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI si recava presso il salone della convenuta in compagnia del Dott. GDG per ritirare il mezzo;
ASSENZA REVISIONE
12. Che alle ore 18:00 circa, solo una volta perfezionato l’acquisto, l’attore era informato dal venditore che l’autovettura fosse mancante della revisione nonché della seconda chiave e del libretto di uso e manutenzione;
13. Che tali mancanze erano motivo di irritazione da parte dell’attore in quanto erano intercorsi precisi accordi in tal senso e, soprattutto, in considerazione del relativo considerevole lasso di tempo concesso al venditore per provvedere affinché consegnare il mezzo in condizioni da renderlo idoneo all’uso previsto anche tramite un ulteriore tagliando, per il quale, unitamente al costo del passaggio di proprietà, l’acquirente aveva accettato una maggiorazione di euro 700 rispetto al prezzo pattuito;
14. Che una volta posto in marcia, l’attore appurava come il serbatoio dell’acqua del tergicristallo fosse completamente vuoto e, stante come lo stesso sia uno dei primi interventi effettuati allorquando si procede a un tagliando, con il controllo dei liquidi, sorgevano all’attore non pochi dubbi sul fatto che verosimilmente detto tagliando fosse stato effettivamente eseguito;
15. Che, inoltre, l’istante appurava come il motore del mezzo aveva una sorta di esitazione attorno ai 3.000 giri che era ritenuta, a torto, essere una caratteristica del cambio automatico, mai posseduto fin lì;
…
18. Che … l’attore si recava in compagnia del detto Sig. MC presso il Centro Revisioni auto di Settebagni e lì, dopo aver atteso il proprio turno, era informato dal personale del detto centro revisioni, che non fosse possibile eseguire la revisione in quanto, trattandosi di un mezzo alimentato a metano ed essendo passati 5 (cinque) anni dall’immatricolazione, fosse necessario procedere al ricollaudo dei serbatoi metano presso un centro revisioni autorizzato;
19. Che va rimarcato come il detto mezzo, fosse stato immatricolato cinque anni prima per cui la sostituzione delle bombole di metano avrebbe dovuto essere eseguita addirittura da un anno in quanto il ricollaudo dei serbatoi deve essere eseguito la prima volta dopo quattro anni dall’immatricolazione;
…
21. Che l’indomani l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, giunto anch’egli a Magione, si recava presso un centro revisioni dove era informato che in loco il ricollaudo necessitasse di circa 10 giorni in quanto le bombole dovevano essere inviate per la revisione nelle Marche;
…
23. Che rientrato a Roma con l’autovettura Touran, l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI constatava come sussistesse la richiamata ruvidità di funzionamento del motore a 3.000 giri nonché come l’alimentazione commutasse in 200 chilometri per due volte automaticamente da metano a benzina;
REVISIONE
24. Che il 5 luglio 2017, prima data utile, l’attore lasciava il detto mezzo presso il Centro Revisioni PC s.r.l. di Roma, Via per la revisione sia del mezzo che dei serbatori del metano;
25. Che l’autovettura poteva essere ritirata solo l’11 luglio 2017 ed era sostenuto un costo di euro 402,88 come da fattura n. 1346 dell’11 luglio 2017, per ricollaudo serbatoi metano (euro 326 + IVA), revisione (euro 54,90) e sostituzione lampada H7 (euro 10,20) (v. all. 4, fattura PC);
26. Che la sostituzione della lampada, in realtà, non consentiva il funzionamento della freccia laterale sinistra collocata nello specchietto retrovisore il quale dovrà probabilmente essere sostituito completamente;
DUPLICATO CHIAVE E LIBRETTO USO E MANUTENZIONE
27. Che il 4 luglio, invece, l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI sosteneva un costo di euro 155 per il duplicato della chiave auto (v. all. 5, fattura SC s.r.l.), mentre il 7 luglio sosteneva il costo di euro 66,12 ai quali aggiungere euro 44,98 di assicurazione, per locare un’autovettura sostitutiva presso la A di Fiumicino (RM) (v. all. 6 e 7), con il relativo fastidio di doversi recare presso la detta società di noleggio, con il proprio scooter, onde poter avere un mezzo a disposizione in quanto la Touran ferma al centro revisioni e la Multipla dal carrozziere;
28. Che l’assenza della doppia chiave preoccupava non poco l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, atteso come, nel malaugurato caso di furto, la mancata restituzione della stessa alla Compagnia Assicurativa ne avrebbe causato il mancato indennizzo dei danni subìti;
29. Che recatosi presso un centro autorizzato della VOLKSWAGEN sito in Via della Magliana per chiedere una copia del libretto di uso e manutenzione, era informato del fatto che la detta copia non fosse in vendita;
…
32. Che il 14 luglio u.s. l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI contattava la società convenuta e rappresentava al venditore la serie di inconvenienti determinatisi, con le intuibili perdite di tempo, auspicando a una bonaria composizione dell’insorta situazione.
33. Che contrariamente a quanto auspicato, il venditore anticipava telefonicamente come non fosse intenzione della convenuta addivenire a nessun accordo in quanto dette operazioni fossero da considerarsi “normale manutenzione”;
PERDITA DI COLPI
34. Che il medesimo giorno, l’attore si recava unitamente alla famiglia a San Feliciano, località lacustre sita sul Lago Trasimeno;
35. Che durante il viaggio aveva modo di constatare come l’autovettura, sotto i 3000 giri, continuasse ad avere la ricordata ruvidità, come un’esitazione, che già aveva avuto modo di constatare nel viaggio da San Feliciano a Roma, il breve tratto di strada in cui aveva utilizzato concretamente fin lì l’autovettura;
…
37. Che, nel prosieguo del viaggio, il medesimo mezzo iniziava a perdere colpi e commutava nuovamente automaticamente l’alimentazione dal metano a benzina per svariate volte;
38. Che l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, tuttavia, non si preoccupava eccessivamente del detto episodio in quanto riteneva come detta anomalia di funzionamento fosse da imputare al metano cosiddetto “sporco” in quanto diverse volte era in effetti capitato che facendo il pieno, la propria Fiat Multipla, anch’essa a metano, avesse perso colpi a causa della cattiva qualità del carburante;
39. Che, infatti, proprio al fine di constatare la qualità del metano, la Touran ha proprio un indicatore che segnala la qualità del metano;
40. Che, tuttavia, il detto indicatore segnalava come lo stesso fosse di buona qualità;
41. Che l’instante decideva, pertanto, di esaurire il pieno e procedere a un nuovo pieno presso un’altra stazione di servizio ed accertarsi se, con la sostituzione del carburante, il difetto continuasse a sussistere o meno, non avendo però dubbi nel senso che il difetto sarebbe terminato;
42. Che il 21 luglio, terminato il pieno di metano, eseguito il pieno presso la stazione di servizio di Ponzano Romano dove è solito rifornirsi, l’attore, con grande sorpresa, appurava come il difetto continuasse a sussistere per cui l’autovettura passava automaticamente da metano a benzina e non tornasse più a metano;
43. Che per evitare tale inconveniente, era necessario escludere il cambio automatico per tenere il motore sempre sopra i 3.000 giri;
44. Che il 24 luglio c.a. l’attore si recava di persona presso il centro revisioni e non essendo presente il titolare parlava telefonicamente con quest’ultimo il quale affermava decisamente come la revisione non avesse nessuna incidenza sulla detta anomalia, che era da ritenersi preesistente;
45. Che questo in quanto la revisione delle bombole del metano consistesse unicamente nel sostituire quest’ultime sganciandole e inserendo le nuove, senza nessun intervento sul motore;
…
51. Che per evitare che la macchina passasse da metano a benzina, era costretto nuovamente a disinserire il cambio automatico e tenere il motore costantemente sopra i 3.000 giri;
52. Che, nonostante tali accortezze, ogni qualvolta ciò nonostante, la macchina passava da metano a benzina, l’attore era costretto a mettere il cambio in folle, spegnere il mezzo, riaccenderlo e quindi procedere nuovamente a metano, con l’intuibile stress di un viaggio siffatto;
ARRESTO
53. Che uscito dall’autostrada Bologna Taranto alla stazione di Val Vibrata (PE) per fare il rifornimento di metano, una volta rientrato in autostrada l’automobile si spegneva improvvisamente proprio sulla rampa di accesso dell’autostrada;
54. Che solo dopo oltre 15 minuti di tentativi, dopo che ogni qualvolta la macchina si commutava a metano e non passava più a benzina per spengersi dopo pochi secondi, riusciva a ripartire;
DANNO DA STRESS A UNA SERENA VITA FAMILIARE
…
56. Che, a riguardo, recente Sent. Tribunale di Palermo del 17 novembre 2015, n. 6589 (all. 15) ha statuito come:
“la comune esperienza consente di ritenere dimostrati seri disagi sofferti dal Ga., che, sebbene fornito in alcune occasioni di vettura sostitutiva (di segmento economico inferiore, comunque, rispetto a quella acquistata), ha pur sempre dovuto privarsi, nel primo anno di vita dell’autovettura e per la complessiva durata di 95 giorni di un mezzo che rispondeva alle proprie necessità personali e familiari, con intuibili fastidi e rinunce, utilizzando con sempre minore serenità d’animo un veicolo che invece avrebbe dovuto garantirgli massima affidabilità”;
ACCENSIONE SPIA EPOC
57. che riuscito finalmente a partire, l’attore constatava l’accensione della spia EPOC con il motore che non superava più i 4.000 giri rimanendo, però, almeno l’alimentazione, fissa a metano;
…
59. che il titolare della medesima officina, informava l’attore come non fosse possibile una riparazione subitanea della macchina, che necessitava di un controllo approfondito;
…
63. che la suddetta officina, nel frattempo, al fine di rimediare ai difetti segnalati, aveva proceduto a un controllo generale del mezzo, alla sostituzione dell’elettropompa della benzina e alla sostituzione del filtro della benzina, per un importo pari a euro 400,00 (quattrocento/00) (v. all. 10 fattura 20 agosto 2017, Officina C, di San Severo FG);
64. che l’autovettura, in realtà, continuava ad avere il difetto anche se l’attore, per lo meno, poteva concludere il periodo di ferie però con l’insorgenza continua del detto difetto della commutazione dell’impianto da metano a benzina, in misura via via sempre maggiore;
65. che il 3 settembre, rientrato a Roma, l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI informava nuovamente la convenuta della serie di inconvenienti verificatisi;
66. che era quindi invitato a portare la detta autovettura per un controllo però solo al ritorno dalle ferie del venditore che aveva effettuato la vendita;
CESSAZIONE FUNZIONAMENTO A METANO
67. che il 15 settembre l’attore si recava presso San Feliciano allorquando subito dopo il raccordo anulare l’autovettura cessava definitamente di funzionare a metano;
68. che l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI era quindi costretto a effettuare un primo pieno di benzina a Orvieto per effettuarne un altro il giorno dopo a San Feliciano dopo appena 90 chilometri …
70. Che di tutte queste anomalie di funzionamento, l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI ha provveduto a effettuare delle riprese video, tramite il suo cellulare;
…
DIFFIDA AD ADEMPIERE
74. Che dunque, con lettera inviata a mezzo PEC il 18 settembre 2017, l’attore diffidava il venditore, ai sensi dell’art. 130 del D.l.vo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo” a procedere al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (v. all. 11);
75. Che, nel contempo, invita, altresì, il venditore a provvedere al pagamento di tutte le spese fin qui sostenute;
76. Che, ai sensi della normativa menzionata, era concesso il termine di 7 (sette) dalla ricezione della missiva;
77. Che essendo decorso infruttuosamente tale termine, durante il quale l’attore non aveva pertanto potuto utilizzare il proprio mezzo e si era dovuto recare a Rimini e in altri luoghi con la FIAT Multipla, il 26 settembre 2017 l’attore portava la propria autovettura presso la PC, che aveva eseguito la detta revisione;
ALTRI 17 GIORNI DI SOSTA
78. Che il mezzo poteva essere ritirato solo il 13 ottobre, quindi 17 (diciassette) giorni dopo, in quanto necessitante di continui collaudi al fine di accertare la causa del guasto in quanto neanche questo meccanico, così come quello di San Severo, riusciva a capire a cosa fosse dovuto il difetto segnalato;
79. Che, in tale frangente, la detta autofficina appurava come neanche le candele, che sono le prime cose che sono sostituite allorquando si procede a fare un tagliando, fossero state sostituite;
80. Che procedendo a tentativi, la detta officina procedeva a pulire anche tutte le parti dell’alimentazione interessate e ad altri lavori, a fronte della cui opera, era richiesta la somma, a titolo di trattamento di favore, di euro 289 (duecentoottantanove), di cui euro 89 per la sostituzione delle candele (v. all. n. 12);
81. Che l’autovettura, al momento attuale non presenta più quelle esitazioni che precedentemente aveva a 3.000 giri e non è fino a ora passata dal metano a benzina;
SOSTE PER COMPLESSIVI 25 GIORNI OLTRE AI 7 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DIFFIDA
82. Che tuttavia, l’attore non ha più alcuna fiducia sull’affidabilità del mezzo che, in appena 3 mesi dall’acquisto, ha necessitato di soste presso officine per oltre 25 giorni, è stata ferma una settimana in attesa di riscontro da parte della convenuta della diffida ex art. 130 Codice del Consumo e ha determinato tutta una serie di contrattempi che hanno determinato anche un danno da vacanza rovinata;
83. Che tali danni sono conseguenza diretta dell’inadempimento della convenuta, che si era espressamente obbligata ad alienare un mezzo non solo già sottoposto a una fantomatica revisione completa ma, addirittura, sottoposto a un semplice tagliando generale;
84. Che l’attore ha invece dovuto sottostare ai seguenti esborsi che avrebbero dovuto essere, invece, del tutto evitati se l’autovettura fosse stata alienata come d’accordo con revisione e tagliando eseguito e cioè:
• ricollaudo serbatoi metano (euro 326 + IVA);
• revisione (euro 54,90);
• sostituzione lampada H7 (euro 10,20);
• ritiro del duplicato della chiave auto (€ 155,00);
• sostituzione della pompa di benzina (euro 400);
• pulizia complessiva e cambio candele (euro 289);
85. Che alle suddette spese, son altresì da aggiungere:
• noleggio di un mezzo sostitutivo (€ 66,12);
• assicurazione per il noleggio dell’auto (€ 44,98);
• contravvenzione rilevata dal personale di Trenitalia (euro 114,00);
86. Che, in aggiunta, l’attore non ha potuto procedere, come sarebbe stata sua intenzione, alla vendita dell’altra autovettura di sua proprietà, FIAT MULTIPLA, per la quale è scaduto a fine mese l’imposta di bollo per 280 euro e anche al rinnovo del premio assicurativo per l’importo di circa 334,07 euro (all. 16);
87. Che, infatti per l’acquisto di detta autovettura vi era già una proposta di acquisto per l’importo di € 4.000 offerto dal Sig. OG;
88. Che ciò premesso, anche senza uno studio approfondito della materia, preme rilevare come l’alienazione di un’autovettura presupponga la messa in circolazione di un mezzo avente le condizioni tecniche che lo rendano idoneo a circolare, in conformità alla prescrizione di Legge in materia;
VENDITA AVVENUTA SENZA REVISIONE AUTO, DOPPIA CHIAVE, LIBRETTO MANUTENZIONE E USO, TAGLIANDO
89. Che nel caso di specie, ciò non è avvenuto in quanto la circolazione dell’autovettura alienata dalla convenuta, è avvenuta addirittura contra legem, poiché un mezzo a cui non è stata eseguita la revisione, non può né circolare né, tanto meno, essere assicurato;
90. Che allo stesso modo, la doppia chiave così come il libretto di uso e manutenzione del mezzo, sono pertinenze a corredo del mezzo e l’assenza degli stessi devono essere rappresentati sia al momento delle trattative che della vendita, al fine di concordare il prezzo del bene: cosa che nella fattispecie non è avvenuta;
91. Che va altresì rilevata quella che rientra nella pratica assicurativa come in caso di furto di veicolo, l’assicurato sia tenuto a provvedere alla restituzione all’assicuratore della “seconda chiave”, pena l’inoperatività della garanzia per il furto (in tal senso Sent. Cassazione civile, sez. III, 15/07/2016, n. 14422, all. 13);
92. Che va anche riconosciuto come le ridotte qualità di un’auto usata derivante da normale usura non possano giustificare i disagi sofferti dall’odierno attore, atteso che potevano essere evitati qualora il venditore non avesse compiuto innumerevoli negligenze, qui di seguito nuovamente riportate per motivi pratici:
• assenza revisione promessa;
• assenza della doppia chiave;
• assenza del libretto di uso e manutenzione;
• mancato tagliando;
93. Che la freccia laterale destra non è funzionante così come il navigatore, pubblicizzato anche nell’annuncio, in quanto privo delle carte geografiche, che non sono caricate;
94. Che l’art. 129 del Codice del Consumo prevede l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, in particolar modo che presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene, idonei all’uso particolare voluto innegabilmente dal consumatore;
95. Che quando il bene non è conforme all’uso cui è destinato comporta l’applicazione del rimedio di cui all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione;
96. Che, in virtù del secondo comma della norma menzionata:
“In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”;
97. Che per il comma 5 della norma menzionata, invece:
“le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”
98. Che la scelta del consumatore ricaduta sull’impianto a metano non sia di certo un caso, ma rappresenta una scelta voluta e idonea al rispetto dell’ambiente e al risparmio, sia economico che energetico, oltre che alla possibilità di poter circolare sempre, anche nelle giornate in cui le Autorità competenti dispongano il blocco della circolazione totale delle auto e/o parziale, con l’adozione delle targhe alterne;
99. Che, peraltro, il detto mezzo è monovalente in quanto provvisto di un serbatoio di benzina solo per le emergenze, disponendo lo stesso di solo 11 litri;
100. Che nel caso di inottemperanza, il comma 7 prevede: “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”;
101. Che con l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
CASSAZIONE 29 NOVEMBRE 2013 N. 26852
102. Che, a riguardo, recente Sent. Cass. Civ. n. 26852 del 29 novembre 2013 (all. 14) ha imprescindibilmente statuito che:
“…l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sè la colpa di quest’ultimo, consistente nell’ omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene…”;
TRIBUNALE DI PALERMO 17 NOVEMBRE 2015, N. 6589
103. Che, detto orientamento veniva altresì confermato con la citata Sentenza del Tribunale di Palermo del 17 novembre 2015, n. 6589 (v. all. 15), il quale si è pronunciato sulla questione relativa ai rimedi che spettano al consumatore nel caso di acquisto di un bene che presenti gravi vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita;
104. Che anche in quel caso, il consumatore lamentava che, fin dal momento appena successivo alla consegna, detta vettura avesse riportato diversi problemi di funzionamento, che avevano reso necessario più volte il ricovero presso centri di assistenza per cui chiedeva, accertata la non conformità del mezzo al contratto di vendita, ai sensi degli artt. 129 ss. del Codice del Consumo, la condanna della concessionaria automobilistica alla sostituzione dell’autovettura con altra di medesima marca e modello, oltre al risarcimento dei danni;
105. Che, nel merito, il Tribunale di Palermo ha condannato la concessionaria automobilistica alla sostituzione dell’autovettura di proprietà dell’attore con altra di medesima marca e modello, oltre al risarcimento dei danni subiti e rifusione delle spese legali;
106. Che il Tribunale ha poi analizzato l’art. 129 del Codice del Consumo che prevede l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e indica come presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all’uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all’uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore;
107. Che secondo detto provvedimento, il Giudice del Tribunale di Palermo ha precisato altresì che:
“…le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.”;
108. Che nello stesso pronunciamento ha avuto modo di precisare che:
“non é tanto all’entità del singolo difetto di conformità che bisogna guardare… ma piuttosto alla complessiva gravità dei difetti reiteratamente manifestatisi nella vettura dell’attore nel corso dei suoi primi due anni di vita, che ha indotto il nominato Ctu ad escludere la sussistenza del più importante requisito di un bene dello stesso tipo (l’affidabilità, si ribadisce)”;
109. Che il fatto che il bene non sia conforme all’uso cui è destinato comporta l’applicazione del rimedio di cui all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all’altro rimedio);
110. Che, a fronte di quanto finora argomentato, appare pacifico come il venditore abbia agito senza usare la diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi che non possono essere ricondotti alle ridotte qualità dell’auto usata derivanti da normale usura.
Tutto ciò premesso, l’attore, difeso da sé medesimo,
CITA
La MF s.r.l. (P. iva n. ) in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in – Roma, PEC: @legalmail.it a comparire innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nella nota sede in Roma, Via Teulada, 28/40 ufficio e giudice designandi, il 20 aprile 2018, ore di rito, con invito a essa, convenuta, a costituirsi in giudizio nei modi e termini di cui all’art. 319 c.p.c., con l’espressa avvertenza che, in difetto, si procederà in sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, per ivi sentire accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
“Piaccia al Giudice di Pace di Roma
1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ex artt. 1218 c.c. 129, 130 e 132 del Codice del Consumo, della MF s.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in relazione alla proposta di acquisto e relativa accettazione 15 giugno 2017 relativo alla compravendita di un’autovettura Volkswagen mod. Touran tg. EY437JJ e al successivo inadempimento in ordine agli obblighi contrattuali assunti, in considerazione dell’inidoneità del mezzo all’uso al quale era destinato in quanto non conforme al contratto di vendita, presentando il detto mezzo l’assenza della qualità e delle prestazioni abituali per quel tipo di bene, idonei all’uso particolare voluto innegabilmente dal consumatore;
2) per l’effetto, stante il reiterato inadempimento della convenuta, diffidata dapprima bonariamente e successivamente formalmente all’applicazione del rimedio di cui all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione nonché in virtù del secondo comma della norma menzionata secondo cui: “2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”, condannare la medesima convenuta al pagamento della somma di € 1.471,98 a favore dell’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, di cui euro 402,88 per ricollaudo serbatoi metano, revisione e sostituzione lampada H7, euro 155,00 per il duplicato della chiave auto, € 400,00 per la sostituzione dell’elettropompa della benzina e alla sostituzione del filtro della benzina, euro 289,00 per la pulizia complessiva e cambio candele, euro 66,12 per il noleggio auto sostitutiva ai quali aggiungere euro 44,98 di assicurazione. € 114,00 sanzione Trenitalia;
3) condannare altresì, la convenuta, per l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) o nella somma che il Giudicante riterrà congrua, a titolo di risarcimento per lo stress e per il danno da vacanza rovinata.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Prova testimoniale sui capitoli di prova di cui alle premesse n. 18, 20, 46, 47 indicando a teste:
– il Sig. MC, residente in Brescia, Viale della ;
Prova testimoniale sui capitoli di cui alle premesse n. 11, 12 e 13 indicando a teste:
– Il Dott. GDG, domiciliato in Roma in Viale G. Sirtori, n. 56;
Prova testimoniale sui capitoli di cui alle premesse n. 49, 50, 51, 52, 53, 54 indicando a teste:
– L’Avv. AC, domiciliata in Roma, Viale G. Sirtori n. 56
Prova testimoniale sul capitolo di prova di cui alla premessa n. 86 indicando a teste:
– Sig. OG, residente in Roma, Via c
Si offrono in comunicazione:
1. copia annuncio www.subito.it;
2. copia proposta di acquisto;
3. copia richiesta risarcimento danni;
4. copia fattura 11 luglio 2017 PC;
5. copia fattura 4 luglio 2017 SC s.r.l.;
6. copia prenotazione A di Fiumicino (RM);
7. copia movimento carta di credito attestante pagamento assicurazione;
8. copia contravvenzione;
9. copia fattura 20 agosto 2017, Officina C, di San Severo FG;
10. copia lettera diffida e messa in mora ex art. 130 Codice del Consumo;
11. copia lettera diffida 20 luglio 2017
12. Copia fattura PC s.r.l. 13 ottobre 2017;
13. Copia Sent. Cassazione civile, sez. III, 15/07/2016, n. 14422;
14. Copia Sent. Cass. Civ. n. 26852 del 29 novembre 2013;
15. Copia Sent. Tribunale di Palermo del 17 novembre 2015, n. 6589;
16. Copia premio assicurativo;
17. Copia DVD con 6 video;
Con osservanza.
Roma 27 ottobre 2017
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
DICHIARAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO
Si dichiara che la causa è di valore inferiore ad Euro 5.200 con pagamento di Euro 98,00 a titolo di contributo unificato.
Roma, 27 ottobre 2017
Salvis juribus
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
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