Sottrazione di minorenne

Lo studio legale Marinelli è particolarmente specializzato in Diritto di Famiglia.

Il numero di recensioni Cliccare per le recensioni

Avv. Vittorio Amedeo Marinelli

Viale Giuseppe Sirtori 56
Roma, RM 00149
Italia
Cell.: +393481317487
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com

 

Dopo tantissimi dibattiti, finalmente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51960/2018, ha stabilito che se la madre senza giusta causa non fa vedere i figli al padre, commette un reato. Ovviamente il discorso non cambia se è il padre che non fa vedere i figli alla madre.

L’articolo di riferimento è il 574 del codice penale che recita:

Chiunque sottrae (non fa vedere) un minore degli anni quattordici, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.

Il reato in questione punisce pertanto la condotta di quel genitore che, contro la volontà dell’altro, sottrae (non fa vedere) ingiustamente il figlio. Questo deve verificarsi per un periodo di tempo rilevante e deve impedire all’altro genitore di esercitare la responsabilità genitoriale.

Dunque, la norma in esame punisce la sottrazione di un minore di anni quattordici, di cui il legislatore presume l’incapacità di prestare il proprio consenso all’allontanamento volontario dall’altro genitore.

Strettamente connesso alla sottrazione di minore, è la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Nello specifico, ai sensi dell‘articolo 388 del codice penale, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 chi si sottrae all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento del giudice.

Ovviamente, in questa sede, è bene ribadire che tra i provvedimenti appena citati, rientrano quelli assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’esecuzione di un provvedimento  che concerna l’affidamenti di minori.

 


Per qualsiasi chiarimento, informazione e appuntamenti per un’approfondita consulenza, rivolgersi al Dott. Cosimo Semeraro 3407938614 cosimo.semeraro96@gmail.com

Avv. Vittorio Amedeo Marinelli

Viale Giuseppe Sirtori 56
Roma 00149
Italia
Cell.: +393481317487
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com

Sottrazione di minori e alienazione parentale

https://vittoriomarinelli.it/services/diritto-di-famiglia-e-minori/



Hai bisogno di una consulenza?

Contattami per una prima consulenza senza nessun impegno!