Avvocato: istruzioni per l’uso

Tra le richieste che mi sono formulate da parte di assistiti che non conosco ancora e mi contattano per la prima volta, molteplici sono quelle che riguardano un parere riguardo l’operato del loro Avvocato.

Confesso che la cosa mi mette sempre un po’ in crisi perché il rapporto intercorrente tra il committente e qualsiasi professionista è basato sulla fiducia. Il fatto che si chieda a un altro professionista un parere sull’operato del primo, è certamente indicativo del fatto che, di quest’ultima, ce ne sia abbastanza poco.

Mi mette in imbarazzo anche perché una certa regola deontologica, codificata o no, impedirebbe a un Avvocato di occuparsi dell’operato di un cliente che sa essere già seguito da un altro Avvocato.

Legittima l’osservazione per la quale però solo un Avvocato è in grado di giudicare l’operato di un altro Avvocato essendo precluso all’assistito, a meno che non sia egli stesso perlomeno laureato in giurisprudenza, la possibilità di verificare e valutare l’operato di un professionista in una materia tecnica specialistica quale quella forense.

Orbene, le varie volte che mi è capitato di procedere a questo ingrato compito, ho potuto constatare come molte volte fossi in presenza di validi professionisti che probabilmente erano anche più bravi della persona che in quel momento li stava esaminando.

Chiaramente non sempre. Molte volte, ho potuto constatare che i timori degli assistiti fossero fondati di fronte a un operato scarso e non giustificante neanche talvolta esorbitanti pretese economiche.

Nel primo caso, quindi, se il professionista è bravo eppure l’assistito non è persuaso in tal senso, vi è un difetto di comunicazione.

Questo è un peccato perché, senza sostituirsi al tecnico della materia, l’Avvocato svolge pur sempre una funzione fisiologica in quanto psicologica, di supporto e di sostegno. Veramente nessuno come un Avvocato è in grado di sentire la parte e di immedesimarsi in essa, nelle sue delusioni, anche, e soprattutto, umane. L’Avvocato, quindi, svolge una funzione di approdo sicuro nelle traversie della vita.

Chiaramente, la navigazione burrascosa, non autorizza ad abusare della disponibilità del professionista. Il telefono dovrebbe essere utilizzato soltanto per comunicazioni importanti e anche l’approccio amicale non deve essere frainteso così come abusato perché si tratta sempre di telefonate di lavoro. Per quanto gratificante, pur sempre lavoro.

A nessuno fa piacere, una volta terminata una faticosa giornata lavorativa, essere distolto dall’attività e dal piacere di essere genitori per rispondere a telefonate che si potrebbero fare in orario lavorativo.

Occorre, quindi, vedere se si ha abusato della disponibilità del professionista oppure no. Nel primo caso: serve un esame di coscienza. Nel secondo caso, non si deve aver timore a chiedere e a farsi spiegare, nel limite del possibile, quale sia la situazione. L’Avvocato, come qualsiasi professionista, ha l’obbligo di informativa, oggi ancora più rafforzato dall’obbligo di fornire un preventivo di massima indicante i costi presumibili della procedura e il grado di rischio della stessa.

Solo in questa maniera, non ci saranno dubbi che dovrà, poi, rafforzare o eliminare un altro professionista.

 



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