Richiesta di riduzione degli alimenti

Buongiorno avvocato,

ho avuto il suo contatto da alcuni conoscenti e vorrei capire con lei se ci sono gli estremi per una richiesta di riduzione degli alimenti.
In breve questa la situazione:
– io e il mio compagno viviamo assieme da xx anni , abbiamo x figlie, una di x anni e una di x anni. La bambina di  x anni ha un invalidità ricosciuta con legge 104 art 3 comma 3.

Premesso che i rapporti tra padre e figlia sono ottimi cosi come sono ottimi i rapporti con me e con le sorelle, aggiungo solo che in più di una occasione la ragazza avrebbe voluto venire a vivere con noi almeno per qualche mese ma la madre glielo ha categoricamente impedito e noi tutti pensiamo sia anche per una questione puramente economica.​

Alla luce di quanto detto la domanda è: ci sono i margini per una revisione/ riduzione del mantenimento?

Gentile Signora,

Per quanto mi compete, per l’approfondimento in diritto di famiglia, leggo la Sua mail avvertendo indubbio stato d’ansia.

Circostanza che accomuna gli istanti della materia. E comprensibilmente quando si tratta di provvedere a due nuclei familiari e a figli minori con esigenze più o meno comuni.

​Le sue domande sono chiare. le indicazioni un po’ meno.

Dalla narrativa non si evince se vi è stato un provvedimento del tribunale chiamato ad omologare un accordo con un provvedimento di mantenimento a favore della minore oggi xxxenne.

Il padre della stessa, nella prima parte è “compagno”, nella seconda “marito”. Ma credo si tratti di compagno.

Sembra poco ma bisogna essere il più possibili precisi poiché l’interpretazione del caso concreto obbliga l’avvocato e poi il giudice a configurare la normativa idonea.

​Ad ogni modo, considerando di avere un provvedimento di mantenimento della minore ex art. 315, 216, 316-bis e 337 e 337 ter c.c., nata da genitori non coniugati, ​

è sempre possibile procedere per la modifica delle condizioni di mantenimento del minore a carico di un genitore ex art. 337 quinques c.c. il quale non prescrive il presupposto di fondati motivi per proporre domanda ma sottintende che debbano comunque essere sopravvenuti fatti tali da modificare la capacità reddituale del genitore obbligato o del genitore collocatario.

Si parla e di deve dar prova di giustificati motivi sopravvenuti, per estensione dell’art. 156 cc anche per la modifica relativa a figli di genitori non coniugati.

Nel suo caso, concorrono sicuramente fatti nuovi e sopravvenuti alla precedente situazione di pronuncia.

Già la sola costituzione di un nuovo nucleo familiare è prima premessa. Sempre che si tratti di unione “stabile”:​ e stabile lo è considerato il tempo (dal 2009) e due figlie.

Quindi concorre anche la nascita delle due figlie quale fatto sopravvenuto,

occorre indicare anche le spese sopravvenute,tutte . la prova delle spese e dei fatti modificativi dev’essere data dall’istante, quindi dal suo compagno.

Concorrerebbe anche l’incremento reddituale da cespite ereditario della madre, ma non sempre. Tuttavia occorre indicare tale incremento che inevitabilmente ha un valore reddituale anche secondo il giudice.

Sulla maggiore capacità reddituale della madre che non lavora ,occorrerebbe dare una ardua prova e chiedere la produzione delle dichiarazioni ,circostanza che viene già obbligata dal giudice in prima udienza.

Tiutto ciò che andrebbe ad incidere sull’assegno e sull’entità atteso che l’art. 337 5° comma , il giudice stabilisce , “OVE NECESSARIO” la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Che andremo a calcolare tra i due redditi. consideriamo che il reddito di suo marito è anche incrementato a x000 euro. reddito da lavoro STABILE.

(assegni familiari? A favore delle figlie? Se il padre è dipendente…. Vanno inclusi nell’assegno o comunque concordati ) ​

Da tutto ciò andremmo a ridurre non oltre x00 euro l’assegno attuale. proponendo x00 o xx0. ​ ​ ​ ​ ​

​Quanto poi alle spese straordinarie, sempre sulla base della proporzionalità dei due redditi, si può già chiedere una riduzione al 30% per il padre ed al 70% a carico della madre.

Anche per l’assegno per il solo agosto, si può chiedere la riduzione.

​Tutto però dev’essere bilanciato sulla valutazione dei redditi dei genitori (grava che la madre non lavora….) e purtroppo occorre dare la prova che la madre sia ereditiera. Ma qui concorrono le dichiarazioni dei rediti, le visure catastali, conto correnti, titoli che il giudice chiede di produrre. ​ E noi andremmo a richiedere l’accertamento dei redditi con istanza di polizia tributaria.

  1. ​Spero aver dato ampio riscontro ai suoi dubbi


Hai bisogno di una consulenza?

Contattami per una prima consulenza senza nessun impegno!