- 21 Febbraio 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto finanziario

- Esistono fondati dubbi che questa società possa operare in Italia anche perché, sul punto specifico, si è già pronunciata la CONSOB.
Abbiamo ipotizzato un possibile esposto
ON.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI
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ESPOSTO
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Il/La Sig. nat il a ( ), residente in, alla Via elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Viale G. Sirtori n. 56, 00149 RM ROMA, presso lo studio dell’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI (MRNVTR65P26H501L), PEC: ordineavvocatiroma.org mail: avv.vittoriomarinelli@gmail.com mob. 3481317487 0655271046 fax: 065503964 che la rappresenta, assiste e difende, come da procura speciale in calce alla presente querela e che autorizza altresì alla presentazione della presente querela denuncia
premesso
1. che la Sig.ra , di professione si convinceva a cercare una rendita per la propria anzianità, non disponendo di nessun trattamento pensionistico;
2. che cercando su internet, era quindi indotta ad aderire all’offerta ampiamente pubblicizzata della Società Amicus Investment Ltd, la quale prometteva rendimenti di un certo rilievo e un impegno ecologico e umanitario con i profitti derivanti dalla detta attività;
3. che persuasa da entrambi gli elementi, viste le recensioni lette su internet, non si sa se vere o false, l’esponente, in seguito a uno scambio di mail e di telefonate, una volta letto il “contratto di investimento garantito” (v. all. 1) aderiva all’offerta per l’apertura di un conto cd. Amicus Invest;
4. che, per l’effetto, il primo conto era denominato Amicus Single Investment Plan e per l’apertura dello stesso, l’esponente provvedeva a far bonificare l’importo di euro 000, con data iniziale di investimento il .2015 e scadenza il 2018 (v. all. 2 e all. 3);
5. che ottenuti, in effetti, dapprima, i ritorni economici pattuiti, l’esponente si convinceva, poi, a rinnovare il primo investimento a far data dal 2018 (v. all. 7);
6. che il 22.04.2019, la Sig.ra , in seguito all’ottenimento bonificava l’ulteriore importo di Euro (v. all. 8);
7. che, per l’effetto, la detta Amicus Investment Ltd prometteva, quindi, un Conto a Termine Fisso a 36 mesi, con interesse annuo dell’8%, pagabile mensilmente per gli importi, per il primo, di euro (v. all. 6) e, per il secondo, di euro (v. all. 8);
8. che l’esponente, convinta di avere, quindi, grazie alla provvidenziale somma che aveva totalmente riversato, l’equivalente di una pensione, aveva la sgradita sorpresa di appurare come, dal mese di agosto 2019, non ricevesse più alcun accredito a titolo di interessi mensili maturati quale investimento sul proprio conto corrente;
9. che a nulla valevano i molteplici tentativi di ottenere, perlomeno, la restituzione di quanto corrisposto le molteplici mail e richieste varie, non avevano alcun esito;
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10. che da un esame della scarsa documentazione, è risultato dal “Contratto di investimento garantito di Amicus Investmente Ltd” del 27 giugno 2014, BancAmica di Amicus Investment Ltd, come il Fondo Amicus Global Income Fund Ltd sarebbe registrato nella Repubblica di Liberia con numero di registrazione C-116639 mentre Amicus Investmente Ltd sarebbe una società commerciale internazionale costituita nella Repubblica delle Isole Marshal con registrazione 63993 (v. doc. 1 e 12);
11. che, in calce alla detta documentazione, risulterebbe, quale indirizzo, della AMICUS INVESTMENT LTD, POST BOX 102827, INDUSTRIESTRASSE 31, A-6923 LAUTERACH, AUSTRIA;
12. che osservando, invece, la carta intestata del maggio 2018, compare, in calce a questa, il nuovo indirizzo AMICUS INVESTMENT LTD, GUMPERNDORFER STR 142, A-1060 VIENNA; AUSTRIA (v. all. 7 e 8);
13. che esaminando la corrispondenza dell’aprile 2019, compare, invece, nuovamente, la presenza di un ulteriore soggetto e, cioè, la BENEFIT BROKER LTD, KAISANIEMENKATU 4 3RD FLOR, FI-00100 HELSINKI, FINLANDIA e che era stato già menzionato nel documento n. 3 (v. All. 3) che conferma di aver aperto e assegnato un nuovo portafoglio prestiti a favore di Amicus Investment e che i fondi di questo portafoglio prestiti saranno investiti in prestiti al consumo concessi in Finlandia (v. all. 9);
14. che, in effetti, ulteriori informazioni su questo soggetto, sono presenti sulla detta documentazione del 19 maggio 2019 dove si è informati del fatto che Benefit Broker Ltd sarebbe una società affiliata a Amicus Investment Ltd nel settore del Credito al Consumo;
CONSOB
15. che contattati gli istituti di controllo sia italiani e che finlandesi, la CONSOB informava come la detta AMICUS INVESTMENT fosse stata soggetta alla Delibera n. 19546 “Divieto, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), del D. lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico avente ad oggetto i “contratti di investimento garantiti di Amicus Investment Ltd” promossa anche tramite il sito internet www.amicusinvest.com” (v. all. 12);
16. che in tale documento, la CONSOB evidenziava come fosse svolta
“un’attività che si sostanzia nel proporre anche a soggetti residenti in Italia di investire il proprio denaro nei programmi di investimento denominati “contratti di investimento garantiti” di Amicus Investment Ltd, comprendenti tra gli altri il “Piano di Risparmio Periodico” e il “Piano di Investimento Unico”;
che
“ nel sito si dice che Amicus Investment Ltd è una “società commerciale internazionale costituita nella Repubblica delle Isole Marshall” e che la società è indicata come controparte nelle “condizioni generali” del succitato contratto di investimento garantito;
che
– le somme sono investite per conto dei clienti nel fondo “Amicus Global Income Fund”, “fondo registrato nella Repubblica di Liberia con unico investitore le cui azioni con diritto di voto sono di proprietà di Amicus Foundation”, fondazione privata delle Seychelles che sarebbe proprietaria anche di tutte le azioni di “Amicus Investment Ltd”;
che
tramite il detto sito vengono offerti anche cd. “contratti di investimento speciali” a quei clienti che versano una somma minima di 50.000 dollari o euro o altre valute, che assicurano un interesse fino all’8% annuo, collegato ad “attività di credito al consumo svolte dalle società affiliate ad Amicus Investment in Finlandia”;
che
l’attività posta in essere tramite il sito internet www.amicusinvest.com volta alla promozione dei programmi di investimento denominati “contratti di investimento garantiti” configura un’offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
che
l’art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: “Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia è Stato membro d’origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;
che
in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
VISTA la Delibera n. 19474 del 22 dicembre 2015, con la quale la Consob, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “contratti di investimento garantiti di Amicus Investment Ltd” promossa anche tramite il sito internet www.amicusinvest.com;
…
RITENUTA, quindi, accertata la promozione di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa;
VISTO l’art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può “vietare l’offerta in caso di disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)”
D E L I B E R A:
E’ vietata l’attività di offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società “Amicus Investment Ltd” avente ad oggetto i programmi di investimento denominati “contratti di investimento garantiti”, posta in essere anche tramite il sito internet www.amicusinvest.com. La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
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17. che in spregio di tale divieto, AMICUS INTESTMENT LTD ha continuato a operare in Italia approfittandosi dell’ingenuità di sprovveduti consumatori, ignari di tutti gli strumenti di tutela apprestati dall’Ordinamento in loro favore;
18. che, a tutt’oggi, nonostante le continue richieste iniziate dall’agosto 2019, la Sig.ra non ha recuperato alcunché della somma incautamente affidata a soggetti la cui raccolta del risparmio privato in Italia, era stata espressamente vietata dal massimo Organo di vigilanza del settore;
IN PUNTO DI DIRITTO
19. che l’art. ****;
20. che l’art. 650 del medesimo testo di Legge, Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, statuisce: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”;
21. che l’art. ***;
22. che l’art. 131 del Testo unico bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), in relazione alla “Abusiva attività bancaria” prevede come “Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni”;
23. che l’art. 166 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) prevede come “È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento;
c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31”;
24. che il comma 3 del medesimo articolo, prevede come:
“Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o i servizi di comunicazione dati ovvero l’attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società
25. che il reato di abusivismo finanziario è considerato “reato di pericolo a consumazione prolungata” e il bene tutelato è il corretto funzionamento, nell’interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l’opera di soggetti abilitati;
26. che lo stesso si perfeziona con il semplice conferimento dei poteri ad un soggetto non abilitato, a prescindere dalle modalità di gestione abusiva dei fondi allocati né gli eventuali danni arrecati al patrimonio del consumatore/investitore
Che trattandosi di reato comune, ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell’agente di svolgere le attività finanziarie con la consapevolezza di non possedere la relativa abilitazione;
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Per quanto sopra riferito, l’istante, con il presente atto,
E S P O N E
all’Autorità Giudiziaria competente i fatti di cui sopra per i provvedimenti che la stessa intenderà adottare.
Nomina suo difensore di fiducia e conferisce procura speciale, anche ai fini della costituzione di parte civile per ogni fase e grado del procedimento, l’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, del foro di Roma, eleggendo, altresì, domicilio presso lo studio professionale del suddetto difensore, sito in Roma, Viale Giuseppe Sirtori 56, come da procura speciale in calce al presente esposto.
Allegati, in copia:
1. Contratto di investimento garantito Amicus Condizioni particolari, 2014;
2. Application for Amicus Guarenteed Investment Account 2015;
3. BancAmica offerta di investimento per deposito vincolato a capitale garantito Bancamica di Amicus Invet LTD 2015;
4. conferma di assegnazione di un portafogli prestiti 2015;
5. conferma di apertura conto 2015;
6. conferma di apertura conto 2015;
7. conferma di apertura conto 2018;
8. conferma di apertura conto 2019;
9. conferma di assegnazione di un portafoglio prestiti 2019;
10. mail 2019;
11. raccomandata 2019;
12. Delibera n. 19546 del 16 marzo 2016 CONSOB relativa alla AMICUS INVESTMENT.
Con osservanza.
Roma 2020
( Sig. )
Visto, per autentica
(Avv. Vittorio A. MARINELLI)
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