Problemi di parcheggio in condominio

Salve avvocato 

 le invio alcuni punti di contrasto riguardo la gestione dell amministratore di condominio. 

1 ha messo dei cartelli di divieto sosta nelle aree comuni cambiandone la destinazione d’uso e senza la deliberazione di tutti in assemblea. 

2 organizza a nostre spese assemblee proponendo sempre gli stessi punti di ordine. 

Agevolando le richieste di un solo condomino

3non risponde mai alle richieste di aiuto o supporto qualora ce ne fosse bisogno. Latitanza assoluta. 

4 abbiamo un problema grave con i secchioni ama come le spiegavo abbiamo avuto un epidemia di topi e gli zingari che entrano indisturbati nel condominio. 

5 spese troppo alte e ingiustificate

6poca chiarezza riguardo le pertinenze libere 

7 occupazione abusiva delle pertinenze libere

8 mancanza di un portiere 

9distribuzione dei costi ambigua e inappropriata. 

 

 

Buonasera, rispondo telegraficamente con riserva di tornare sull’argomento.

Sul punto 1 tutto è opinabile: lo spazio, precedentemente era adibito a  parcheggio quindi per vietare la sosta avrebbe dovuto essere necessaria probabilmente una modifica della destinazione d’uso art. 1117ter.

 Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che alterano il decoro architettonico.

 Fino al momento in cui la modifica non sarà regolarmente approvata in assemblea, quindi, il cartello non dovrebbe avere  nessuna validità.

 Nel caso in cui  l’amministratore avesse deciso unilateralmente di apporre il cartello di divieto di sosta, lo stesso avrebbe probabilmente statuito oltre le sue competenze.

 Tuttavia, va accertato se  l’esclusione dell’attitudine del cortile all’uso di parcheggio per autovetture, in quanto per sua conformazione idoneo soltanto al passaggio delle persone e al transito dei veicoli diretti nelle rimesse aventi accesso dal medesimo, possa essere rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102, comma 1°, cod. civ., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto, in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e impedirne il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.

 

In base al primo comma dell’art. 1102 c.c., infatti, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

 

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Sul punto 2, in realtà nulla vieta che le delibere siano riproposte in un’assemblea successiva e rendere valide quelle precedentemente non approvate.

 

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3. l’art. 1129 c.c. prevede che sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, sia affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. Questo obbligo, presuppone che l’amministratore si debba relazionare con i condomini così come lo prevedono tutta un’altra serie di norme, quali quelle consententi la scheda anagrafica dei condomini. Quindi, l’amministratore non può ignorare dei condomini potendosi anche ipotizzare un reato

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4. deve provvedere l’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c. nn. 2 e 4

 

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5 si può chiedere il rendiconto ai sensi sempre dell’art. 1130 e 1130bis. L’assemblea può sempre nominare un consiglio di condominio;

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 6 e 7Idem;

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 8 l’assemblea di condominio, con la maggioranza favorevole degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, può validamente deliberare l’istituzione del servizio di portierato.

 9 : v. punto 5.

 

Bene, più o meno ho chiarito i suoi dubbi entro la giornata. Sono a Sua più completa disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.



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