- 27 Febbraio 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia, Notizie

Con piacere mi rapporto nuovamente a Lei per accogliere la sua richiesta di provvedere alla tutela dei suoi diritti di padre nonché dei diritti del minore XX in quanto suo figlio.
Dunque, la comunicazione sarà inizialmente introduttiva e sempre tesa al dialogo ed alla collaborazione per dirimere le contrapposte posizioni genitoriali.
Chiederemo anzitutto che Lei padre possa godere ed esercitare liberamente il diritto di sentire periodicamente il minore attraverso specifiche indicazioni di orario e giorni, così da avere un calendario programmato al quale la madre dovrà attenersi e vincolarsi.
Chiederemo chiarimenti ed informazioni sullo stato di salute, istruzione, scuola, attività svolte dal minore precisando che trattandosi di contesti attinenti alla persona ed allo sviluppo del bambino non sarà concesso alcun consenso se nn precisamente e debitamente informato.
Informeremo, altresì, che il padre intende procedere per le vie giudiziarie al fine di regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 cc con vincoli per entrambi i genitori, non solo personali ma anche patrimoniali.
Ciò premesso, ringraziandola ancora per la fiducia che ci concede, sono tenuta per legge ad informarla dei corrispettivi del nostro operato e a procedere previa anticipazione di un ipotetico preventivo di spesa che, in via introduttiva , non può che essere presuntivo atteso che le svolte della controversia possono essere di vario tipo: conciliazione, trattazione stragiudiziale, procedura giudiziale presso il tribunale dei minorenni e/o tribunale oordinari.
Pertanto, il Decreto Ministeriale n. 55/2014, applicato, indica i parametri di onorari e compensi legali :
Per una controversia che può avere un valore approssimativo da Euro 5.201 a 26.000, i compensi sono i seguenti:
Studio della questione : da Euro 875,00 a 1.575,00. A questa fase possono far seguito le successive fasi:
Fase introduttiva giudiziale: da Euro 740,00 a 1.332
Fase istruttoria e trattazione giudiziale: da Euro 1.600 a 3.200
Fase decisionale giudiziale: da Euro 1.620 a 2.916
Poi ci sono parametri superiori per importi superiori.
Quindi, nel suo caso, avendo già studiato la questione, e passando già all’introduzione della fase stragiudiziale, con predisposizione ed invio della lettera raccomandata, potrebbe corrisponderci un fondo spese della misura 600.00 Euro, così procediamo con inviare la lettera. Siamo nella prima fascia.
Direi che abbiamo abbassato abbastanza i parametri venendo incontro alle sue esigenze.
Per un prospetto di spesa, possiamo preventivare un importo assolutamente approssimativo, per fase stragiudiziale e causa in tribunale, tra 3000.00 a 4000,00 Euro, da corrispondere nel tempo con avanzamento della nostra opera in modo che Lei abbia possibilità di valutare il vantaggio e i riscontri del nostro operato.
In attesa di un Suo gradito riscontro, invio i migliori saluti
La bozza della lettera
In nome e per conto del Sig. XX, nel merito del piano genitoriale di affido condiviso della minore ZZ, Le comunico l’intenzione del mio Assistito di procedere a quanto necessario per tutelare il proprio diritto al pieno esercizio della responsabilità genitoriale in luogo della sentenza n. /2015 emessa dal TRIBUNALE DI in luogo di separazione dei coniugi.
Nel merito, alla luce dei recenti fatti attinenti la progettazione e la predisposizione della permanenza estiva della minore presso la residenza estera del padre, in , il mio Assistito lamenta l’impossibilità di arginare le contestazioni e le ripetute opposizioni che la S.V. esercita in contrapposizione all’interesse ed al diritto di YYY a di raggiungere e permanere presso il padre.
La circostanza, purtroppo, non appare essere isolata ma emerge come l’epilogo di una lunga serie di immotivati impedimenti, ostacoli, difficoltà che la madre intenzionalmente antepone alla suddetta frequentazione violando manifestamente il diritto della minore ad incontrare e condividere con il padre le vacanze estive presso una località indubbiamente attrattiva e di tutto benessere per la Stessa.
A fronte di tale illegittima interposizione, è bene ricordatre che la condotta adottata dalla Sig.ra ZZZ non solo è manifestamente inadempiente rispetto alla Sentenza di affido genitoriale n. /2015 avente forza di legge tra le parti, ma è ancor di più contraria a tutti i principi derivanti dal Regime di Affido Condiviso ex Legge n. 54 del 2005, così come confermata dalla Legge n. 219 del 2012 e del D. L.vo n. 54 del 2013 in quanto attuativi della Convenzione sui diritti del Fanciullo-new York del 1989, integrando altresì gli estremi delreato ex art. 388, 2° comma c.p.
Nello specifico, inoltre, è bene rilevare come le persistenti avversioni la cui madre riferisce sussistere tra figlia e padre, soprattutto della figlia nei confronti dell’amato padre, altro non sono che il riflesso della prevalente influenza del genitore collocatario sulla minore costituendo le premesse attuali e normative della c.d. alienazione parentale.
Non diversamente, le conseguenze derivanti dalla condotta materna che induce la minore a “scegliere” le modalità, le condizioni, i presupposti, le condizioni della permanenza presso il padre.
Sul punto, ricordiamo che ma minore non deve in alcun modo interferire nel piano genitoriale e nel progetto di frequantazione/permanenza presso il paadre i cui termini sono tassativamente definiti dalla Sentenza di separazione che affida la Stessa ad entrambi i genitori in regime di Affido Condiviso, costituendo il fatto, in re ipsa, dolosa mancata esecuzione della sentenza.
Nello stesso senso, costitusce inadempimento del provvedimento summenzionato, anche l’attribuzione alla minore della libertà di predisporre le vacanze future, estive e natalizie, per gli anni futuri informando, sin da ora, il padre la propria preferenza a trascorrere le vacanze natalizie del 2021, 2023, 2025 e future secondo le proprie volontà e conveniente: la minore, ripetiamo, non deve e non può interferire nella predisposizione del piano genitoriale già predeteminato da sentenza.
Da quanto rappresentato, si rileva inevitabilmente la difficoltà tra i genitori di assumere decisioni responsabili inerenti il supremo ed idefettibile interesse della minore.
La protratta difficoltà di dialogo, l’insanabile conflittualità tra i genitori e la prevalenza controversa dell’ingerenza materna sulla figlia inducono a rivedere le condizioni di affido condiviso.
In tal senso, il mio Assistito sarebbe ben intenzionato a procedere giudizialmente per ottnere l’affido esclusivo della minore in quanto quello condiviso è risultato essere fallimentare; procedere altresì al fine di ottenere indubbio risarcimento del danno parentale subito in luogo della violata disciplina dell’affido condivino ex art. 709 ter c.p.c. anche in luogo dei presupposti costituenti l’alienazione parentale subita.
Tutto ciò premesso, si invita la S.V. ad addivenire ad un accordo con il Sig. zzz circa l’obbligo precettato dalla Sentenza di riferimento n. /2015 come segue:
– dar luogo alla possibilità di permanenza della minore presso il padre, località , dal periodo 15 giugno al 15 agosto, sebbene il periodo ante quo sarebbe già infruttuosamente decorso;
– rimborsare al Sig. xxx il costo del biglietto aereo acquistato per zzz e non utilizzato pari ad Euro 550,00;
– risarcire il danno che inevitabilmente il padre ha subito in conseguenza della mancata presenza di zzz presso la propria residenza e delle spese sostenute dallo Stesso per ospitare la figlia e quantificabili in una misura non inferiore a 1.000
In difetto, il Sig xxx sarà costretto, suo malgrado, mio tramite, ad adire le competenti Autorità giudiziarie al fine di dare tutela al proprio diritto di proprietà, qualora questo ulteriormente leso.
Certo di un pronto riscontro, mi è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti,
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
www.annafrancacoppola.it
https://vittoriomarinelli.it/staff/avvocato-annafranca-coppola/
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