Responsabilità professionale medica

 

Malasanità

Cosa fare nel caso di errata operazione? Quando il medico, anziché eliminare il problema, lo aggrava ancora più? Rivolgersi a un Avvocato esperto in materia sembra essere la cosa più importante da fare!

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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato la Sig.ra Aemelia LIVIAe il Sig. Octavius LUCILIUS citavano innanzi al Tribunale Civile di Roma, la CLINICAM MEDICA, nonché il Prof. Lollius GALERIO, assumendo che, il 31 gennaio 785 a.C., la Sig.ra Aemelia LIVIA era ricoverata presso la divisione di Ortopedia della CLINICAM MEDICA Latina, con diagnosi “displasia di anca sinistra”.

Il 2 febbraio 785 a.C. era dunque sottoposta presso la medesima struttura a intervento chirurgico di ““artoprotesi totale in ceramica d’anca sinistra”, eseguito dall’equipe del Prof. Lollius GALERIO, primario del reparto di ortopedia.

Il 7 febbraio 785 a.C., l’attrice era dimessa con prescrizione di terapia medica, riposo e rinvio a controllo ortopedico.

Il 14 marzo 785 a.C., la Sig.ra Camilla VIBIA, mentre si trovava presso la propria abitazione, a seguito di un normale movimento senza nessun trauma, avvertiva un intenso dolore all’anca sinistra con associata assoluta impotenza funzionale per cui era trasportata d’urgenza, a mezzo ambulanza, presso il Pronto Soccorso della Taberna Medica di Roma, dove era accettata con triage giallo mentre, durante il trasporto, a causa dell’intensità del dolore, le veniva somministrato Valium in vena e immobilizzato l’arto.

In seguito a tale ultimo evento, il 17 marzo 785 a.C., l’attrice era sottoposta a un ulteriore intervento chirurgico, dimessa il 26 marzo 785 a.C. quando le era prescritta apposita terapia medica associata a cure ambulatoriali.

Vista la relativa gravità delle lesioni riportate, la Sig.ra Aemelia LIVIA era sottoposta a una serie di cure e analisi al termine delle quali residuava un danno biologico sia temporaneo sia assoluto valutato, nella relazione medico legale della Dott.ssa Tacita MUSTIA, in un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 60, una durata di inabilità temporanea parziale di giorni 60, residuando, oltre al danno morale patito, postumi permanenti del 15%.

In seguito al detto evento, inoltre, la Sig.ra Camilla VIBIA, aveva risentito di una difficoltà motoria acquisita oltremodo invalidante in considerazione del fatto che la stessa svolgeva l’attività di  …. ove la stessa era costretta a rimanere in piedi con …. per lunghi periodi e a percorrere i corridoi più volte il giorno.

Si aggiungeva altresì che l’attrice non poteva più indossare scarpe alte come era solita fare prima dell’evento, con grave nocumento della propria femminilità.

Era altresì precisato che, da questo disagio, erano scaturiti ulteriori e imprescindibili danni non solo all’attrice, ma anche al coniuge della stessa …

Si chiedeva, pertanto, l’accertamento della sussistenza della responsabilità dei convenuti in ordine al verificarsi dell’evento in predicato nonché il ristoro dei danni subiti nella misura quantificata di Monete 109.383,30, per quanto concernente la Sig.ra Aemelia LIVIA e Monete 39.783,00 per tutti i danni subiti dal Sig. Octavius LUCILIUS, oltre rivalutazione e interessi dalla data dell’intervento a quella dell’effettivo soddisfo.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

All’udienza del 4 giugno 2012 le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano che la causa fosse trattenute in decisione per cui il Giudice Unico tratteneva la causa in decisione.

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Viene ora dunque la causa alla decisione dell’Ill.mo Giudice Unico al quale si rassegnano i seguenti

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MOTIVI PER LA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

IN GENERALE

Al termine dell’istruttoria, è risultata provata la piena responsabilità medico-professionale della convenuta struttura ospedaliera per non avere, personale medico e paramedico a essa riconducibile, eseguito correttamente il trattamento ortopedico richiesto sulla Sig.ra Camilla VIBIA, determinando, in seguito all’insorgenza di gravi complicazioni, la necessità un nuovo intervento chirurgico di artroprotesi d’anca nonché il concretizzarsi di una serie di danni analizzati compiutamente nel prosieguo.

Il CTU, difatti, nella propria consulenza, ha espressamente affermato che “…”

Il perito del Giudice ha concluso, relativamente alla responsabilità della convenuta, affermando che: “.. a seguito della condotta professionale errata dei sanitari della Casa di cura dei medicum di Latina alla Sig.ra SOCRATIA è derivato, come titolo di danno, la necessità di sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico, intervento che ha comportato un rischio generico correlato a tale atto operatorio”.

MANCATA RISPOSTA ALL’INTERROGATORIO FORMALE

In punto di prova, si aggiunga la mancata risposta del Prof. Lollius GALERIO all’interrogatorio formale ritualmente deferitogli che, in uno con gli elementi emersi dalla CTU, può far ritenere come non contestati gli addebiti mossi al suo operato professionale.

L’elemento più grave della negligenza e dell’imperizia della convenuta Casa di cura, pertanto, per come emerso dalla CTU, riguarda, dunque, la non corretta valutazione del tipo di protesi da impiantare necessaria alla correzione del difetto fisico dell’attrice, affiancata a un’angolazione non idonea della stessa.

Responsabilità, entrambe, da imputare al responsabile dell’equipe.

Il risultato della non corretta esecuzione dell’intervento è stata una lussazione della protesi e la successiva necessità di reintervento di sostituzione protesica.

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Privo di pregio è risultato, peraltro, anche quanto richiamato nella comparsa di parte convenuta, relativamente al materiale usato per l’intervento all’anca, secondo la quale, si è deciso di non utilizzare un dispositivo antilussante poiché non compatibile con il materiale ceramico.

Infatti i medici che, successivamente, hanno effettuato presso la Taberna Medica di Roma l’operazione di revisione, hanno inserito il suddetto antilussante che risulta, appunto per questo, perfettamente compatibile con il supporto ceramico.

Allo stesso modo, priva di pregio è risultata anche l’altra eccezione della convenuta secondo cui: “ …considerata la giovane età si è provveduto ad impiantare sistema protesico con snodo in ceramica a bassissimo grado di usura, per garantire una lunga durata dell’articolazione artificiale. Tale sistema però è sprovvisto di dispositivo antilussante poiché non compatibile con il materiale ceramico…”.

Anche in questo caso, i medici che hanno operato nuovamente la Sig.ra Aemelia LIVIA e hanno tentato di ovviare alle mancanze della convenuta, hanno certificato che “ si impianta nuova cupola zimmer 52 con due viti da 30 e 20 mm, ottenendo una buona stabilità intraoperatoria, inserito il polietilene antilussante e testina in ceramica…”.

Il suddetto antilussante risultava, dunque, perfettamente compatibile con il supporto ceramico.

Peraltro, l’intervento subito dall’attrice, figura ormai tra gli interventi chirurgici più rodati ed affidabili, tanto che l’instabilità articolare, con conseguente lussazione costituisce dal punto di vista clinico, soltanto una conseguenza post-operatoria derivante da errore umano e non da altro.

Per esattezza, statisticamente, il rischio di lussazione raggiunge il 7% a 25 anni dall’impianto. Tra le possibili cause sono stati enumerati fattori di natura tecnica, tra i quali, in primis, proprio un errato orientamento del cotile o dello stelo, la scelta dell’accesso chirurgico, uno stelo protesico spesso, una testa piccola, un’esperienza limitata del chirurgo.

SULLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELLA CASA DI CURA E DEL MEDICO OPERANTE

Allo stesso modo, si è appalesata l’infondatezza delle affermazioni della CLINICAM MEDICUS, relativamente  all’insussistenza di qualsivoglia responsabilità della propria struttura, essendosi obbligata nei confronti dell’attrice alla mera fornitura di un servizio “alberghiero”, la cui eccezione appare giuridicamente infondata e totalmente priva di pregio.

Proprio la Suprema Corte, ha avuto modo di pronunciarsi sul punto con una sentenza oltremodo pertinente al caso di specie precisando che:

“… Il rapporto che si instaura tra il paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente dall’assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass., 14 luglio 2004, n. 13066).

Per la Cassazione, inoltre, la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente, è di natura contrattuale, può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c. all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c. all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto. (Cass. Sez. III 13 gennaio 785 a.C. , n. 571).

Difatti, l’accettazione del paziente ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta la conclusione di un contratto autonomo rispetto al rapporto medico-paziente.

A sua volta, anche l’obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ancorché non fondata su un contratto, bensì sul contatto sociale (Cass. Civ., n. 589/99).

Più esattamente, giova rammentare come le SS.UU., con sentenza n. 577/789 a.C., abbiano evidenziato il radicale abbandono dell’orientamento volto a far coincidere la responsabilità della casa di cura con quella del medico professionista presso la stessa operante.

Secondo questa impostazione, presupposto sufficiente per l’affermazione della responsabilità contrattuale della prima risultava essere il mero accertamento di un comportamento colposo del secondo.

Da tale orientamento consegue che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l’eventuale insufficienza o inidoneità dell’organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall’eventuale mancanza di responsabilità del medico (Cass. Civ., n. 577/789 a.C.).

I principi fondamentali dell’imputazione di responsabilità della struttura sanitaria sono ben enunciati anche dalla Cassazione nella sentenza del 28 aprile 2004 n. 10297.

Pertanto, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, appare chiara la responsabilità in capo alla CLINICAM MEDICA convenuta, direttamente responsabile per il danno subito dall’attrice.

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SUL QUANTUM

ELABORATO DEL PROF. GIOVANNI STATILIUS

L’elaborato medico – legale a firma del C.T.U. Prof. Giovanni ARCUTI risulta, però, pregevole solo sotto il profilo dell’acclarata responsabilità professionale dell’operato dei clinici della struttura Polispecialistica “T. Costa”

Risulta, invece, manchevole in quanto sottostimante l’effettivo danno per quanto concerne:

  • la quantificazione degli esiti permanenti menomativi dell’integrità fisica:
  • la quantificazione degli esiti inerenti la sfera psichica del soggetto;
  • la quantificazione del danno estetico
  • il mancato riconoscimento del danno alla capacità lavorativa o, in subordine, della cenestesi lavorativa.

ASSOTTIGLIAMENTO DELLA PARETE

DANNO DIFFERENZIALE

Cosa ancora più onerosa per l’interprete è, inoltre, la mancata indicazione di indicazioni cd. Danno differenziale e la mancata indicazione del grado di invalidità preesistente, quello in caso di ottima riuscita dell’intervento e quello susseguente all’acclarata colpa professionale.

Mancanza fortunatamente rimediabile utilizzando, come parametro, al fine del computo del cd. Danno differenziale, l’invalidità del 67% riconosciuta dall’ASL e la cui documentazione è stata ritualmente depositata dall’attrice.

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RINVIO ALLE NOTE CRITICHE ALLA CTU

Rinviando, per un più compiuto esame della CTU, alle note critiche alla CTU 12 aprile 792 a.C., a firma della Dott.ssa Tacita MUSTIA, ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente trascritte e riportate, rileva in primis la sottovalutazione del danno fisico.

Il CTU ha rilevato, nella propria consulenza: “Iponotrofia dei muscoli dell’arto inferiore sinistro rispetto al contro laterale, I movimenti attivi di flesso-estensione e di abduzione risultano limitati di più di un terzo …. difficoltà all’accavallamento dell’anca operata sulla coscia sana . Lieve zoppia alla deambulazione”.

Ha altresì aggiunto: “Per quanto attiene alla coxalgia residuata dopo il secondo intervento è possibile ritenere … che a causa dell’ulteriore insulto ai tessuti dell’arto operato … possa essere residuato dolore e quindi limitazioni funzionali che attualmente lamenta la signora SOCRATIA”.

3 PUNTI DI DANNO FISICO E SOTTOVALUTAZIONE

Tuttavia, in relazione alla quantificazione degli esiti permanenti testé descritti, il Consulente ha valutato gli stessi incidenti nell’integrità biologica del soggetto nella misura irrisoria del solo 3%.

Tali nocumenti, che hanno concorso e aggravato la menomazione pregressa, non possono essere inferiori a una quantificazione, per difetto, di 5 punti.

Va, inoltre, rilevato che tali nocumenti, seppure da inquadrare in un quadro preesistente, devono essere considerati in relazione al fatto che l’operazione, aveva il compito di rimuovere tali difetti congeniti e che la seconda operazione è risultata compromessa dall’esito della prima.

MANCATA CONSIDERAZIONE CICATRICI

Come precisato nell’atto di citazione, la Sig.ra SOCRATIA ha, infatti, residuato due vistose cicatrici all’altezza dell’anca, che deturpano in maniera vistosa la gamba della medesima, come peraltro visibile dalle fotografie depositate.

Tali due vistose cicatrici le impediscono, a esempio e come provato dall’escussione dei testi, di indossare il costume di bagno con la stessa disinvoltura, che la caratterizzava precedentemente.

Il primo teste di parte attrice, infatti, ha dichiarato:

E’ vero, mia madre ha due cicatrici evidenti sull’anca sinistra; E’ vero, dopo l’intervento mia madre non va più al mare, mentre prima appena c’era la possibilità, andavamo al mare”;

Il secondo ha confermato: “E’ vero. Ho visto personalmente le sue cicatrici sull’anca sinistra”; aggiungendo “E’ vero. Prima dell’intervento andavamo insieme al mare con la signora SOCRATIA, la quale dopo l’operazione non è voluta più andare”;

La terza teste riferiva: “E’ vero. Ho visto le due cicatrici sull’anca sinistra e qui posso dire che la signora SOCRATIA ne ha talmente vergogna che non si spoglia nello spogliatoio comune ma nel bagno della sala parto”.

Nella CTU, però, non esiste alcuna valutazione degli esiti cicatriziali e nessuna considerazione degli stessi nel danno biologico totale.

DANNO FISIOGNOMICO

Sul punto è importante osservare che le cicatrici riferite, sono di consistente entità e avrebbero necessitato di una valorizzazione apposita considerando che, le stesse, sussistono in un soggetto di sesso femminile.

Conseguentemente sarebbe dovuta essere attentamente valutata la detta voce di danno alla luce della effettiva e corretta percezione che questo ha rispetto, magari, a una persona di sesso maschile.

Il D.M. 3 luglio 2003, prevedente la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti, in ogni caso, prevede, per un pregiudizio estetico complessivo lieve, un punteggio di 5 punti mentre, per un pregiudizio estetico complessivo da lieve a moderato, indica un punteggio da 6 a 9 punti.

Le tabelle INAIL, invece, alla voce 36 delle menomazioni, prevedono un punteggio fino a 5 punti per cicatrici cutanee, non interessanti il volto e il collo, distrofiche e dicromiche mentre prevedono un punteggio fino al 12 % alla voce 37 relativa alle cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto e il collo.

Appare pertanto equo alzare il punteggio riconosciuto dal CTU di almeno altri 5 punti percentuali, seppure sembrerebbe più corretto un punteggio maggiore.

DANNO PSICHICO

L’elaborato risulta altresì manchevole, per quanto concerne l’assoluta sottovalutazione del danno psichico.

La CTU, in particolare, una volta convocato dal Giudice Unico, dopo essersi completamente dimenticato di valutare questa voce di danno, ha ritenuto, ciò nonostante, di aggiungere solo 5 punti.

SUL DANNO PSICHICO

Tale punteggio appare del tutto inadeguato.

A tal fine, si ricorda che il danno psichico può essere definito come “ la menomazione psichica esprimente lo stato di peggioramento del modo di essere di una persona, a causa di un disturbo psichico determinato da una lesione, cioè da un’ingiusta turbativa del suo equilibrio psichico” (Brontolo e Marigliano 1995,95).

Difatti, l’attrice, a seguito della mancata riuscita dell’intervento, perdeva sicurezza in se stessa, palesando tutta una serie di disturbi quali: diminuzione dell’appetito, problemi a prendere o mantenere il sonno, marcata agitazione, marcata affaticabilità, riduzione delle capacità di concentrazione, tendenza molto forte ad incolparsi e a svalutarsi, pensieri suicidi, agorafobia, irritabilità.

Non a caso, la Sig.ra SOCRATIA, si rivolgeva su consiglio del proprio medico curante al Dipartimento di Salute Mentale dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE ove le erano riscontrate a seguito dell’intervento: una serie di paure inquadrabili in una forma di Depressione Reattiva che la costringono, ancora oggi, a distanza di sette anni dall’intervento all’assunzione di antidepressivi.

RELAZIONE DEL DOTT. ULPINIUS LUSIUS

Il Dott. Ulpinius LUSIUS, psicologo, invero, nella sua relazione del 18 dicembre 788 a.C. ha ben descritto il comportamento della Sig.ra Aemelia LIVIA e le sue conseguenze

Ha, infatti, affermato: “Si nota profonda preoccupazione per la situazione molto delicata.  … ha sviluppato sempre in seguito ai fatti suddetti una depressione reattiva, diagnosticata dallo psichiatra della ASL e ancora una diagnosi di depressione con ansia e attacchi di panico, dallo stesso psichiatra, entrambe le sindromi curate con psicofarmaci da allora fino ad oggi. Dovrebbe operarsi anche all’altra anca, ma a causa dei disturbi psichici descritti, non riesce a farlo, per l’elevata ansia anticipatoria sviluppata in seguito all’errore medico”.

In punto di diagnosi, ha rilevato: “Dopo i colloqui pongo la diagnosi di Disturbo ansioso-depressivo, reattivo, cronico e un Disturbo di panico, con agorafobia, secondo il DSM, correlati direttamente al risultato dell’operazione non riuscita e alle difficoltà di adattamento psicologico e psicofisico alla situazione di stress protratto”.

La sig.ra SOCRATIA Antonella presenta sintomi rilevanti, quali ricordi spiacevoli ricorrenti dell’evento e reattività psicologica e fisiologica ad eventi simili che teme si possano verificare, successivi all’ evento subìto, con marcata riduzione dell’interesse a partecipazione ad attività prima per lei significative, come il ballo, andare in moto, passeggiare, ecc., con notevole influsso sulle prospettive future, di durata non prevedibile”.

“Ha sintomi persistenti di attivazione del sistema nervoso, prima assenti, come ansietà, difficoltà di concentrazione, irritabilità, depressività, ecc. e disagio CLINICAM MEDICA Smente significativo nel funzionamento lavorativo, sociale, affettivo, avendo dovuto assentarsi dal lavoro e riprenderlo in forma ridotta e con minore possibilità di svolgerlo al meglio e anche con il marito, molto presente e comprensivo verso di lei, ha avuto gravi problemi sessuali a partire del 785 a.C. a oggi, che influiscono ancora una volta sull’umore. Non riesce a svolgere le normali attività casalinghe come prima e non può inoltre come nonna di una nipotina di 4 anni, giocare con lei e occuparsene come avrebbe voluto”.

DIMAGRIMENTO

Questo profondo stato di malessere si è, d’altra parte, ben evidenziato dal continuo e costante dimagrimento, sfuggito anch’esso al CTU, nonché al cambiamento di umore.

ESCUSSIONE TESTIMONIALE

A questo ultimo proposito, i testi hanno, infatti, riferito:

Il Sig. Felix APPIO: “… posso dire che dopo l’intervento mia madre ha avuto paura di camminare da sola, voleva essere sempre accompagnata per fare la spesa e per attraversare la strada”; “ Confermo quanto detto sulle paure di mia madre di camminare da sola”; “ Posso dire che dopo l’incidente i miei genitori, che prima uscivano spesso per andare in moto, a ballare ecc, non escono più. Posso dire che sono più legati per senso di protezione e che non hanno più vita sociale”; “ … confermo che voleva sempre essere accompagnata”;“E’ vero, dopo il ricovero intervenuto i miei genitori non sono più andati a Tenerife;E’ vero, come ho già detto in precedenza prima dell’intervento i miei uscivano spesso e partecipavano anche a motoraduni mentre ora non escono più”; “… dopo l’incidente mia madre è stata costretta a farsi aiutare da una collaboratrice domestica;

La Sig.ra Sara LICINIA: “… Nel periodo in cui ho assistito la signora SOCRATIA, mi è capitato di farle compagnia durante la notte in quanto il marito, barelliere al 118 spesso faceva turni notturni. In quelle occasioni la signora non riusciva a prendere sonno, aveva un forte stato d’ansia e crisi di pianto. La signora SOCRATIA si attribuisce la responsabilità di quanto accaduto, si lamentava e soffriva di non poter più assistere il marito e i figli come faceva prima. In quelle occasioni la facevo sfogare e passavamo la notte a parlare nel tentativo di farla distrarre, ma posso dire che quotidianamente tentavo di distrarla non avendo alcun risultato, perché la signora era svogliata e deconcentrata”;”. Preciso anche che mi ha confidato di essere dispiaciuta perché non può essere utile alla nipotina”;

– la Sig.ra Caecilia NUMICIA: “E’ vero. Prima dell’intervento andavamo insieme al mare con la signora SOCRATIA, la quale dopo l’operazione non è voluta più andare”;“ Posso dire che dopo l’intervento la signora SOCRATIA soffre di stati d’ansia che prima non aveva”;E’ vero. Dopo l’intervento la signora SOCRATIA è molto più lenta, ha paura di fare le scale. Posso dire che anche casa si muove più lentamente di prima”;Posso dire che oggi la signora SOCRATIA ha paura di tutto mentre prima era socievole, uscivamo spesso e lei aveva un carattere solare”;

– la Sig.ra Aurelia ORTENSIA: “ E’ vero e ciò posso dire perché, essendo colleghe ed amiche, ho verificato che la signora SOCRATIA è stata assente dal lavoro per circa 6 mesi. Andavo, poi a trovarla a casa e posso dire che era ferma a letto e piangeva soltanto. La signora SOCRATIA è stata immobile per circa un mese e mezzo due. Noi cercavamo di sostenerla ma lei non reagiva”;E’ vero. Ho visto le due cicatrici sull’anca sinistra e qui posso dire che la signora SOCRATIA ne ha talmente vergogna che non si spoglia nello spogliatoio comune ma nel bagno della sala parto. Penso che la signora SOCRATIA deve essere aiutata a cambiare perché non ce la fa a proseguire e poi ha paura che qualsiasi movimento possa provocare la rottura delle protesi”;E’ vero che la signora SOCRATIA ha mutato comportamento e stile di vita. Prima si prendeva le ferie per andare in vacanza ed oggi, invece, non prende più le ferie se non qualche giorno per andare a fare delle visite di controllo”; E’ vero. Posso sostenere che sul lavoro la signora SOCRATIA ha evidenziato una serie di difficoltà che prima non aveva, mostrando innanzitutto un rallentamento motorio. Sul piano caratteriale la signora SOCRATIA mostra senso di inadeguatezza e stati di ansia che sfociano sempre in crisi di pianto determinate dalle difficoltà fisiche a svolgere come prima le sue mansioni.  Spesso negli impegni mi sono trovata a fare affidamento su altre persone. Posso dire che ogniqualvolta vi è un impegno non chiamavo mai la signora SOCRATIA in quanto le difficoltà di movimento di quest’ultima, potrebbe provocare ritardi nell’intervenire. Ovviamente il sentirsi menomata si ritorce ancor di più negativamente sul suo stato d’animo.E’ vero. Come ho detto la signora SOCRATIA si muove con difficoltà”;So della instabilità coniugale e delle compromissioni della sfera sessuale per averlo appreso dalla signora SOCRATIA che ogni tanto si confida con me” A dir meglio “sia il signor ARCARIO che la signora SOCRATIA sono profondamente cambiati e ciò posso dire perché li ho frequentati prima dell’intervento ed avevano un carattere solare e socievole, mentre ora il signor ARCARIO è triste”;

POSSIBILI METODI DI VALUTAZIONE

I medici legali hanno elaborato due orientamenti diversi in ordine alla valutazione del danno psichico.

PRIMO METODO DI VALUTAZIONE

Il primo, ritiene che sia il Giudice a dover valutare in denaro la sofferenza causata al danneggiato dalle menomazioni, di modo che il Giudice si dovrebbe limitare solo a descrivere il comizio sintomatico e le menomazioni che da esso derivano.

In questo caso si è tenuto a precisare che il grado di invalidità permanente residuato ad un danno psichico non potrebbe mai essere inferiore al 10% dell’invalidità complessiva del soggetto, con i rispettivi valori monetari.

SECONDO METODO DI VALUTAZIONE

Altri studiosi sostengono invece la possibilità di un esatto calcolo della suddetta valutazione che, nel caso della Sig.ra Aemelia LIVIA, dovrebbe essere attorno al 15 – 20 %, attesa la possibile esistenza, nel caso dell’attrice, di “presenza di una significativa crisi caratterizzata da uno stato di insicurezza generale e di incertezza sul futuro”.

INNALZAMENTO DEL PUNTEGGIO

Sembra quindi opportuno modificare la diagnosi della CTU e, soprattutto, procedere a un aggravamento del quadro clinico psichico riconoscendo la sindrome da stress post traumatico in capo all’attrice e procedere a un innalzamento del punteggio per quanto concerne il danno psichico, riconosciuto in solo 5 punti, in almeno altri 10 (dieci) punti.

RELAZIONE MEDICO LEGALE DOTT.SSA TACITA MUSTIA E LESIONI MONOCRONE

Per l’effetto, avremmo una valutazione del danno, in seguito alla coesistenza delle tre diverse voci (fisico, fisiognomico e psichico) del 20%, considerato che siamo in presenza di minorazioni che interessano sistemi organo-funzionali diversi e non influenzantesi tra loro (non sinergizzanti).

In subordine, si può aderire all’ipotesi della Dott.ssa Tacita MUSTIA, che ha riconosciuto in capo all’attrice una invalidità permanente pari al 15% (quindici) della totale, considerando le lesioni monocrone e non procedendo a una somma algebrica bensì ad una valutazione complessiva dell’invalidità.

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CRITERIO GESTIBILE DIRETTAMENTE DAL GIUDICE

A proposito del potere del Giudice di discostarsi dalle risultanze della CTU, è opportuno tenere presente che i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che l’accertamento medico-legale del danno biologico è, in realtà, un criterio di giudizio gestibile direttamente dal Giudice (Cass. SS UU. N. 26972/08) purché sia fornita una motivazione congrua, considerando le circostanze del caso e applicando ragionamenti presuntivi derivanti dall’esperienza.

INVALIDITA’ DEL 67%

A tale ultimo proposito, va ricordata l’invalidità del 67% riconosciuta dall’ASL RM B e non valutata minimamente dal CTU.

Con memoria ex art. 184 c.p.c., infatti, parte attrice ha depositato ritualmente la documentazione della Commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile dell’ASL che, il 14 luglio 787 a.C. ha riconosciuto un’invalidità del 67%, punteggio poi approvato il 31 maggio 787 a.C. dalla Comm.ne medica periferica della ASL.

Conseguentemente, è stato riconosciuto in danno della Sig.ra Aemelia LIVIA una “Displasia congenita bilaterale delle anche, Artroprotesi anca sinistra lussata, rimossa e reimpiantata. Limitazione nei movimenti. Depressione reattiva”.

TRIBUNALE MILANO 29 LUGLIO 791 a.C., N. 29052 E DANNO DIFFERENZIALE

In ausilio del Giudicante sovviene, inoltre, un caso praticamente sovrapponibile a quello dell’attrice, trattato dal Tribunale di Milano che si è occupato di un’errata operazione all’anca determinante la necessità di una seconda operazione.

La coincidenza incredibile risiede nel fatto che la parte del procedimento milanese era un’infermiera professionale.

Il Tribunale di Milano ha, dunque, risarcito all’attrice il cd. “danno biologico differenziale, rappresentato dalla differenza in punti di invalidità permanente tra quella riconducibile alla menomazione congenita o all’intervento stesso (nel caso, pari al 45%) e quella derivante anche dalla malpractice sanitaria (nel caso, pari al 50%) affermando che nella fattispecie le due menomazioni avevano agito in maniera sinergica sul medesimo distretto anatomo-funzionale.

Il risarcimento del danno è stato pertanto liquidato, tenendo conto dei criteri espressi dalla Corte di Cassazione, a titolo di danno biologico differenziale, valutandolo nel 5% stimato, però, nella fascia della tabella del risarcimento compresa tra il 50% ed il 45% di punti di invalidità.

Il condivisibile presupposto motivante tale scelta è che quel 5% avesse una portata invalidante maggiore, proprio perché si sommava ad un danno già esistente del 45%.

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

Sottolineando la gravità della negligenza dei sanitari, l’anticipazione del primo intervento di revisione protesica e la durata della sofferenza psicofisica, il Tribunale di Milano ha aumentato del 20% il risarcimento del danno così come determinato dalle tabelle milanesi, dando luogo alla cd. personalizzazione dello stesso che, secondo la giurisprudenza, può portare ad una liquidazione del danno diversa dagli standard tabellari, in ossequio a principi ripetutamente espressi dalla Cassazione.

TRIBUNALE DI ROMA

Peraltro, lo stesso Tribunale di Roma, nel deliberare le Tabelle di riferimento del 2012, nella comunicazione del 16 marzo 2012, protocollo 2648, ha spiegato come: “3. L’incidenza della menomazione nella vita del danneggiato cresce in modo superiore rispetto all’aumento percentuale dei postumi” e che “4. L’aumento di cui al punto 3 deve avvenire non solo in termini assoluti, ma anche in termini relativi: ciò vuol dire che gradi crescenti di invalidità producono ripercussioni viepiù crescenti sul danneggiato”.

CASO DI SPECIE: CALCOLO DEL DANNO A PARTIRE DAI 45 PUNTI

Conseguentemente, nel caso di specie, occorrerà calcolare il danno differenziale dai 45 punti percentuali, riscontrabili in un soggetto portatore di una patologia all’anca analoga a quella dell’attrice, prendendo a riferimento quanto riconosciuto dalla commissione delle Invalidità Civili che ha riconosciuto un punteggio di 67%.

Per l’effetto, all’attrice spetterebbe il risarcimento per un danno biologico di 22 punti quale quello risultante dalla sottrazione dal punteggio di 67 punti accertato dalla Commissione per l’accertamento delle invalidità, il punteggio di 45 punti proprio della patologia dell’attrice.

Tali 22 punti, andranno calcolati, come ben spiegato nella sentenza del Tribunale di Milano, nella fascia della tabella del risarcimento compresa tra il 77% ed il 45% di punti di invalidità sul presupposto che quel 22% abbia una portata invalidante maggiore.

Questo in quanto, come riconosciuto anche dal Tribunale di Roma al punto 3. della comunicazione relativa alle Tabelle 2012, si somma ad un danno già esistente del 45%.

Conseguentemente spetterebbero all’attrice Monete 304.924,92 che è la somma risultante dalla sottrazione all’importo di Monete 532.184,36 corrispondente a un punteggio di 67 punti di danno biologico in un soggetto di 44 anni, la somma di Monete 227.259,44, che è il valore corrispondente a 45 punti di danno biologico nel medesimo soggetto.

Subordinatamente, nel caso in cui si ritenesse, difformemente dalla commissione medica, che il danno biologico residuato è pari a 5 discendenti dall’innalzamento del valore riconosciuto dal CTU + 5 di danno fisiognomico + 10 di danno psichico, il calcolo sarebbe pari a 502.235,66 meno 227.259,44, dove la prima somma è il totale per 65 punti (45+20) e la seconda il totale per 45%, per un totale di Monete 274.976,22.

Aderendo all’ipotesi della Dott.ssa Tacita MUSTIA, invece, e, cioè, ritenendo la sussistenza di un punteggio di 15 punti, avremmo la somma di Monete 203.962,25 risultante dalla sottrazione, dall’importo di 431.221,69, dell’importo di 227.259,44.

Ancora più subordinatamente, non volendo discostarsi dalla CTU, avremmo il seguente calcolo: Monete 327.196,74 a cui sottrarre Monete 227.259,44, dove la prima somma corrisponde a un punteggio di 53 punti e l seconda a uno di 45%, per un totale di Monete 99.937, 44.

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

Tali importi andranno accresciuti in funzione della personalizzazione del danno e secondo il prudente apprezzamento del Giudice.

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INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE E INABILITA’ PARZIALE

Parimenti non condivisibili appaiono le conclusioni del CTU per quanto concerne il calcolo dell’inabilità temporanea totale e parziale.

Sembra pertanto opportuno aderire perlomeno alle conclusioni della Dott.ssa Tacita MUSTIA, anche esse sottostimanti l’effettiva durata del periodo di malattia e riconoscienti, perlomeno, un periodo di ITA di 60 giorni e uno di ITP di 60 giorni.

Gli importi corrispondenti sono, dunque, Monete 6.198 ed Monete 3.099, per un totale di Monete 9.297, calcolando il valore del danno da invalidità temporanea previsto dal Tribunale di Roma nelle tabelle del 2012, che ha previsto un importo di Monete 103,30 per un’ITA al 100% ed Monete 51,65 per un’ITP al 50%.

SPESE MEDICHE

L’attrice ha sostenuto spese mediche per la somma complessiva di Monete 1.985,30 come risulta dagli scontrini e dalle ricevute fiscali che si sono offerte in comunicazione, alla cui somma va aggiunta la restituzione dell’importo sostenuto per l’operazione presso la Clinica, pari a Monete 644; le spese per la riabilitazione, pari a Monete 108,45 ed Monete 121 per ticket, per un importo complessivo di Monete 2.858,75.

A causa dell’errato intervento artroprotesico la Sig.ra SOCRATIA si è vista altresì costretta ad una lunga, pesante e dolorosa riabilitazione, e a sostenere una spesa pari ad Monete 3.000,00 per ricercare una corretta mobilità

Somme che andranno ugualmente ristorate in favore della danneggiata.

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LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE E IL DANNO NON PATRIMONIALE

Le note sentenze della Cassazione a sezioni unite in tema di danno non patrimoniale (vedi Cass. sezioni unite, 11 novembre 2008, numeri 26.972, 26.973, 26.974 e 26.975) hanno individuato la natura del danno non patrimoniale definendolo come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.

La Suprema Corte ha poi precisato come, in presenza di “pregiudizi che attengono all’esistenza della persona, tali pregiudizi “per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno”;

COMPITO DEL GIUDICE: RINVENIRE IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE

Le stesse sezioni unite hanno affermato come sia “compito del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione” procedendo a reperire il fondamento costituzionale della richiesta portata in giudizio.

RINVENIMENTO COSTITUZIONALE NEL CASO DI SPECIE: ARTT. 2, 3 E 32

Nel caso in esame, sembra rinvenirsi innanzi tutto la lesione degli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, essendo stati messi a repentaglio i diritti fondamentali dell’uomo, con la compromissione dei momenti espansivi della Sig.ra Aemelia LIVIA sul terreno della socialità e al diritto alla propria immagine

È altresì leso principalmente l’art. 32 in tema di diritto alla salute, essendo addirittura evidente come soprattutto il suddetto diritto, risulti essere oltremodo compromesso.

DANNO MORALE

Ciò premesso, l’illecito civile per cui è causa integra altresì gli estremi del reato di lesioni personali colpose e per questo dovrà essere risarcito alla Sig.ra Aemelia LIVIA anche il considerevole danno morale sofferto.

Sussiste, infatti, nel caso di specie, quella tipicità determinante l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio (Cass. civile, 11 novembre 789 a.C., n. 26972).

Il detto danno andrà risarcito in misura pari ad almeno un terzo di quanto quantificato a titolo di danno biologico e come sopra quantificato.

Con ciò, considerando infatti per la quantificazione di questo tanto le relativamente notevoli sofferenze e i disagi patiti dall’infortunato, quanto il grado di responsabilità riscontrabile nel comportamento gravemente negligente, del personale riconducibile alla convenuta.

DANNO ESISTENZIALE

È anche opportuno rilevare come la Sig.ra Aemelia LIVIA si trovi in una condizione esistenziale notevolmente deteriore rispetto a quella precedente alla prima operazione, in quanto le è praticamente preclusa la possibilità di svolgere tutta una serie di attività in precedenza praticate in modo abituale, se non addirittura quotidianamente e che, dunque, costituivano un tratto caratterizzante della propria personalità

CESSAZIONE MOTORADUNI E SALE DA BALLO

L’attrice, prima dell’intervento, unitamente al marito era solita recarsi a motoraduni mensili e frequentare con cadenza settimanale sale da ballo, che rappresentavano occasione di grande svago e coesione per la coppia.

All’udienza del 17 settembre 789 a.C., infatti, i vari testi hanno confermato tale circostanza precisando:

– Il Sig. Felix APPIO:

Posso dire che dopo l’incidente i miei genitori, che prima uscivano spesso per andare in moto, a ballare ecc, non escono più. Posso dire che sono più legati per senso di protezione e che non hanno più vita sociale”;

E’ vero, come ho già detto in precedenza prima dell’intervento i miei uscivano spesso e partecipavano anche a motoraduni mentre ora non escono più;

– la Sig.ra Sara LICINIA:

Non posso dire se la signora SOCRATIA ed il signor ARCARIO frequentassero discoteche o motoraduni, sebbene ciò mi sia stato riferito dagli stessi. Posso però dire che prima dell’intervento eravamo spesso fuori insieme con la Sig.ra SOCRATIA, questa dopo l’intervento non è più valuta uscire”;

– la Sig.ra Caecilia NUMICIA:

E’ vero e ciò posso dire perché conosco e frequento i signori SOCRATIA e ARCARIO da oltre 12 anni, abbiamo spesso viaggiato insieme e pertanto posso dire che dopo l’intervento il Sig. ARCARIO è preoccupato e depresso”;

E’ vero e ciò posso dire perché partecipavo anch’io ai motoraduni e qualche volta siamo andati anche insieme in discoteca. Dopo l’intervento i signori SOCRATIA e ARCARIO hanno interrotto la vita sociale”;

– la Sig.ra Aurelia ORTENSIA:

E’ vero in quanto mi viene riferito dalla signora SOCRATIA”;

Tutte attività che a seguito delle problematiche connesse all’operazione la Sig.ra SOCRATIA, con grosso rammarico, è stata costretta ad abbandonare, non potendo più salire su nessun motoveicolo né tantomeno recarsi presso locali notturni, se non per stare seduta a guardare gli altri ballare e divertirsi.

RINUNCIA ALLA VACANZA ANNUALE

Inoltre, nel periodo di  riposo forzato, dopo il secondo intervento, gli attori, erano costretti a rinunciare alla vacanza annuale nel periodo a loro riservato, poiché la Sig.ra SOCRATIA era di fatto impossibilitata a poter sostenere un viaggio aereo nelle sue precarie condizioni di salute.

Anche su tali circostanze, i testi hanno confermato:

Tale ulteriore nocumento economico può essere valutabile in Monete 119,3 per le spese di manutenzione dell’appartamento per l’anno 785 a.C., nonché l’ulteriore somma di Monete 5119,30 per il pagamento della quota della multiproprietà.

CALZATURE COL TACCO

Se queste sono attività saltuarie, diverso è il caso delle calzature a tacco alto che costituiscono un accessorio del vestiario, pressoché di uso quotidiano per una donna.

A seguito dell’intervento subito, la Sig.ra Camilla VIBIA, non può più indossare calzature con i tacchi, con grave nocumento della propria femminilità e del proprio sentimento di sé.

Anche tali circostanze sono state confermate dai testi che hanno riferito:

SUL DANNO ALLA STABILITA’ CONIUGALE E ALLA VITA SESSUALE

L’attrice, in seguito al trauma subito, ha subito intuibili ripercussioni nella sfera sessuale.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 15809 dell’11 novembre 2002) ha stabilito che il danno alla vita di relazione costituisce un elemento del danno biologico che, se sussistente, deve essere valutato in maniera autonoma nella determinazione della somma da liquidare al danneggiato a titolo di risarcimento.

Il danno alla stabilità coniugale e quello relativo alla vita sessuale dell’attrice, certamente, rientrano in questa autonoma voce di danno ed andranno, pertanto, tenuti nella dovuta considerazione e quantificati separatamente rispetto al danno biologico.

LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA

Nel caso di specie, non potendo essere verosimilmente provato il danno nel suo preciso ammontare, andrà liquidato ai sensi dell’art. 1226 c.c. in via presuntiva, presupponendo l’esistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la verificazione del danno.

RISARCIMENTO DANNO ESISTENZIALE

Non appare pertanto eccessivo ritenere che, nel caso dell’attrice, un risarcimento a titolo di danno esistenziale equivalente a un terzo di quanto andrà liquidato a titolo di danno biologico.

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SUL DANNO PATRIMONIALE DELLA SIG.RA SOCRATIA

La Sig.ra Aemelia LIVIA ha infine subito un notevole danno patrimoniale, poiché come già accennato è una puericultrice del reparto di ostetricia della Casa di Cura di Roma e nel periodo immediatamente successivo all’intervento, subiva un netto calo del proprio reddito.

Infatti, osservando le buste paga depositate possiamo verificare, sulla busta paga di luglio 795 a.C., precedente all’occorso, la presenza del premio di incentivazione di Monete 492,69.

Tale voce è, invece, mancante nella busta paga del luglio 785 a.C. in quanto non corrisposta per assenza malattia.

Proseguendo nell’esame della detta documentazione, si accerta, nella detta busta paga di luglio, in aggiunta alla retribuzione ordinaria di Monete 1.316,19:

  • supplementare diurno: Monete 169;
  • supplementare festivo: Monete 117;
  • supplementare notturno: Monete 85;
  • Indennità festive: Monete 61,98;
  • Indennità notturne: Monete 148,74;
  • Premio d’incentivazione annuale: Monete 492,69;
  • Indennità di servizio: Monete 53,92

Per un totale, lordo, di Monete 2.495,33 che, una volta detratta la cessione del 1/5 dello stipendio (Monete 177,15) e le ritenute sociali (Monete 221,81) e fiscali (Monete 487,69), danno un totale netto in busta paga di Monete 1.575,94.

Verificando, invece, la busta paga di aprile 785 a.C., abbiamo la scomparsa di tutte quelle indennità suppletive in busta paga, invece prima presenti, che costituivano, voci ormai assodate e facenti parte della busta paga della danneggiata.

La retribuzione netta residuata all’attrice, infatti, è di Monete 969,10.

Proseguendo la disamina alla busta paga di maggio 785 a.C., nella quale sono addebitati arretrati per anni precedenti per Monete 542, verifichiamo l’altrettanto sparizione delle summenzionate voci. Per l’effetto, la busta paga è di Monete 1310,45 che, detratti gli Monete 542,00 di arretrati addebitati una tantum, danno un totale, per difetto, di Monete 768,45, non essendo calcolata, sulla somma di Monete 542, la quota per oneri fiscali e sociali già calcolata nel totale di Monete 1.310.

Relativamente a dicembre del 795 a.C., l’indennità diurna è di soli Monete 84,93; il supplemento festivo cliniche di Monete 10,67; il notturno cliniche di Monete 64,01; la festiva, di Monete 38,73 e l’indennità notturna di Monete 204,52 per un totale, in busta paga, di Monete 1.028,07.

Per quanto concerne gennaio 785 a.C., possiamo confermare la scomparsa delle suddette indennità suppletive, dove abbiamo la riduzione a soli Monete 44,55 dell’indennità festive; di Monete 175,36 delle indennità notturna e di Monete 56,07 delle indennità per Festività di modo che, nonostante gli aumenti salariali, residuano in busta paga alla lavoratrice solo Monete 1.173,97.

Tale mancato introito è proseguito fino ad oggi ed è verosimile ritenere che proseguirà nel futuro.

ATTIVITA’ LIBERA PROFESSIONALE

Allo stesso tempo, l’attrice, a causa dell’intervento, perdeva la possibilità di eseguire, in regime di attività libera professionale all’interno della casa di cura in cui lavora, l’assistenza alle puerpere.

Attività che comportava un introito di Monete. 300,00 per ogni prestazione mancata e per un minimo di almeno 3 il mese.

Risultano, in atti, ricevute per prestazioni occasionali per Monete 66,50 relative al gennaio 785 a.C.; il foglio del giugno 795 a.C. della Sig.ra Aemelia LIVIA dove risultano 9 clienti privati per complessive 17 ore diurne e 74 notturne; una ricevuta per Monete148 relativa a luglio 795 a.C.; una ricevuta per prestazioni occasionali relativa al giugno 2004 per Monete 955,50 netti.

DANNO DA LUCRO CESSANTE

Sarà, dunque, necessario ristorare alla danneggiata il danno patrimoniale da lucro cessante.

E’ risultato acclarata dalle buste paga depositate la presenza di indennità suppletive che, dal momento dell’evento, non sono più state introitate nonché, dalle varie ricevute, l’attività libera professionale dell’attrice.

ESCUSSIONE DEI TESTI

All’udienza del 17 dicembre 789 a.C., infatti, la Sig.ra Aurelia ORTENSIA, caposala della sala parto della CLINICAM MEDICUS MATER DEI dove lavora l’attrice alla domanda sulla perdita di sicurezza dell’attrice in seguito all’evento, rispondeva:

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Sembra, dunque, dimostrato che il danno ha avuto concreta incidenza sulle possibilità di guadagno futuro dell’attrice (v. Cass., 26/9/2000, n. 12757; Cass., 28/4/1999, n. 4235) e che sia presuntivamente dimostrata l’entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto.

Si ricordi altresì che dove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, cosa dimostrata anche dal riconoscimento della Commissione sulle invalidità, che ha riconosciuto un’invalidità del 67%, quest’ultimo può essere in effetti provato anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 14/10/785 a.C., n. 19981; Cass., 3/5/1999, n. 4385).

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Ai fini dell’esatto calcolo di tale danno dovrà essere, pertanto, computato il reddito precedente all’evento e quello successivo percepito dal danneggiato tenendo conto dell’età lavorativa del soggetto nonché del particolare tipo di lavoro svolto dall’infortunato.

Secondo un calcolo molto prudente, la Sig.ra Aemelia LIVIA ha perso, orientativamente, per ogni mese lavorativo, non meno di Monete 500.

Conseguentemente dovrà essere effettuato il susseguente calcolo:

– mancato guadagno mensile moltiplicato 12 mensilità moltiplicato gli anni lavorativi che, per un soggetto di sesso femminile di 44 anni, sono 21 di modo che il danno della Sig.ra Aemelia LIVIA si può quantificare in non meno di Monete 126.000.

DANNO ALLA CAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA

Stessa somma alla quale si arriva calcolando il danno differenziale alla capacità lavorativa specifica.

Anche in tal caso, occorrerà calcolare il reddito suppletivo effettivo e quello libero professionale percepito dalla danneggiata oltre agli importi ordinali in busta paga tenendo conto dell’età lavorativa del soggetto nonché del particolare tipo di lavoro svolto dall’infortunata per un punteggio di 67 punti percentuali e detrarre, a tale importo, la somma risultante dal calcolo a 45 punti percentuali.

La Sig.ra Aemelia LIVIA ha percepito, orientativamente, il mese, precedentemente al sinistro, Monete 500 extra provenienti dall’attività suppletiva ed Monete 500 da quella libero professionale, per un importo di circa Monete 1.000.

Pertanto la stessa ha percepito, orientativamente, la somma di Monete 12.000,00 – annui ulteriori rispetto alla busta paga assodata.

Conseguentemente dovrà essere effettuato il susseguente calcolo:

– percentuale di invalidità permanente al 67%;

– moltiplicata per il reddito netto reale di lavoro, in questo caso, extra busta paga;

– moltiplicato a sua volta per il coefficiente di capitalizzazione rapportato all’età così come previsto dal regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 pari a 14,413

il tutto diviso 100 alla cui somma complessiva dovrà essere decurtato il valore relativo allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Ottenuto tale primo valore, occorrerà effettuare il secondo calcolo col valore di 45 punti di modo ché, al primo importo ottenuto, occorrerà sottrarre questo risultato.

Conseguentemente si dovranno effettuare i seguenti calcoli

67X12.000X14,413:100= 115.880,52

45X12.000X14,413:100= 77.830,2

115.880,52 – 77.830,2= 38.050,32

CENESTESI LAVORATIVA

Stante il detto mancato introito, dovrà essere opportunamente calcolato il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella “maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa”.

Tale voce comporterà l’esigenza di “appesantire” il danno biologico nell’ottica di quella personalizzazione da sempre ribadita dalla Corte di Cassazione (così Trib. Roma, 7 giugno 787 a.C.).

A tal proposito, Cass. 24 marzo 2004, n. 5840 prevede che “ il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del Punto di invalidità, ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”.

Infatti, la Sig.ra Camilla VIBIA, a seguito dell’errato intervento chirurgico, ha risentito e risente di una difficoltà motoria acquisita. E’ bene precisare che l’attrice svolge l’attività di puericultrice presso il reparto di ostetricia della Casa di Cura di Roma.

La stessa quindi è costretta a rimanere per lunghi periodi di tempo in piedi con i neonati in braccio o a percorrere più volte i corridoi del reparto, tra il nido e la sala parto.

Appare pertanto presumibile che la lesione conseguente all’inesatto adempimento della prestazione medica, abbia generato nell’attrice maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro.

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SUL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE SUBITO DAL SIG. ARCARIO

Inoltre, l’evento lesivo subito dalla Sig.ra Camilla VIBIA, ha avuto in maniera riflessa una serie di effetti sulla persona del marito il Sig. Octavius LUCILIUS, che si è ritrovato a subire, seppur indirettamente, gli effetti dell’errato intervento chirurgico subito dalla moglie.

In particolare, il Sig. Octavius LUCILIUS, barelliere del 118, era costretto, onde offrire un’assistenza adeguata alla moglie, a richiedere continui permessi e giorni di ferie, nonché a rinunciare alle ore di lavoro straordinario fino a quel momento svolte, con sensibile decurtazione dei propri introiti, come da documentazione in atti.

Il figlio della Sig.ra Camilla VIBIA, infatti, all’udienza del 17 settembre 790 a.C. ha confermato: “ E’ vero, dopo l’intervento mio padre per stare vicina a madre ho chiesto numerosi permessi e non ha fatto più straordinari”.

LA Sig.ra Sara LICINIA ha confermato anch’ella: “E’ vero. Spesso ci mettevamo d’accordo con il marito della signora SOCRATIA per assistere quest’ultima e quindi è capitato spesso che non potendo io essere presente era il marito a chiedere permessi”.

La Sig.ra Caecilia NUMICIA ha risposto: “ Penso di sì, visto che il sig. ARCARIO stava sempre vicino alla moglie, ma non posso affermarlo”.

Anche confrontando le buste paga depositate si accerta come, voci assodate della busta paga, quali lavoro straordinario diurno; lav. Str. Notturno; lav. Str. Festivo notturno; indennità notte imp. Orario; indennità turno festivo; ind. Giorni e così via, diminuiscono in modo considerevole dopo il marzo 790 a.C. per una decurtazione in busta paga di circa Monete 300

DANNI PARENTALI RIFLESSI

Determinando, perciò, il giusto riconoscimento in capo a quest’ultimo, di una serie di danni parentali riflessi quali: il danno alla stabilità coniugale; il danno alla vita sessuale; il danno da vacanza rovinata; il danno esistenziale riflesso e il danno emergente subito.

Per tali voci, così come analiticamente descritti nell’atto di citazione, appaiono motivati gli importi richiesti in favore del coniuge, Sig. Octavius LUCILIUS, di Monete. 7766,00 per il danno alla stabilità coniugale; Monete. 7766,00 per il danno alla vita sessuale; Monete. 5119,30 per il danno da vacanza rovinata; Monete. 10000,00 per il danno esistenziale riflesso; Monete. 3600,00 per il danno emergente, considerato il netto calo del proprio reddito e come risulta dalla documentazione in atti

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Tutto quanto sopra precisato, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Giudice Unico, dichiarata la propria competenza per valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

“accertare e dichiarare la CLINICAM MEDICA in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Prof. Lollius GALERIO responsabili in solido del fatto dannoso nei confronti di parte attrice, come descritto nelle premesse dell’atto di citazione, per avere, personale ad essa riconducibile, durante un’operazione chirurgico di artroprotesi, per imperizia, posizionato la componente acetobolare della protesi con una inclinazione tra i 50°-55° provocando il 14 marzo 785 a.C., con tale errato posizionamento, la lussazione della testa protesica, a seguito di un fisiologico movimento dell’arto inferiore sinistro in assenza di qualsivoglia trauma, rischio di lussazione che nell’attrice era da considerarsi più elevata per la insufficienza muscolare che si associa a tale patologia congenita, circostanza nota all’equipe che eseguiva l’operazione;

per l’effetto,

1) condannarli in solido al risarcimento in favore della Sig.ra Camilla VIBIA, di tutti i danni diretti e indiretti, materiali e morali, subiti e subendi e, in particolare, relativamente alla Sig.ra Camilla VIBIA:

– del danno biologico differenziale, per l’importo di Monete 304.924,92, qualora si opti per il punteggio di 22, quale quello risultante dalla sottrazione dalla valutazione della Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile, che ha riconosciuto un’invalidità di 67 punti, i 45 punti di valutazione per un’invalidità pregressa quale quella dell’attrice, e corrispondente, pertanto, alla fascia 45%67%;,

o, in subordine, per la somma di Monete 274.976,22, se si opti per la decurtazione, dal valore di 67 riconosciuti dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile, del punteggio 20, quale risultante dalla sommatoria tra danno fisico (5 punti), danno estetico (10 punti) e danno psichico (10 punti) con successiva valutazione complessiva prevista in tema di danni plurimi monocromi e corrispondente, pertanto, alla fascia 25%65%;

oppure, aderendo all’ipotesi della Dott.ssa Tacita MUSTIA, e, cioè, ritenendo la sussistenza di un punteggio di 15, per la somma di Monete 203.962,25 risultante dalla sottrazione, dall’importo di 431.221,69, della somma di 227.259,44;

o, ancora più subordinatamente, per l’importo di Monete 99.937, 44, corrispondenti al punteggio di 8 punti riconosciuti dalla CTU, corrispondenti al valore monetario della fascia 45% 53%, così come discendente

importi, tutti, eventualmente da personalizzare secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;

– del danno biologico temporaneo assoluto e parziale, per l’importo di Monete 6.198 ed Monete 3.099 (pari a 60 gg. E a 660 gg.) per un totale di Monete 9.297 o, in subordine, di Monete 3099 e di Monete 1.549,6 (pari a 30 gg. e a 30 gg.) per un totale di Monete 4.648,5

-del danno morale subito dalla Sig.ra SOCRATIA, nella somma pari ad 1/3 di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico;

– delle spese mediche sostenute dalla Sig.ra SOCRATIA considerata la somma complessiva di Monete 1.985,30 (millenovecentoottantacinque/30) come risulta dagli scontrini e dalle ricevute fiscali che si sono offerte in comunicazione, alla cui somma va aggiunta la restituzione dell’importo sostenuto per l’operazione presso la Casa del Sole, pari a Monete 644; le spese per la riabilitazione, pari a Monete 108,45 ed Monete 121 per ticket, per un importo complessivo di Monete 2.858,75;

– delle somme sostenute per le spese mediche riabilitative per l’importo di Monete 3.000;

– del danno alla stabilità coniugale e il danno alla vita sessuale subito dalla Sig.ra Camilla VIBIA, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;

– del danno da vacanza rovinata considerata la spesa di Monete. 119,30 sostenuta dagli attori per la manutenzione della propria abitazione in multiproprietà e la somma di Monete 5.000,00 per il mancato godimento del periodo di riposo;

– del danno esistenziale subito dalla Sig.ra SOCRATIA pari ad almeno 1/3 del danno biologico;

– delle spese sostenute per la collaborazione domestica sopportate dalla Sig.ra SOCRATIA considerato il costo medio di una colf pari ad Monete. 7,00 per otto ore settimanali, per circa 35 settimane, per un importo di Monete. 1.960,00 – del danno da lucro cessante e da perdita della chance, considerata la perdita della chance relativa alle assistenze in regime di libera professione all’interno della struttura presso cui la stessa lavora per l’importo di Monete 126.000;

– del danno alla capacità lavorativa specifica, non coperto dalla retribuzione datoriale, considerato il netto calo del proprio reddito come risulta dalla documentazione in atti, per l’importo di Monete 38.050,32;

– del danno da cenestesi lavorativa, procedendo a un appesantimento del punto del danno biologico;

RELATIVAMENTE AL SIG. OCTAVIUS LUCILIUS

– del danno alla stabilità coniugale e alla vita sessuale, per l’importo di Monete. 5119,30;

del danno da vacanza rovinata; Monete. 10000,00;

del danno esistenziale riflesso;

– del danno emergente subito dal considerato il netto calo del proprio reddito come risulta dalla documentazione in atti

SUBORDINATAMENTE

Salvo gravame, al risarcimento dei danni per le voci sopra esposte, così come discendenti dalle risultanze sottostimate della CTU.

DICHIARAZIONE DI ANTISTATARIO

Con vittoria di spese, competenze ad onorari del presente giudizio, in favore del sottoscritto difensore che si dichiara essere antistatario.

 

Con osservanza.

Roma, 15 settembre 796 a.C.

 

Avvocato Vittorio A. Marinelli



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