Cessione del credito

Nel lontanto 2008, siamo stati tra i primi a divulgare su internet le tematiche relative alla cessione del credito.

Ossia quel qualcosa che consente al danneggiato di avere la macchina riparata integralmente e di scardinare il meccanismo elaborato dalle compagnie di assicurazioni “Pochi, maledetti e subito”.

I carozzieri, infatti, così come gli avvocati, possono aspettare i tempi biblici delle assicurazioni e della giustizia (con la g minscola).

Se hai subito un incidente stradale, rivolgiti a noi, quindi, per avere una riparazione immediata.

Ancora oggi, quanto scritto, è di attualità e quindi lo riproduciamo

PARERE DELL’AVV. VITTORIO AMEDEO MARINELLI RELATIVO ALL’ERRONEO CONVINCIMENTO DI MOLTEPLICI GIUDICI DI PACE DI ROMA RELATIVAMENTE ALLA POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO IN MATERIA DI RCA
******
MANUALE DI DIRITTO PRIVATO PIÙ DIFFUSO NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Prima ancora di addentrarci nei meandri della giurisprudenza, appare particolarmente utile menzionare come il manuale di diritto privato più utilizzato nelle università italiane, e cioè il manuale di diritto privato di Andrea Torrente, in questo caso la dodicesima edizione, Milano, dottor Giuffrè editore, 1985, al capitolo 34 intitolato alla modificazione dei soggetti dell’obbligazione, nella premessa contenuta al paragrafo 230, precisa fin da subito come i soggetti originari del rapporto obbligatorio possono modificarsi nel corso della vita del rapporto obbligazionario.
Precisa altre cose poi il chiaro studioso, al quale intere generazioni di avvocati sono grati. Diversamente, invece e purtroppo, da Giudici di Pace immemori dell’antica locuzione In claris non fit interpretatio peraltro anche codificato dall’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile del 1942 (note anche come Preleggi). Recita tale fondamentale norma: Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle sue parole secondo la cognizione di esse e della intenzione del legislatore.
SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO ATTIVO O DEL SOGGETTO PASSIVO
Sulla base di tale canone ermeneutica, ne deriva che la sostituzione del soggetto attivo o del soggetto passivo dell’obbligazione si può verificare sia nell’ambito di una successione a titolo universale sia nell’ambito di una vicenda relativa ad un singolo rapporto, che è il caso che qui interessa.
LATO ATTIVO: CESSIONE DEL CREDITO
Analizzando pertanto le modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il Torrente subito richiama l’istituto della cessione del credito e specifica come questa è il contratto con il quale il creditore trasferisce ad un altro il suo diritto.
Come effetti naturali essa ha per l’automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, restando inalterata in tutti gli altri elementi l’obbligazione. La cessione, pertanto, determina un caso di successione a titolo particolare nel credito: con la cessione il creditore originario, cedente, trasferisce il credito ad un’altra persona, cessionario, e per effetto della cessione il debitore che si chiama, in questo caso, debitore ceduto, invece di dover prestare al cedente è tenuto verso il cessionario.
ASSENZA DELLA NECESSITÀ DEL CONSENSO DEL DEBITORE CEDUTO
Non è necessario, perché il trasferimento del credito si attui, che il debitore presti il suo consenso: all’uno o all’altro, sempre secondo le chiare indicazioni del Torrente, il debitore deve ugualmente pagare. Quindi, dal punto di vista giuridico, per il debitore è indifferente la persona del creditore. E non potrebbe essere altrimenti, diciamo noi…
CONOSCENZA DELLA CESSIONE
Tralasciando la parte relativa ai motivi perché si opti per la cessione, indifferente ai fini del decidere, subito dopo, ossia nel paragrafo 232 intitolato all’efficacia della cessione, il summenzionato Torrente precisa come non è necessario il consenso del debitore per il perfezionamento del negozio di cessione precisando però come al debitore deve darsi conoscenza della cessione: altrimenti egli avrebbe ragione nel ritenere di essere sempre obbligato verso il creditore originario e in buona fede potrebbe effettuare il pagamento del credito a questi.
NOTIFICAZIONE O ACCETTAZIONE
Perciò, affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che gli venga notificata dal cedente o dal cessionario la cessione o questa sia da lui accettata a prescindere dalla detta comunicazione.
ERRORE CONCETTUALE DEI GIUDICI DI PACE ROMANI: CESSIONE DEL CREDITO E SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO
Fin da questi brevi e schematici spunti, enuclearti in modo pedissequo dalla magistrale opera di un maestro, che volutamente ha scelto uno stile lineare e semplice, si evidenzia fin da subito il possibile errore concettuale avverso al quale incorrono numerosi giudici di pace romani laddove confondono l’istituto della cessione del credito con quello previsto previsto all’articolo 111 del codice di procedura civile in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto controverso.
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE
In questo diverso caso, solo se nel corso del processo di trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, e il processo prosegue tra le parti originarie. Si capisce fin da subito come sia un caso differente da quello in esame in quanto nella cessione del credito l’effetto traslatizio è precedente, come visto, all’introduzione del giudizio in quanto si è già determinato, come ugualmente già visto, la modificazione dei soggetti dell’obbligazione di modo che, nella successione a titolo particolare nel credito, il creditore originario, detto cedente, è stato sostituito da un’altra persona, che e il cessionario, il quale stante gli effetti traslativi più volte richiamati, subentra in tutti i propri diritti e facoltà al originario creditore, che è il cedente…
VANTAGGIO IN FAVORE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI
Checché ne possano pensare i giudici di pace, le compagnie di assicurazioni sono premiate dalla mancata conoscenza delle norme base dell’ordinamento giuridico, quali quelle per le quali il contratto ha effetti immediati di fronte ai terzi purché venga portato a conoscenza di questi. Proprio per andare ancora più a ritroso, col rischio di offendere l’intelligenza del lettore, sul punto non è neanche del tutto fuori luogo ricordare come la cessione del credito sia un contratto. Si intende, per questo, quell’accordo tra due o più parti atto a costituire modificare e estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Un contratto, quale obbligazione, determina l’obbligo della buona fede da parte dei contraenti, anche se ceduti, e non si può verosimilmente ritenere che anche gli avvocati delle compagnie di assicurazioni siano a digiuno di queste norme chiave…
NEGOZIO PATRIMONIALE DI ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE
Ma proprio per fugare qualsiasi dubbio, oltre all’effetto traslatizio già richiamato, non appare fuori di luogo in questo sunto di diritto privato ricordare che la cessione del credito appare essere un negozio patrimoniale di attribuzione patrimoniale. È tale, quel negozio che tende a uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro.
NEGOZIO DI DISPOSIZIONE
Risulta inoltre utile soprattutto rammentare che il summenzionato appare essere un negozio di disposizione, che importa una immediata immissione nel patrimonio di una parte del bene giuridico oggetto dell’accordo mediante alienazione.
I negozi di disposizione, come è altrettanto noto, si differenziano dai cosiddetti negozi di obbligazione, che danno luogo soltanto alla nascita di un’obbligazione, ancorché diretta al trasferimento di un bene.
*********
DISCIPLINA CODICISTICA
Dopo aver visto la pacifica dottrina, non in discussione attesa la sua portata diretta verso gli studenti del primo anno di giurisprudenza, verificando invece come l’istituto sia disciplinato nel codice civile, è opportuno rilevare come tale istituto sia espressamente previsto all’interno del libro quarto intitolato delle obbligazioni, nel titolo uno “delle obbligazioni in generale” in un apposito capo – il quinto – intitolato espressamente “della cessione dei crediti”.
COLLOCAZIONE SISTEMATICA
La collocazione sistematica non è priva di importanza in quanto la detta sezione quinta è preceduta da un primo capo intitolato “disposizioni preliminari”, dal secondo intitolato “dell’adempimento delle obbligazioni” all’interno del quale troviamo le varie regole generali in ordine alle diligenza nell’adempimento, all’adempimento parziale, al luogo dell’adempimento, al tempo dell’adempimento; dal capo terzo dove sono enucleate le regole relative al inadempimento delle obbligazioni, con la regola cardine rappresentata dall’articolo 1218; dal capo quarto relativo ai modi di estinzione delle obbligazioni diversi dal adempimento, e infine nel capo richiamato, che precede il numero sei relativo alla delegazione, all’estromissione, all’accollo, troviamo disciplinato espressamente l’istituto previsto della cessione del credito, e non a caso, all’inizio pertanto delle norme fondamentali in tema delle obbligazioni, del nostro codice.
MANCATO RICHIAMO TEORIA DECODIFICAZIONE
Che, per quanto si possa ritenere in ordine alla nota teoria della decodificazione, secondo la quale la disciplina di istituti civilistici trova la propria sede in altri ambiti legali, purtuttavia continua ad avere la sua valenza di codice e, come tale, testo di legge avente la pretesa di disciplinare in modo pressoché esauriente l’intero settore del vivere umano relativo all’intestazione del codice.
ARTICOLO 1260 CODICE CIVILE
Analizzando tale sezione, il primo articolo del capo quinto, l’articolo 1260, indica la possibilità di cedibilità dei crediti allorquando prevede come il creditore possa trasferire a titolo oneroso gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge.
POSSIBILE ESCLUSIONE CEDIBILITÀ DEL CREDITO
Prosegue la detta norma nel prevedere come le parti possano escludere la cedibilità del credito., ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione. Nel caso che sovente avviene, correttamente il danneggiato di un sinistro stradale trasferisce il proprio credito a un terzo, checché ne possano pensare i vari giudici di pace o chi per loro , magari gli avvocati delle compagnie di assicurazioni che inducono i giudici onorari ad avventarsi sulle irte cime dell’interpretazione giuridica di una norma quanto mai chiara…
CESSIONE ANCHE SENZA CONSENSO DEL DEBITORE
Quello che rileva particolarmente, poi, è che la detta cessione può avvenire anche senza il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge.
ESEMPIO: CREDITO ALIMENTARE
Per fugare ogni dubbio, il credito di carattere strettamente personale inalienabile è quello relativo, per esempio, al credito alimentare e trova espressa disciplina all’articolo 447 c.c. laddove è espressamente previsto che lo stesso non possa essere ceduto.
CESSIONE DEL CREDITO QUALE ANTIDOTO AL MECCANISMO DELL’OFFERTA SOTTOSTIMATA
Tale divieto, invece, non sussiste nel caso di un danneggiato in un sinistro stradale, e l’accanimento delle compagnie di assicurazioni è dovuto al fatto che la cessione del credito in codesta materia, scardina il meccanismo dell’offerta sottostimata nei confronti del danneggiato il quale, il più delle volte, rinuncia alla sua tutela in giudizio temendo proprio quest’ultimo, sia per i costi che per i tempi… timori che invece non sussistono nel creditore cessionario il quale è disposto anche a sopportare due o tre anni per vedere il termine di un giudizio ma al termine di questo pretende l’integrale ristoro del danno subito senza nessuno sconto alle compagnie di assicurazioni.
ESPLICITO DIVIETO QUANDO PREVISTO
A maggiore ragione, è opportuno precisare come il trasferimento, quando sia vietato dalla legge, è espressamente previsto, per esempio laddove è vietato al genitore esercente la patria potestà, al tutore verso il minore.
CONSEGNA DOCUMENTI PROBATORI E TRASFERIMENTO CREDITI CON PRIVILEGI, GARANZIE PERSONALI E REALI E ALTRI ACCESSORI
Proseguendo nello studio dell’istituto, si accerta come l’articolo 1262 prevede come il cedente debba consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Prosegue poi l’articolo 1263 con una norma di particolare importante laddove è previsto che per effetto della cessione, i crediti sono trasferiti al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
EFFICACIA DELLA CESSIONE
La norma dove, in assenza della successiva salvifica interpretazione giuridica, tutto al più si potrebbe determinare quale dubbio in virtù di un estremo formalismo interpretativo, è quella relativa alla procedura delineata all’articolo 1264 il quale prevede, in ordine all’efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, come la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettata o quando gli sia stata notificata.
INTERPRETAZIONI IN ORDINE ALLA NOTIFICA DELLA CESSIONE
Le scaltre compagnie di assicurazioni, in assenza delle successive pacifiche interpretazioni, in modo contrario al precetto secondo cui le parti devono comportarsi secondo buona fede, potrebbero pretendere ai fini della validità della cessione del credito la notifica della detta cessione a mezzo di ufficiale giudiziario che è istituito che viene disciplinato in maniera dettagliata soprattutto dal codice di procedura civile ma che trova, nei correttivi, per esempio una norma speciale che consente la possibilità da parte degli esercenti la professione legale di procedere essi stessi alla notifica, dei correttivi atti a evitare un ulteriore indebito appesantimento della procedura in solo favore della parte forte.
DISPOSIZIONE IN FAVORE DEL CESSIONARIO
Come detto, fortunatamente la giurisprudenza è rigida nel ritenere che il disposto dell’articolo 1264 secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettata, è dettato con riguardo all’interesse del cessionario stesso, al fine di escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la priorità della cessione nel caso di successive cessioni per lo stesso credito.
ERRONEO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI PACE
Quindi questa norma non è in favore del debitore e, nel caso di specie, delle compagnie di assicurazioni così come inverosimilmente premiate dai giudici di pace in virtù di un’interpretazione gravemente carente a tal punto che sarebbe bastato leggere un manuale dedicato agli studenti del primo anno di giurisprudenza…
MANCANZA DI FORMALITÀ RELATIVAMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE
Peraltro la Suprema Corte di Cassazione in ordine all’obbligo di notifica gravante sul cessionario, ha previsto espressamente come, ai fini previsti dall’articolo 1264, che prescrive che la cessione del credito (possibile anche senza il consenso del debitore ceduto) ha effetto nei confronti di quest’ultimo quando gli sia stata notificata o quando questi l’abbia accettata, la notificazione dell’intervenuta cessione non è soggetta a termini o a particolari formalità e quindi può essere fatta con l’atto di citazione o anche successivamente nel corso del giudizio (Cassazione Civile, sezione lavoro, 12 maggio 1990, n. 4077).
SUFFICIENZA DI NOTIZIA IDONEA
Prevede sempre la giurisprudenza della Suprema Corte nel rendere vano qualsiasi pretesto di parti troppo scaltre, nell’affermare come per l’opponibilità della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all’articolo 1264, prima comma codice civile, non è necessaria notificazione per mezzo di pubblico ufficiale al luogo abilitato, né si richiede che sia portato a conoscenza l’intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunta una notizia idonea a porre in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (v. Cassazione Civile, sezione prima, 20 novembre 1976, n. 43702, nello stesso senso, sezione 3, 15 maggio 1974, n. 1396).
ACCESSO ISPETTORATO SINISTRI
In questo caso, anche un accesso a un ispettorato sinistri di una compagnia di assicurazioni da parte di chi ha avuto espresso mandato professionale potrebbe concretizzare quest’avvenuta conoscenza della cessione.
INOPPORTUNITÀ DI INTERPRETAZIONI CONTRARIE AL DATO LETTERARIO
La Cassazione Civile, quindi, è un giudice certamente più qualificato del giudice di pace. Quest’ultimo fino a quando fa affidamento al buon senso, riesce pure ad arrivare a decisioni condivisibili, ma quando travalica questo e si occupa di interpretazioni immemore della locuzione ricordata riguardo ai canoni dell’interpretazione, dimostra i suoi limiti.
FUNZIONE ANTICIPATORIA
Soprattutto quanto pretende di incidere sulla sfera patrimoniale di soggetti che si comportano Invece in perfetta sintonia con le attuali dinamiche di mercato. Che sono in grado pertanto di sopportare i tempi processuali anticipando le riparazioni ai danneggiati invece assolutamente non disposti in tal senso.
CONFUSIONE TRA DIRITTO MATERIALE SOSTANZIALE E DIRITTO PROCESSUALE
Il Giudice di Pace sconfina poi nell’istituto processuale, anziché limitarsi a valutare l’aspetto materiale prodromico al processo, arrivando probabilmente al successore a titolo particolare nel diritto controverso che una figura prevista espressamente dal nostro rito mentre la cessione di credito è un istituto di diritto materiale e non processuale…
CODICE DI PROCEDURA CIVILE E SUCCESSIONE NEL PROCESSO
È allora necessario analizzare anche che cosa preveda il nostro codice di procedura civile riguardo alla successione nel diritto controverso e alla successione nel processo.
SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO
La dottrina pacificamente riconoscere la possibilità di successione nel diritto controverso nonché di successione nel processo con il che, a maggior ragione, differenziando le due ipotesi ossia quella nella quale, in dipendenza di processo, si abbia la trasmissione per atto tra vivi o la successione a titolo particolare, che qui non rileva, da quella in cui tale succesione si abbia prima dell’introduzione del giudizio ed è la cessione del credito. Nel primo caso, si stabilisce che nel caso di successione, la qualità di parte rimane ugualmente nell’alienante. Nel caso di successione a titolo di morte, invece, la qualità di parte si trasferisce nel successore a titolo universale.
SOSTITUTO PROCESSUALE
Pertanto, in questi casi, il successore, sia per atti tra vivi o in seguito alla morte, rimane in giudizio in qualità di sostituto processuale dell’acquirente o del successore a titolo particolare e la sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti di questi ultimi.
ACQUIRENTE DEL DIRITTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO
Quindi l’acquirente in pendenza di giudizio, è successore a titolo particolare ed ha evidentemente un interesse qualificato nella causa nella quale può anche intervenire con un intervento litisconsortile con il che, in questo caso, potendo consentire alla parte originaria di essere estromessa.
DIVERSO CASO DELLA CESSIONE DEL CREDITO
Diversamente, nel caso di cessione, la parte originaria nel giudizio è il creditore cessionario in quanto, come visto, la cessione del credito determina l’effetto immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra immediatamente nel suo patrimonio e diventa pertanto credito proprio, legittimandolo conseguentemente ad azionare il susseguente diritto in tutte le sue facoltà, sempreché persista l’obbligazione (V. Cassazione Civile, n. 4796/2001)..
PROVA DEL NEGOZIO DI CESSIONE
Peraltro il cessionario del credito, che agisce per ottenere l’adempimento del debitore ceduto, è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ed è tale atto, che è un contratto, a essere produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito, ovvero dagli scopi perseguiti, non dovendo, al contrario, specificare la causa della cessione o il corrispettivo che resta pattuito (vedi Cassazione Civile,5 giugno 1987, n. 4919)
ULTERIORE ELASTICITÀ GIURISPRUDENZIALE IN ORDINE ALL’EFFICACIA DELLA CESSIONE
Giova anche osservare come la giurisprudenza, in ordine agli oneri previsti dall’articolo 1264 in ordine all’efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, è estremamente elastica prevedendo, tra le varie come la dichiarazione sottoscritta dal debitore ceduto di aver ricevuto con raccomandata la notizia dell’intervenuta cessione del credito a favore del cessionario inviatagli dal cedente è conferma di aver preso nota di tale cessione di credito e costituisce un riconoscimento di debito (vedi Corte d’appello Milano, 29 marzo 1988).
RINVENIMENTO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NELLA NOTIFICA DI UN ATTO DI CITAZIONE
ancora è stato statuito come, a norma dell’articolo 1264 codice civile, la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto ancorché notificata a quest’ultimo contestualmente all’atto introduttivo del giudizio, con il quale cessionario chiede, al ceduto, l’adempimento della sua obbligazione; prosegue la stessa sentenza nello specificare come la dichiarazione, ai fini ricognitivi, dell’avvenuta cessione del credito, sottoscritta dal cedente e apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ai danni del debitore, presentata dal cessionario, costituisce ugualmente prova idonea della cessione stessa (vedi Cassazione Civile, sezione terza, 30 luglio 2004, n. 14610).
FORMA LIBERA
Ma, proprio al fine di vanificare qualsiasi pretesa da parte di controparti troppo scaltre, è opportuno rilevare come la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’articolo 1264 codice civile come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell’atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (vedi Cassazione Civile, sezione prima, 2 settembre 1997, n. 8387).
Roma,2 febbraio 2008

(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)

Avvocato Vittorio A. Marinelli



Hai bisogno di una consulenza?

Contattami per una prima consulenza senza nessun impegno!