Minori e calcio: storia di un mercato sbagliato. Confronto con l’Avvocato Annafranca Coppola

Avv. Vittorio Amedeo Marinelli

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Italia
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Per gentile concessione della Gazzetta Regionale del 6 luglio
2020

“Promesse ingannevoli ai minori e benefit ai genitori? Si compiono illeciti penali”

Le tecniche per accaparrarsi il maggior numero di tesserati, oltre che di talenti, per scuole calcio e settore giovanile, stanno prendendo una direzione a dir poco spiacevole. Ci sono alcune società, si spera la minoranza ancora, che pur di garantirsi le prestazioni sportive di giovani atleti sono disposte ad allettare dei minori con promesse ingannevoli, fino ad arrivare a mettere sul piatto contributi economici, beni materiali e benefit, per loro e per le famiglie.

Stupiti dalle voci giunte alla nostra redazione, abbiamo deciso di affrontare la tematica con l’Avvocato Annafranca Coppola, specializzata nel Diritto di Famiglia e Minorile.

Come possiamo definire questi contatti occulti tendenti a convincere i minorenni con false promesse e guadagni?
“Una trappola, che viene utilizzata tramite le piattaforme online. È necessario configurare questa condotta di terze persone in termini penali e possiamo inquadrarla nella disciplina dell’articolo 643 c.p. “Circonvenzione di persona incapace” nel qual caso, con riferimento alla persona del minore inteso come “minorenne” in quanto privo della capacità di agire per difetto di età, nonchè “minore” in quanto soggetto portatore di diritti e dunque soggetto di tutela in sede civile”.

Quando si configura la circonvenzione di incapace?
“Quando chiunque, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni e delle inesperienze di un minore la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. Applicando il testo legislativo al nostro caso, lo sport ovviamente è una passione e i giovani sono per loro natura inesperti. Nello specifico si parla di persone minori, incapaci di agire in quanto minorenni e che per circonvenzione vengono tratti in inganno da terzi, che con raggiri alludono alla realizzazione di passioni quali lo sport, inducendoli a sottoscrivere contratti che, sul piano civilistico, non sono ex lege nulli ma annullabili”.

Come si può annullare?
“Ai fini dell’annullabilità dei contratti sportivi sottoscritti da minori tratti in inganno da terze persone, il legislatore interviene con il rimedio dell’annullabilità del contratto. A tal fine, presupposto necessario per tutelare il minorenne dall’assunzione di obbligazioni contrattuali pregiudizievoli, è l’intervento dei genoitori che possono agire entro i successivi 5 anni dalla sottoscrizione del contratto al fine di chiedere ed ottenerne l’annullamento”.

Ci sono differenze tra minorenni?
“Si, la fascia di età tra 11 e 14 anni è molto, molto delicata. Parliamo della fase preadolescenziale, in cui incide un fattore fondamentale della crescita, quello della vulnerabilità del minore. Questa fascia d’età viene particolarmente tutelata con una serie di convenzioni, nazionali, internazionali ed europee, che fu anticipata anche da Erasmo da Rotterdam nel suo ‘Elogio della follia’ anno 1511. Il teologo, facendo riferimento a quel passaggio dell’età dalla fanciullezza all’adolescenza, spiegava che la vulnerabilità del minorenne, esasperata nella follia, induce il fanciullo tra gli 11 e 14 anni, a determinarsi oltre la razionalità pur di conseguire “follemente” la realizzazione di una passione, quale appunto quella sportiva”. Tant’è vero che fino ai 14 anni si esclude la responsabilità penale.
“Come prevede l’articolo 97 del Codice Penale, secondo cui è imputabile chi, nel momento in cui commette un reato, non ha compiuto i 14 anni: ogni responsabilità penale resta esclusa”.

Una volta scoperto che il proprio figlio è stato contattato tramite qualche piattaforma e che c’è il rischio che venga raggirato, come può intervenire un genitore?
“Le Forze di Polizia sono presenti con uffici specializzati in ogni regione di Italia. Le forze pubbliche vigilano sull’osservanza di leggi e sull’osservanza di regolamenti in materia di telecomunicazioni, soprattutto sull’uso distorto della tecnologia, per impedire che gli stessi mezzi diventino veicoli di illiceità. Questo strumento permette alla Polizia di intervenire direttamente per raggiungere gli autori di questi reati. Ricordiamo il progetto coordinato dal Ministero dell’Istruzione e dall’Università della ricerca che allinea questi standard per poter intervenire sui canali che pongono in essere atti illeciti”.

Abbiamo parlato di violenze nei confronti dei minori, è sbagliato?
“Siamo nell’era del cyberbullismo, altra forma di deviazione di questi canali come i social e i videogiochi online. Ripeto: parliamo di soggetti molto delicati, vulnerabili fino alla follia. Il minore è coinvolto in ogni senso: l’età preadolescienziale, infatti, viene definita “terra di mezzo” che investe corpo, sfera emotiva e cognitiva, l’identità stessa, periodo di crescita che si presta a gettare il seme per far fiorire forme estreme di illegalità”.

Un esempio concreto che ci hanno raccontato a microfoni spenti: i genitori di un bimbo di 13 anni, quindi pronto per la prima stagione agonistica, scoprono il messaggio di un dirigente che in cambio del tesseramento per il suo club promette il salto nel professionismo o la possibilità di fare provini per società blasonate.
“Il minore non ha la titolarità ad apportare la propria firma su un documento, non avendo capacità di agire. Solo i genitori, o tutori, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale del figlio o tutelato, potranno firmare in sua rappresentanza. Qualora per loro ci siano dei segnali di illiceità nel messaggio ricevuto dal figlio devono rivolgersi ad un avvocato o direttamente alle forze dell’ordine per una denuncia o almeno per una segnalazione, che si può presentare anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dove c’è un ufficio specializzato deputato ad effettuare veri e propri controlli. In tali sedi, saranno avviate indagini per verificare la sussistenza o meno di estremi configuranti il maggior reato, la circonvenzione di incapace (art 643 c.p.)”.

Cosa succede se invece i genitori sono all’oscuro del possibile raggiro del figlio e firmano il tesseramento?
“Anche in questo caso siamo di fronte a un tentativo clandestino o occulto per indurre il minore in stato di circonvenzione, approfittando della sua passione e della sua inesperienza, a compiere un atto che possa provocare vantaggio al terzo e danno al minore e alla sua famiglia. Dal punto di vista civilistico può essere annullato anche il contratto firmato dai genitori inconsapevoli di essere stati coinvolti in una fattispecie di inganno o truffa, o nel caso di genitori in concorso all’illecito perché consapevoli di trarre profitto.

E dal punto di vista penale?
“Siamo sempre nell’ambito della circonvenzione di incapace, che viene punita con la reclusione da due a sei anni o con una multa che va da 206 a 2.065 euro”.

C’è anche la possibilità di chiedere risarcimento?
“C’è anche la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, quindi biologico, morale ed esistenziale, che inevitabilmente tende a verificarsi poiché il minore subisce e resta vittima di una forma occulta di violenza, che può divenire anche assistita, nel caso di concorso della consapevolezza di quel genitore, che pur prevedendo o avendo la possibiltà di poter prevedere l’inganno, accecato dal profitto economico, tuttavia sottoscrive l’atto illecito. In tal caso, il minore a sua volta, raggiunta la maggiore età, potrebbe agire anche contro il proprio genitore imputabile di concorso in circonvenzione di persona incapace o per inerzia all’esercizio dell’azione civile di annullamento del contratto viziato. Se così fosse, il figlio maggiorenne può ben attivarsi al fine di conseguire l’annullamento del contratto sottoscritto in stato di circonvenzione e chiedere la condanna dei responsabili, inclusi i genitori, al risarcimento di tutti i danni patiti”.

Ci sono circostanze in cui ai minori e alle loro famiglie vengono offerti contributi economici in cambio del tesseramento, beni materiali come minicar e telefoni o ancora benefit come l’utilizzo di palestre, piscine… Come si inquadra questa pratica?
“In tutti i casi in cui il minore è destinatario di una retribuzione economica, la percezione e l’utilizzo non è autorizzato per legge poichè minorenne. Non è legittimato a farne uso direttamente. A tal fine, sarebbe necessario attivarsi presso l’ufficio del giudice tutelare per chiedere l’autorizzazione alla conservazione di questo patrimonio. Come prevede l’articolo 320 del Codice Civile, la legittimazione all’azione spetta al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore. Entrambi potrebbero essere autorizzati a compiere atti di conservazione del patrimonio del minore chiedendo l’autorizzazione all’apertura di un conto corrente sottoposto però al vincolo pupillare. Il patrimonio è destinato unicamente al minore, che di fatto è incapace e non può disporne direttamente: nel mentre è vincolato e garantito”.

Nel caso in cui questa ricompensa non sia denunciata, ossia venga effettuato il pagamento in nero?
“In questo caso c’è anche la responsabilità penale del genitore che realizza nel proprio interesse un arricchimento indebito ovvero pone in essere il reato di “appropriazione indebita” (art. 646 c.p.) del patrimonio del minore conseguito in nero. Di fatto utilizza un patrimonio che non è suo, peraltro conseguito in violazione della normativa legale dell’antiriciclaggio. Il fatto di accettare denaro in nero significa che queste somme non sono tracciabili e verranno riutilizzate in riciclaggio illecito. Anche in questo caso si configura un reato che deve indurre alla denuncia presso le Forze dell’Ordine”.

Queste situazioni, nei casi più gravi, che tipo di danno arrecano alla vita dei minori?
“Se prendiamo in considerazione la fase preadolescenziale, ossia i giovani fino ai quattordici anni, la reazione spesso non è positiva e può sfociare in situazioni drammatiche. I ragazzi si sentono vittime di un comportamento illecito, di fronte al quale non hanno avuto la possibilità di reagire perché indifesi. Vengono privati della possibilità di disporre, di scegliere, si sentono sfruttati e ingannati, ma soprattutto comprendono che la loro passione è stata derisa, offesa, ridicolizzata e strumentalizzata da un terzo per trarne profitto. Tendenzialmente si verificano casi di chiusura, di isolamento, di rifiuto, fino ad arrivare purtroppo a concepire la possibilità del suicidio. Ci sono stati eventi di questo genere nel mondo sportivo e sono più probabili nel caso in cui il giovane sia particolarmente talentuoso, perché è più facile comprendere come la sua passione e le sue cagenitoripacità
un danno ingente per la sua persona”.

Chiamate l’Avv. Annafranca Coppola per una prima consulenza orientativa nella materia concernente il Diritto dei minori e il Diritto familiare: 3481317487

www.annafrancacoppola.it 



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