Danni da benzina sporca

ILL.MO GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE CIVILE

NOTE CONCLUSIONALI

UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

RGN:                                                                G.d.P.: CARONTE

 

Il Sig. Tazio Nuvolari (Avv. Vittorio Amedeo Marinelli)

Attore

Contro

PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A.

Convenuta

Nonché contro

CAIA SERVIZI SRL (medesimo Avv.)

Chiamata in causa

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FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Tazio Nuvolari adiva innanzi il Giudice di Pace di ROMA dapprima la PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A.  e poi, sulla scorta dell’esame delle difese di questa, la PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l. chiedendo la condanna delle controparti al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa di un rifornimento di carburante che risultava, poi, essere “sporco”.

Tale anomalia, determina consistenti danni al motore della propria autovettura.

L’auspicio di una bonaria composizione, di fronte all’evidenza dei fatti, risultava, però, del tutto frustrata alla luce di una sorta di “scaricabarile” che, dava la sconfortante sensazione di essere una sorta di collaudata strategia difensiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Più nello specifico, all’udienza del 21 marzo 2019, infatti, si costituiva PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. contestando, in via preliminare:

– l’improcedibilità per mancanza della negoziazione assistita;

– la carenza di legittimazione passiva.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L’attore era costretto, giocoforza, a chiedere un rinvio per espletare l’invito alla negoziazione assistita.

Incombenti sia nei confronti PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. che nei confronti della società gestore PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l. , che proprio la convenuta indicava essere il soggetto responsabile e, chiaramente, estraneo alla sua persona (giuridica).

Codesto Giudice di Pace, quindi, concedeva rinvio all’udienza del 20 giugno 2019 per i suddetti adempimenti.

Adempimenti che si manifestavano, in realtà, per essere soltanto attività defatigatoria e dilatatoria imposta all’attore.

Non vi era, invero, alcuna reale volontà transattiva al quale l’istituto, qualora richiesto, dovrebbe essere sottinteso.

All’udienza del 20 giugno 2019, dunque, l’esponente difesa depositava le lettere raccomandate PEC inviate ad entrambe le società con l’invito alla negoziazione assistita.

Contestualmente depositava anche lettera di messa in mora inviata dal Sig. Tazio Nuvolari in data 31 marzo 2017 e diretta alla PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l. e il che dimostrava come anche a tale soggetto fosse stato richiesto di provvedere al dovuto risarcimento e che prive di fondamento fossero le eccezioni riguardo decadenze e similari.

CHIAMATA DI TERZO

Alla stessa udienza si chiedeva di essere ammessi alla chiamata del terzo al fine dell’integrità del contraddittorio, rinviando all’udienza del giorno/mese/anno. (18 ottobre 2019)

All’udienza suddetta, si costituiva PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l. a mezzo dell’identico difensore dell’originaria convenuta – ovvero PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. – e che aveva asserito come questa ultima non fosse legittimata passivamente in quanto tenuta al risarcimento la CAIA SERVIZI s.r.l. ,  contestando la legittimazione passiva della CAIA SERVIZI s.r.l.

SDOPPIAMENTO DI PERSONALITA’

In pratica, si assisteva a quello che in psicanalisi, prende nome di sdoppiamento della personalità ossia quel fenomeno per il quale, in un soggetto, convivono più personalità e ognuna delle quali vive all’oscuro e indipendentemente dall’altra.

Nell’ipotesi più benigna.

Nella peggiore, invece, il tutto sembrava essere frutto di una ben precisa e voluta strategia.

In spregio dei diritti del Sig. Tazio Nuvolari che, avendo confidato nella bontà del marchio, vivendo del suo solo stipendio, a causa del detto affidamento, si trovava a dover sostenere la spesa di quasi due mensilità di stipendio per pagare la riparazione della propria autovettura.

Alla suddetta udienza l’ill.mo Giudicante ammetteva le prove testimoniali come richieste dalle parti e l’interrogatorio formale del rappresentante legale della Società PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A..

SULLE PROVE TESTIMONIALI

All’udienza del giorno/mese/anno (7 febbraio) era escusso il teste di parte convenuta Sig. Romolo, il quale ADR, rispondeva: “Abbiamo una procedura che tutti i gestori devono seguire che consiste nel controllo del carburante prima dello scarico e dopo lo scarico”

 ADR: “ la verifica sia la qualità che la quantità, rispetto all’eventuale presenza di acqua, in particolare si usa una pasta rilevante che cambia colore in presenza di acqua”

ADR: “ Abbiamo anche delle sonde rilevatrici di acqua che si trovano nei serbatoi a disposizione del punto vendita dove viene scaricato il prodotto”;

ADR: “Documentalmente non viene precisato il compimento di tali operazioni che però ribadisco rientrano nelle procedure obbligatorie standard.”

Sul Cap 1 “Sì, confermo che oltre alle sonde vengono eseguiti anche controlli periodici sui serbatoi a seguito dei controlli le ditte di manutenzione rilasciano al gestore un rapporto dei lavori eseguiti.

“ ADR: Qualsiasi anomalia  sia riscontrata nella qualità del prodotto i gestori hanno l’obbligo di bloccare l’erogazione al pubblico del carburante.”

Sul Cap 3 “ Confermo che quel giorno ci fu lo scarico di carburante:, presso il distributore di Via Campana l’ho verificato personalmente previa visura dei documenti di consegna. Preciso che io non ero presente durante lo scarico. Sulla base della documentazione in possesso della società non risulta che il gestore abbia fatto contestazioni”

ADR: Da quel che mi hanno riferito al presidio di Via _______ Campana solo il Sig. Tazio Nuvolari ha lamentato la non idoneità del carburante fornitogli:

 Sul cap 4 Li facciamo rifornimenti a cadenza di 2-3 giorni e alla luce della documentazione contabile dei rifornimenti ogni giorno si servono presso il distributore di Via _______  Campana circa 150 automobilisti. Da quel che ci ha riferito il gestore sia prima che dopo l’8 marzo non ci sono state doglianze da parte di utenti diversi dal sig. Tazio Nuvolari.

ADR Se ci sono anomalie sul carburante non sono riportate sui documenti di carico e scarico del carburante ma è il gestore che ci informa per telefono o per email e a quel punto partono le verifiche:”

ADR “ In sede di fornitura è solo il gestore del distributore che è tenuto a fare le verifiche tramite la paste rilevatrice e le sonde che si trovano nei serbatoi.

Sul Cap 5 “ che io sappia il controllo sulla qualità del prodotto a seguito del reclamo del Sig. Tazio Nuvolari è stato eseguito dopo 2-3 settimane dal denunciato evento:

 ADR: “Il controllo ha dato esito negativo il carburante era a norma”

ADR: Credo che sia stata fatta la verifica solo sull’integrità del carburante, anche perché le verifiche sull’integrità del serbatoio si fanno solo nel caso di accertata perdita di carburante;

ADR: Il serbatoio in oggetto se ricordo bene è del 2010/2011.

ADR Noi facciamo controlli periodici sulle giacenze di carburante e se riscontriamo perdite di carburante eccessive oltre il calo fisiologico procediamo a verificare l’integrità del serbatoio.

ADR non sono in grado di dire se sia stata fatta l’integrità del serbatoio dalla sua installazione

Sul capl.r.”E’ vero ci sono sonde di rilevamento della presenza di acqua” ADR: le sonde sono a disposizione del gestore che in caso di problematiche e anomalie ce le segnala.

ADR: Ribadisco che nel periodo in oggetto il gestore del distributore di Via ________ Campana non ci ha segnalato alcuna anomalia;

A seguito dell’escussione testimoniale il procuratore di parte attrice, seppure l’escussione del tutto ininfluente ai fini del decidere, eccepiva che il testimone, in quanto dipendente della società convenuta ed incaricato della consegna del carburante, non fosse neanche indifferente e avesse un eventuale interesse nella causa.

TESTE DI PARTE ATTRICE

Era introdotto il primo testimone di parte attrice il Sig. _____ Remo il quale prestato il giuramento di rito e dichiarato di essere indifferente, dichiarava di essere l’artigiano che aveva riparato il veicolo del Sig.- Tazio Nuvolari.

Sul capitolo 5 delle note 320, ossia se fosse “Vero che l’autovettura ________(BIGA  tg. AA 123 BB) ha avuto il guasto degli iniettori, pompa di iniezione, filtro gasolio a causa dell’immissione nel serbatoio di gasolio inquinato” rispondeva;

Si è vero. Ho riscontrato la presenza di gasolio inquinato nel serbatoio e la rottura del sistema common rail, ossia gli iniettori, pompe, filtro e quanto indicato in fattura

ADR “Il gasolio era torbido con presenza di acqua e impurità. La verifica viene eseguita a livello visivo e manuale, poi mettiamo da parte un litro e mezzo del gasolio sporco per metterlo a disposizione di chi ha interesse a fare le verifiche, che sia l’assicurato, il distributore o il fornitore. Nessuno è venuto a chiederci di poter visionare e eseguire controlli su detto gasolio; ADR “ Noi comunichiamo ovviamente solo al cliente che abbiamo a disposizione un quantitativo di gasolio per ogni accertamento o verifica di bisogno” ADR Il gasolio resta a disposizione per 30 giorni poi viene buttato;

SECONDO TESTE

Era, quindi, ammesso il secondo testimone di parte attrice Sig. ______ (Numa Pompilio) il quale prestate le formule di rito:“ ADR . Sono un collega di lavoro del Sig.Tazio Nuvolari”.

Sul Capitolo 1 delle note ex art. 320 c.p.c. di parte attrice ossia se fosse stato “Vero che l’8 marzo 2017 alle ore 5:54 circa, in _________ (Roma, Via Campana all’altezza del n. civico 1234), il Sig. Luigi SORRENTI proprietario e conducente dell’autovettura _________ (BIGA  VW tg. AA 123 AA), effettuava un rifornimento di carburante al suddetto veicolo presso il distributore _______ (PP Matic) come da scontrino del pagamento tramite bancomat allegato”; rispondeva:

Si è vero si è servito da solo ed ha pagato con il bancomat.

ADR “ Le pompe di benzina erano protette e le condizioni atmosferiche erano buone, non pioveva”

Sul capitolo 2 ossia se fosse stato “Vero che, a distanza di qualche minuto dal predetto rifornimento, e percorso circa 1 KM, l’autovettura del Sig. Tazio Nuvolari improvvisamente dopo un rumore di “grippaggio” si arrestava”; rispondeva:

E’ vero dopo aver percorso circa un chilometro il veicolo ha cominciato a strattonare come se mancasse il carburante, poi si è spento e non è più ripartito, infatti abbiamo dovuto chiamare il carroattrezzi”

ADR “ Ricordo che aveva messo carburante per 50 Euro.

ADR “ Si tratta distributori automatici e a quell’ora non c’era nessun dipendente  del distributore.

ADR Lo stato della stazione di servizio delle pompe era normale in buono stato di manutenzione a livello estetico e visivo.”

Sul capitolo 3 delle memorie ex art. 320 c.p.c. di parte attrice ossia se fosse “Vero che immediatamente l’attore chiamava il soccorso stradale, in quanto l’autovettura era completamente in panne”, rispondeva:

“E’ vero ho già risposto”

Sul Cap.4 ossia se fosse “ Vero che, l’attore faceva trasportare l’autovettura presso l’officina ____(ELETTRODISEL) del Sig.             (Anco MARZIO), dove si diagnosticava nel serbatoio la presenza di gasolio inquinato, con il danneggiamento degli iniettori e della pompa di iniezione”; rispondeva:

“E’ Vero. Non ero presente quando è stata eseguita dall’officina la diagnosi del serbatoio del sistema di iniezione del carburante”

ADR” Il serbatoio non aveva ancora la spia rossa accesa quando abbiamo fatto rifornimento.

ADR” Stavamo andando entrambi a lavoro,   siamo entrambi carabinieri;

All’udienza del giorno/mese/anno (2 settembre 2020) è stato escusso il legale rappresentante della PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. ) il quale sul capitolo 1 di pag 14 delle note 320: Non abbiamo la prova certa che sia stato eseguito il rifornimento- Viene esibito il documento 1 “ Confermo che lo scontrino è riferito a quell’impianto ma ribadisco che il medesimo non è ricollegabile al veicolo prima menzionato

Sul cap 2 “ non ne siamo a conoscenza”

Sul cap 3 “ non ne siamo a conoscenza”

 Sul cap 4 “ Non ne siamo a conoscenza

”Non abbiamo neppure ricevuto un campione del carburante per fare un riscontro.

ADR Non ricordo se sia stato denunciato il sinistro alla nostra ditta, noi siamo i gestori dell’area di servizio, di norma quando riceviamo denunce o reclami chiediamo il rilascio di un campione del carburante per verificare lo stato dell’effettiva provenienza dei nostri serbatoi”

All’esito di tutte le prove orali l’Ill.mo Giudicante provvedeva a fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni con trattazione scritta.

 

***

Viene oggi la causa alla decisione dell’Ill.mo Giudice di Pace al quale si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Al termine dell’istruttoria, è risultata provata la responsabilità della convenuta e della chiamata in causa nel guasto al motore in danno dell’autovettura dell’attore.

Il collega di lavoro di quest’ultimo, carabiniere anch’egli, infatti, ha confermato che, il giorno del rifornimento, era insieme all’attore e con questi si stava recando al lavoro presso la Città militare della _____ (Cecchignola).

Ha confermato, quindi, di aver visto il Sig. Tazio Nuvolari rifornirsi di carburante presso una delle pompe della stazione di servizio.

Peraltro, tale testimonianza, per quanto riguarda il rifornimento, era del tutto superflua in quanto, prova del rifornimento, è stata fornita a mezzo della ricevuta del bancomat rilasciata proprio dall’impianto self service in causa.

Detto impianto è posto nelle vicinanze dell’abitazione dell’attore quindi è del tutto normale che egli ivi si rifornisca.

Il Sig. Tazio Nuvolari, nondimeno, ha esibito e depositato altre ricevute del bancomat per pari importo, dimostranti come lo stesso si rifornisse abitualmente presso detta stazione di rifornimento.

Il medesimo teste ha riferito come, una volta messisi in marcia, il mezzo era improvvisamente interessato da anomalie del motore che costringevano alla richiesta di intervento di un carro attrezzi.

Il teste risulta, quindi, essere a conoscenza dei fatti, in quanto presente agli stessi e perciò un teste diretto. Risulta essere convincente ciò che è da egli riferito e, per di più, documentalmente provato nonché anche arguibile da alcune circostanze. Ossia, quelle relative al fatto che l’impianto sia posto nelle vicinanze dell’abitazione dell’attore, di modo che è del tutto normale che lo stesso si rechi a fare carburante presso detto impianto. Ma -si ripete- di fronte alle dette ricevute che anche il teste di controparte ha riconosciuto essere rilasciate dall’impianto, sembra possa essere oltremodo ritenuta provata la circostanza del rifornimento.

Allo stesso modo, è ugualmente provato il rapporto causale tra l’insorgenza delle anomalie al motore e il rifornimento, essendosi avute le prime a poca distanza, sia temporale che di strada effettiva, dal rifornimento suddetto.

SECONDO TESTE

Il secondo teste, invece, è l’artigiano che ha eseguito la riparazione sul mezzo.

Ha confermato di aver riscontrato la presenza di gasolio inquinato nel serbatoio e la rottura del sistema common rail, ossia gli iniettori, pompe, filtro e quanto indicato in fattura.

Ha anche proceduto, chiaramente, a un esame visivo del detto carburante e ha affermato come lo stesso fosse torbido con presenza di acqua e impurità. Ha spiegato come la verifica era del tutto agevole in quanto addirittura sufficiente eseguirla a livello visivo e manuale.

Lo stesso è stato, inoltre, diligente in quanto ha anche messo da parte un litro e mezzo del gasolio sporco per metterlo a disposizione di chi avesse interesse a fare le verifiche.

Senonché, da parte convenuta, vi è stato il completo disinteresse per cui dopo un mese, chiaramente ha provveduto a disfarsi del detto campione.

TESTIMONI DI PARTE CONVENUTA E

DELLA TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Del tutto ininfluenti, al fine del decidere, sono risultate le risultanze dei testi di parte convenuta e della chiamata in causa.

Il Sig. _____ (Romolo), infatti, non era presente ai fatti e si è limitato, da dipendente e soggetto responsabile del controllo dell’operato dei gestori, a riferire quali sarebbero i controlli di sicurezza che, però, sono eseguito proprio dai soggetti da controllare. Ossia i gestori.

Quindi non esiste nessuna certezza che questi ultimi abbiano eseguito i detti controlli.

Su precisa domanda del Giudicante, infatti, il detto teste e sulla cui indifferenza sussistono fondati dubbi, ha affermato: Documentalmente non viene precisato il compimento di tali operazioni”.

Ha aggiunto come le ditte di manutenzione non si interfacciano con la sua dante causa ma coi gestori.

I quali hanno l’obbligo di riferire. Nulla, però, esclude, anche a causa dell’assenza di controlli, che i gestori possano anche non rispettare l’obbligo a loro carico.

Ma addirittura surreale diviene il successivo passaggio dove il teste riferisce di aver verificato personalmente lo scarico del carburante non perché lo ha visto ma perché ha preso visione dei documenti. Sempre su domanda del Giudice, ha precisato come non fosse presente al momento dello scarico.

Resosi conto dell’assurdità delle proprie affermazioni, più correttamente ha poi riferito come quello che sapeva, non era scienza diretta ma era, in pratica, per sentito dire. “Da quel che mi hanno riferito”. “Da quel che ci ha riferito il gestore”; “.. è il gestore che ci informa”.

Solo all’ultimo, il teste è stato di una, seppur minima utilità quando, in una sorta di ravvedimento operoso, ha precisato come “… è solo il gestore del distributore che è tenuto a fare le verifiche tramite la paste rilevatrice e le sonde che si trovano nei serbatoi”; le verifiche sull’integrità del serbatoio si fanno solo nel caso di accertata perdita di carburante; non sono in grado di dire se sia stata fatta l’integrità del serbatoio dalla sua installazione

POSSIBILITA’ PRESENZA ACQUA NEL SERBATOIO

Si osserva come risulti confermato da tale incredibile testimonianza che la terza chiamata in causa sia ben consapevole del fatto che all’interno dei prodotti petroliferi possa essere presente l’eventuale presenza di acqua e o impurità nei serbatoi installati presso il punto vendita.

Proprio per questo motivo, sono fatti dei controlli sulla quantità e sulla qualità dei carburanti riversati nelle cisterne con l’ausilio, come spiega la terza, di un’asta metrica e di un’apposita pasta rilevatrice.

Non si comprende, quindi, perché ci si possa poi stupire della presenza di acqua nel carburante, se tale evento è previsto e si fa di tutto per scongiurarlo.

Che poi l’impianto di distribuzione carburanti interrompa immediatamente l’erogazione di carburante nel caso di rilevazione nelle giacenze di eventuale presenza di acqua nei serbatoi interrati, è una sorta di speranza, un’affermazione della terza priva di qualsiasi reale riscontro.

Può ben darsi il caso che, come tutte le macchine, la stessa sia interessata da un malfunzionamento.

Tuttavia, tale affermazione dimostra ancora una volta come la detta presenza di acqua sia un fatto del tutto normale, quanto temuto.

A tal punto, che sono presenti tutti questi strumenti e accorgimenti atti a evitare i danni che quest’ultima molesta presenza può causare nei motori.

FATTO NOTORIO

Si appura, inoltre, con un agevole ricerca su internet, come:

“… le cisterne delle stazioni di servizio oltre a contenere benzina o gasolio, includono anche una certa quantità di acqua, proveniente essenzialmente da infiltrazioni o dallo stesso carburante; l’acqua è più pesante della benzina, si deposita nel fondo e non viene “pescata” durante un normale rifornimento. Quando un’autobotte rifornisce la cisterna, per la turbolenza, si crea una miscela di carburante e acqua che, se non depositata, va a finire nel serbatoio dell’automobile. Gli effetti sono facilmente immaginabili: l’acqua finisce nel carburatore e nei cilindri; il rischio è quello di fermarsi dopo qualche chilometro, senza sapere il perché. Lo stesso inconveniente puo’ verificarsi prima del travaso dall’autobotte, perché il livello di carburante nella cisterna e’ minimo, a poca distanza dall’acqua sottostante, e il tubo di pescaggio potrebbe risucchiare anche l’acqua”. http://www.today.it/cronaca/acqua-carburante-benzina-autobotti.html

Migliore sorte non ha l’altrettanto insignificante affermazione per la quale di 700 clienti al giorno, nessuno, a parte l’attore, avrebbe avuto nessun danno. Di tale affermazione, infatti, non è data nessuna prova e, in ogni caso, anche se fosse vera, sarebbe irrilevante in quanto potrebbe darsi il caso che un solo consumatore sia sfortunato e gli altri no.

Non è, peraltro, per nulla automatico che il carburante inquinato debba incidere necessariamente su molti veicoli.

CONTROLLI

Proseguendo nell’esame di tutti i controlli effettuati per evitare la presenza dell’acqua, questi dimostrano come detta presenza sia sempre possibile e il fatto che i campionamenti e le relative analisi non abbiano evidenziato la presenza di vizi, non esclude il fatto che gli stessi fossero presenti proprio nella limitata quantità di carburante – che non è neanche del tutto indifferente, in quanto corrispondente a €50- relativa al rifornimento dell’attore.

L’autofficina meccanica che ha effettuato i lavori di riparazione ha confermato come gli stessi fossero riconducibili alla presenza di acqua o altre impurità dentro il carburante.

DENUNCIA ENTRO 60 GIORNI

Riguardo l’asserita decadenza, si è già precisato come sia la convenuta che la terza chiamata in causa siano state destinataria di una richiesta di risarcimento ampiamente nei termini che non sono quelli di 8 giorni dalla scoperta bensì i due mesi previsti da codice del consumo.

Sul fatto che l’attore non abbia dimostrato come il carburante sia stato inserito dentro il veicolo danneggiato, non si comprende in quale altro serbatoio avrebbe potuto inserire i 50 euro di gasolio. In ogni caso, il teste ha confermato quello che risultava già dallo scontrino del bancomat.

L’attore, inoltre, ha fornito le prove dei precedenti rifornimenti presso il medesimo impianto.

MODALITA’ SELF SERVICE

Riguardo la mancata presenza di operatori dell’impianto, proprio la modalità self-service imposta dalla convenuta fa si che gli stessi non siano presenti.

PROPRIETA’ VEICOLO

Riguardo la proprietà del veicolo ______ (Biga ), l’attore ha depositato il libretto di circolazione del veicolo che attesta come, di questi, sia il proprietario.

DANNI RICONDUCIBILI A IMPURITA’

Riguardo la riconducibilità dei danni alle impurità presenti nel carburante acquistato, il meccanico ha confermato come la tipologia di danno sia quella derivante dalla presenza di impurità nel carburante.

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Per quanto concerne la possibilità di analisi in contraddittorio, la particolare natura dell’autoveicolo ossia un mezzo necessario a un soggetto per le incombenze quotidiane, non rende possibili accertamenti tecnici preventivi e quanto altro con l’obbligata sosta.

L’apprestamento di tale rimedio, peraltro, comporterebbe paradossalmente un aumento del danno in carico del responsabile a causa della sosta obbligata del mezzo con una sorta di concorso colposo del creditore.

CODICE DEL CONSUMO

Peraltro, l’art. 130 del Codice del consumo prevede che se il professionista non prevede entro un termine congruo alla riparazione, possa procedere il tal senso il consumatore direttamente.

IMMEDIATA DENUNCIA DEL FATTO

A parte questo, diversamente da quanto affermato dalla convenuta, invece, è vero che il Sig. Tazio Nuvolari nell’immediatezza dei fatti, il _______ (21 marzo 2017), abbia inviato una mail al servizio clienti CAIA SERVIZI (IP Services) alla quale faceva seguito una serie di scambi via e–mail (vedi all.n.5 citazione), nonché abbia inviato una lettera raccomandata il 31 marzo 2017, sempre alla Caia SERVIZI (PP SERVICES), alla quale rispondeva ufficialmente in data 10 aprile 2017 proprio la l’ ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a).

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto, il Sig. Tazio Nuvolari ha effettuato la richiesta danni perfettamente nei termini previsti dal Codice del Consumo ex art 132 che prevede -come già precisato- un termine massimo di 2 mesi per la denuncia.

FATTURA VALORE INDIZIARIO

La fattura -proseguendo nell’esame delle eccezioni della parte chiamata in causa- potrà essere apprezzata da parte del giudicante quale indizio e questi, sulla scorta di questo esame, potrà sempre disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

DISTRIBUTORE SOTTO CASA

Già si è osservato come l’attore fosse solito fornirsi presso la stazione di servizio dove si è verificato l’evento in quanto lo stesso abita a Via ______ (Pia Nalli, sulla Via Campana), a poca distanza dal distributore, che è sulla Via  _______ (Via Campana).

SPESE DI RIPARAZIONE

Per quanto riguarda le spese di riparazione per cui altri automobilisti avrebbero avuto danni meno consistenti, anche questa affermazione risulta del tutto apodittica, fermo rimanendo il fatto che i danni non sono tutti della stessa entità, per cui può anche darsi il caso di danni di minore entità rispetto ad altri.

Mediamente, però, vedendo altri procedimenti concernenti la stessa fattispecie, l’entità dei danni è più o meno simile.

SCELTA OFFICINA

Per quanto riguarda la scelta dell’officina, la stessa è sita sulla via ____ (Campana), l’impianto di distribuzione del carburante è sulla medesima Via Campana dove abita l’attore (abita sulla Via Campana) la quale, collegando Roma con ___ (Ardea), non ha molte officine lungo la strada per cui la scelta dell’officina è del tutto logica.

INSORGENZA CONTRATTO

Andando a ritroso, PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. ), nella propria comparsa, ha eccepito come tra la stessa e l’attore non vi fosse stato mai alcun rapporto.

Si osserva che, nel momento in cui il consumatore ha deciso di acquistare un prodotto della CAIA (PP), si è determinato un contratto di vendita di beni di consumo.

FATTO DOLOSO DEL DIPENDENTE

Particolare attenzione, invece, deve essere riposta sul fatto che la convenuta riferisca di comportamenti colposi e dolosi dei propri dipendenti e collaboratori.

Certo si è che tutti i controlli ricordati dalla terza, nulla possono contro detti possibili comportamenti della cui esistenza -sembrerebbe- essere ben consapevole la convenuta. Degli stessi, tuttavia, deve rispondere necessariamente il datore di lavoro.

PAGAMENTO COL BANCOMAT COME PROVA

La PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l.  ha poi eccepito che parte attrice non abbia provato che il rifornimento di carburante sia stato effettuato presso l’impianto di Via _______ (Campana 1234), ritenendo che la ricevuta del bancomat che prova come sia avvenuto un rifornimento in quella stazione pagato dal conto dell’attore non provi il rifornimento.

E’ agevole osservare che, a parte il fatto che il testimone ha confermato l’accaduto, la presunzione, ex art. 2727 c.c., sia un mezzo di prova oltremodo valido, nel caso di specie.

E’ infatti fatto noto:

– che il Sig. Tazio Nuvolari (Sorrenti) abbia un bancomat legato al suo conto corrente bancario;

– che col detto bancomat sia stato corrisposto un pagamento in una certa data e ora;

– che questo pagamento, comprovato da una ricevuta, sia stato eseguito presso la stazione di servizio CAIA di Via ______  (PP di Via Campana, alt. Civ. 1234);

– che detta stazione eroghi carburante;

– che il carburante vada dentro il serbatoio della macchina;

– che subito dopo il detto pagamento, l’autovettura dell’attore sia stata interessata da un guasto meccanico riconducibile a carburante “sporco”.

Sembra, quindi, che la causalità adeguata alla quale anche l’art. 2727 c.c. fa riferimento, sia stata oltremodo provata anche senza la necessità di sentire il teste.

Il pagamento con il bancomat a quella certa ora, infatti, prova come il rifornimento di 50 Euro sia stato effettuato quel giorno e in quell’orario, ma che oltretutto, come da estratto conto del Sig. Tazio Nuvolari, (SORRENTI) risulta come lo stesso fosse abituato ad effettuare ogni settimana il pieno presso il medesimo impianto.

I pagamenti, per l’esattezza, sono precisamente in data 12/02/17 e 27/02/17 con intervallo temporale di circa una settimana.

In merito alla causa effettiva inoltre, è lo stesso meccanico nella fattura che conferma il motivo di guasto dell’autovettura, dichiarando:

la causa dei suddetti lavori è dovuta all’immissione nel serbatoio di gasolio inquinato”

Per di più l’evento è giustificato dal fatto che l’attore effettuava rifornimento di carburante solo presso l’impianto di proprietà della convenuta.

 

SULLA MANCATA RICHIESTA DI ESIBIZIONE DEL PRODOTTO INQUINATO

Relativamente alla mancata verifica del prodotto inquinato, come si evince dalle prove testimoniali, il prodotto era stato prelevato e messo da parte a disposizione per un’eventuale e necessaria analisi.

E’ anche lo stesso testimone di parte convenuta e il rappresentante legale che ribadiscono la necessità di visionare il campione di carburante, come prassi normale appena si riceva una denuncia da parte di un consumatore.

Ebbene, nonostante il Sig. Tazio Nuvolari abbia effettuato le denuncia rispettando canonicamente tutte le direttive previste in questi casi, (raccomandata di  messa in mora, denuncia online sul sito CAIA SERVIZI) (PP services) si è visto recapitare una negazione di evento, e nessuna apertura di sinistro, ne incarico peritale ne richiesta di visone e analisi di un campione di carburante, nonostante questa sia, come confermato, la procedura utilizzata dall’azienda!

IN DIRITTO

Come ha statuito il Giudice di Pace di Perugia nella sentenza n. 400/15 del 18 aprile 2015, la presenza di acqua nel carburante comporta il danneggiamento di qualunque motore ossia dei ricambi riportati nella fattura di riparazione del veicolo di proprietà dell’attore.

Tuttavia, trattandosi di consumatore e quindi di vendita di beni di consumo -sono beni di consumo tutti i beni mobili ad esclusione di beni oggetto di vendita forzata o venduti da autorità giudiziarie; inoltre l’acqua, il gas e l’energia elettrica), il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dalle norme del Codice del Consumo (D.L.vo n. 206 del 06.09.2005) se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scopertagli otto giorni sono previsti nella vendita delineata dal codice civile).

Il venditore finale -responsabile verso il consumatore- ha diritto di regresso nei confronti del produttore o di un precedente venditore o intermediario cui sia imputabile il difetto di conformità.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se sono idonei all’uso al quale servono abitualmente o all’uso particolare voluto dal consumatore.

L’art. 129 codice del Consumo chiarisce: “non vi è difetto di conformità” se al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza. Pertanto, ove il venditore sia inottemperante rispetto all’obbligo di consegnare prodotti conformi al contratto di vendita, l’art. 130 cod. consumo predispone come rimedio che il consumatore abbia diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.

Il codice del consumo a differenza del codice civile opta per la tutela in forma specifica del compratore – consumatore, favorendo la conservazione degli effetti del contratto di compravendita mediante l’obbligo di riparazione o sostituzione del bene.

Si profila, pertanto, una responsabilità per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1470 c.c. per il quale il venditore ha “l’obbligo di consegnare la cosa oggetto del contratto nello stato in cui si trova al momento della vendita…..secondo la normale diligenza e la buona fede”;

Inoltre, l’adempimento del venditore, in questo caso rifornitore principale, non consiste soltanto nell’erogazione della quantità richiesta di carburante presso ciascun distributore ma, altresì, nel controllo che il carburante fornito non presenti impurità in sospensione o sostanza o liquidi estranei;

Nel caso di specie, è anche auspicabile in via subordinata una responsabilità solidale tra gestore e compagnia petrolifera, come da recente giurisprudenza del Giudice di Pace di Napoli  con sentenza 20062/17

IN SINTESI: “SCARICABARILE”

Per finire, dalla prima lettura delle comparse di costituzione e risposta avversarie, si è ricavata la sensazione di un comportamento cosiddetto da “scaricabarile”.

Ciascuna delle due parti: convenuta e terza chiamata in causa, ha scaricato sull’altra le responsabilità del non contestabile disservizio in danno al veicolo di proprietà dell’attore.

In realtà, ciascuna delle due per modo di dire in quanto entrambe le società risultano essere, per iniziare, difese dal medesimo legale.

Risulta chiaro che questo comporta non solo un limpido conflitto di interessi, in quanto ognuna delle due è potenzialmente tenuta al risarcimento.

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PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. ) che ha sede legale in Via ________  e domiciliata presso la sede della suindicata società, PEC __________ (AffariLegali@pec. Gruppo.comm) a mezzo del medesimo difensore, ha eccepito anch’essa, nella propria comparsa di costituzione, la propria carenza di legittimazione passiva.

Ha, infatti, affermato che, nonostante il distributore sia della PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. ) e il consumatore ritenga di acquistare un prodotto di tale società, che nessuna pretesa possa essere avanzata nei confronti di PETROLIO PUZZOLENTES.p.A).

Questo in quanto quest’ultima non è titolare dell’attività di vendita.

Titolare sarebbe, quindi, il gestore che è la PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l. che ha sede legale in Via ______

E’ questa ultima che risponde nei confronti di terzi, e, pertanto, sarebbe insussistente qualsiasi forma anche di responsabilità solidale, ritenendo addirittura il gestore soggetto del tutto INDIPENDENTE e AUTONOMO rispetto alla società convenuta.

Questo soggetto è a tal punto indipendente e autonomo dall’originaria convenuta che, come si legge nella comparsa di risposta della CAIA SERVIZIs.r.l.  (s.r.l. ) e come già riferito, ha sede legale in Via ______ (EMILIA n. 1322) ed è domiciliata presso la sede della suindicata società, oltre ad avere la stessa PEC (AffariLegali@pec. Gruppo.com.) Ha anche il medesimo difensore.

Prima ancora di qualsiasi osservazione sul punto, a noi sembra, invero, che un soggetto che ha:

– più o meno lo stesso nome;

– la stessa sede legale;

– lo stesso prodotto

– lo stesso difensore;

– lo stesso indirizzo di PEC

proprio indipendente e autonomo rispetto al primo sembrerebbe, in realtà, non esserlo.

Ma al di là di questa osservazione di buon senso, il soggetto INDIPENDENTE e AUTONOMO PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l. ha riferito di essere comodataria dell’impianto carburanti sito in Roma Via Campana giusto accordo sottoscritto da ALFA  e BETA, oggi PETROLIO PUZZOLENTES.P.A), proprietaria del medesimo punto vendita.

Quindi una è comodataria, l’altra è proprietaria.

Per la terza chiamata in causa, dunque, la PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. ossia il soggetto che l’ha chiamata in causa, sarebbe l’unico soggetto sul quale ricade l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature che compongono il punto vendita.

Quindi il responsabile e obbligato al risarcimento del danno.

Ha rilevato, inoltre, che PETROLIO PUZZOLENTE S.P.A.  è fornitore in esclusiva dei carburanti che vengono esitati presso l’impianto ai sensi del contratto di somministrazione. Ha ritenuto, pertanto, insussistente qualsiasi forma di responsabilità anche in via solidale.

Quindi, tentando di raccapezzarci, PETROLIO PUZZOLENTE s.r.l. contesta la propria legittimazione passiva, sulla scorta del fatto che sia solo la PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. (PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. ), in qualità di proprietaria del punto vendita, l’unico soggetto sul quale ricada l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature che compongono il punto vendita.

Per di più, è anche fornitore in esclusiva dei carburanti che sono esitati presso l’impianto di distribuzione.

E’ certo, sulla base di questi primi elementi, che vi sia più che confusione tra le due società nonché nella gestione, e non solo legale!

Infatti, la PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A.  sostiene che invece il punto vendita sia di proprietà della CAIA SERVIZI SRL e che pertanto quale titolare dell’attività di vendita quest’ultimo ne sia responsabile nei confronti dei terzi.

***

Tutto ciò premesso, il Sig. Tazio Nuvolari insiste per l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, dichiarata la propria competenza per valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

  • accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la esclusiva responsabilità della PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A.
  • dichiarare tenuto al risarcimento del danno subito dal Tazio Nuvolari la PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A.
  • per l’effetto, condannare la PETROLIO PUZZOLENTE S.p.A. a risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, materiali, subiti e subendi dall’attore nella seguente misura: Euro 867,80( quattromilaottocentosessantasette/80) così suddivisi: – Euro 3.208,00 (tremiladuecentotto/18)per i danni materiali tenuto conto della fattura in atti n. 8498 del 20 settembre 2013; – Euro 50,00 (cinquanta/00) per la spesa di rifornimento di carburante, Euro 109,80 centonoveottanta/00) per il soccorso stradale, Euro 250,00 (duecentocinqaunta/00) per il danno da fermo tecnico, . Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) per le spese relative alla fase stragiudiziale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento fino a quello dell’effettivo soddisfo;
  • in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte convenuta, dichiarare la corresponsabilità del sinistro de quo e, per l’effetto, contenere un’eventuale liquidazione nei limiti del grado di colpa in capo alle parti.

 

Roma 4 novembre 2020

(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)



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