- 25 Marzo 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia, News in Home, Notizie
Madri che si rifiutano di “restituire” i figli ai padri.
Situazioni strazianti che si ripetono, purtroppo. Con sempre più frequenza.
Cosa fare in questi casi? Come al solito, il nostro consiglio è di rivolgersi a degli esperti.
Nel nostro studio, l’Avv. Annafranca COPPOLA è esperta della materia inerente il Diritto di Famiglia. Sotto tutti i suoi aspetti. E’, inoltre, curatrice del minore. Quindi oltremodo specializzata.
A questo proposito, affinché il lettore possa valutare la competenza della collega, riproduciamo una lettera per un caso relativamente recente, trattandosi dell’antica Roma. però sempre della massima attualità. Purtroppo.
Sta alla sensibilità degli Avvocati, evitare la degenerazione della situazione e ricordare sempre ai genitori, l’interesse preminente dei figli.
Avv. Vittorio Amedeo Marinelli
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com
Roma, 14 ottobre XIX
RACCOMANDATA A.R. Sig.ra Cornelia
Via della Suburra
Antica Roma
Sig. Caio / Sig.ra CORNELIA: Diritti, violazioni e tutela nella responsabilità genitoriale del minore Bruto
In nome e per conto del Sig. CAIO, giusto mandato a procedere in rappresentanza ed in funzione di tutela nei diritti inerenti la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale del minore, il di Lui figlio, Bruto, la presente al fine di valutare, confrontare e dirimere le questioni inerenti l’attuale posizione tutelare del minore.
Nel merito, mi viene riferito dal mio Assistito come in data 8 dicembre 2018, unitamente ai propri genitori, il minore Bruto, nato e residente in Londinium, giungeva in Italia a Caere Vetus per trascorrere il periodo festivo, pre e post-natalizio, in presso l’abitazione della nonna materna Sig.ra Agrippina.
Trascorso e concluso il periodo festivo, in data 14 gennaio 2019, il Sig. Caio rientrava in Britannia senza il minore la cui partenza ed il cui rientro nel proprio paese di origine veniva trattenuto, ostacolato e di fatto impedito dietro minacce, dalla madre, Sig.ra CORNELIA nonché dalla nonna Sig.ra Agrippina.
A fronte di persistenti minacce alla propria libertà personale ed alla propria integrità fisica, vincolato da impegni personali e lavorativi che obbligavano il rispetto della data di rientro, il mio Assistito era costretto a partire senza la presenza del figlio.
Soprattutto, vanificati i tentativi di resistere ed insistere nella volontà di condurre a sé il proprio figlio, la madre rassicurava che a breve distanza anch’Ella unitamente al figlio avrebbero fatto rientro nella propria residenza familiare.
Raggirato in tal senso, il padre confidava nell’attendibilità di quell’impegno e nell’opportunità di evitare ogni contrario intervento che avrebbe non per altro turbato la serenità e la crescita del minore.
Nei giorni, settimane e mesi successivi ad oggi, il Sig. CAIO ha incessantemente, costantemente, persistentemente tentato di rapportarsi al figlio attraverso chiamate telefoniche, video chiamate e contatti anche indiretti, attraverso comunicazioni scritte, corrispondenza ed altro ma senza poter mai confrontarsi direttamente con il proprio figlio.
Frequenti ed ancora attuali, invece, sono stati i deviamenti dei tentativi intrapresi dal padre al fine di contattare, parlare, rassicurare che sempre più spesso veniva allontanato dal telefono, trattenuto e controllato nelle video telefonate dalla madre e soprattutto dalla nonna Sig.ra Agrippina e dal di Lei compagno Sig. Muzio.
Proprio quest’ultimo, come precisa il mio assistito, avrebbe ed ha più volte minacciato di morte la persona del Sig. Caio a desistere dal proprio diritto di parlare con il figlio e di avvicinarsi ai luoghi abituali frequentati dal minore.
Stesse intimidazioni e minacce erano costantemente perpetrate anche dalla Sig.ra Agrippina la quale, sin da subito e recentemente ancora, ha minacciato verbalmente e direttamente il mio Assistito di desistere dal rapportarsi al proprio figlio.
In tal senso, numerose sono le prove che depongono in favore del mio assistito e che ben rappresentano la situazione descritta.
Al fine di comprendere le ragioni di tale condotta, nonché le motivazioni di tale accanimento nei confronti del mio Assistito che nulla chiede se non di esercitare il proprio diritto di padre, la presente è finalizzata all’apertura di un dialogo utile ad un confronto che possa indurre entrambi i genitori a collaborare nell’esercizio della genitorialità del rispettivo figlio.
In tal senso, vale ricordare ogni e tutte le normative internazionali del diritto inerente i rapporti parentali e genitoriali adottati in ogni paese al fine di tutelare il diritto del minore di ricevere cura, amore, educazione e mantenimento da entrambi i genitori.
Dalla Convenzione dei diritti del fanciullo – New York 20 novembre 1989, alla Convenzione sulla protezione dei minori Aja del 29 maggio 1993, alla preesistente Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, al contemporaneo e prevalente Regolamento CE n. 2201/2003 in quanto compatibile, alle Convenzioni sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1991 ratificata in Italia dalla L. 176 del 1991 e tutte le attinenti Normative internazionali sottengono al diritto del mio Assistito, in quanto padre, di relazionarsi, assistere, educare, convivere con il proprio figlio indipendentemente dai rapporti conflittuali che potrebbero sussistere nei confronti dell’altro genitore-madre.
Nello specifico, inoltre, è bene rilevare come le persistenti avversioni la cui madre riferisce sussistere tra figlio e padre, soprattutto del figlio nei confronti dell’amato padre, altro non sono che il riflesso della prevalente influenza del genitore collocatario sulla minore costituendo le premesse attuali e normative della c.d. alienazione parentale.
Non diversamente, le conseguenze derivanti dalla condotta materna che induce il minore a “scegliere” le modalità, le condizioni, i presupposti, le condizioni della permanenza presso il padre.
Sul punto, ricordiamo che il minore non deve in alcun modo interferire nel piano genitoriale e nel progetto di frequantazione/permanenza presso il padre i cui termini sono tassativamente definiti dalla Sentenza di separazione che affida lo stesso a entrambi i genitori in regime di Affido Condiviso, costituendo il fatto, in re ipsa, dolosa mancata esecuzione della sentenza.
Nello stesso senso, costituisce inadempimento del provvedimento summenzionato, anche l’attribuzione al minore della libertà di predisporre le vacanze future, estive e natalizie, per gli anni futuri informando, sin da ora, il padre la propria preferenza a trascorrere le vacanze natalizie del 2021, 2023, 2025 e future secondo le proprie volontà e conveniente: il minore, ripetiamo, non deve e non può interferire nella predisposizione del piano genitoriale già predeteminato da sentenza.
Da quanto rappresentato, si rileva inevitabilmente la difficoltà tra i genitori di assumere decisioni responsabili inerenti il supremo ed indefettibile interesse del minore.
La protratta difficoltà di dialogo, l’insanabile conflittualità tra i genitori e la prevalenza controversa dell’ingerenza materna sul figlio inducono a rivedere le condizioni di affido condiviso.
In tal senso, il mio Assistito sarebbe ben intenzionato a procedere giudizialmente per ottenere l’affido esclusivo del minore in quanto quello condiviso è risultato essere fallimentare; procedere altresì al fine di ottenere indubbio risarcimento del danno parentale subito in luogo della violata disciplina dell’affido condiviso ex art. 709 ter c.p.c. anche in luogo dei presupposti costituenti l’alienazione parentale subita.
Tutto ciò premesso, si invita la S.V. ad addivenire ad un accordo con il Sig. Caio circa l’obbligo precettato dalla Sentenza di riferimento n. XXVI/XV A.C. come segue:
– dar luogo alla possibilità di permanenza del minore presso il padre, località Cartago, dal periodo 15 giugno al 15 agosto, sebbene il periodo ante quo sarebbe già infruttuosamente decorso;
– rimborsare al Sig. Caio il costo del biglietto della biga acquistato per Bruto e non utilizzato pari ad Sesterzi 550,00;
– risarcire il danno che inevitabilmente il padre ha subito in conseguenza della mancata presenza di Bruto presso la propria residenza e delle spese sostenute dallo Stesso per ospitare il figlio e quantificabili in una misura non inferiore a MCC sesterzi
Confidando nella capacità di condividere questa iniziativa di assistenza e rappresentanza legale, necessaria al fine di avviare un percorso di collaborazione, comprensione, condivisione e composizione della problematica inerente all’esercizio della bigenitorialità dei genitori nei confronti e nell’interesse del comune figlio, resto disponibile ad ogni mediazione.
E’ gradita l’occasione per inviare i migliori saluti
Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI
Avv. Annafranca COPPOLA
www.annafrancacoppola.it
Avv. Vittorio Amedeo Marinelli
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com
https://vittoriomarinelli.it/2020/12/15/responsabilita-genitoriale-cosa-fare-in-caso-di-decadenza/
https://vittoriomarinelli.it/2020/03/29/figli-nati-da-genitori-non-coniugati-e-non-conviventi/
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