rientrare in possesso della casa coniugale

  1. Sono separato legalmente da xx anni ho lasciato la mia ex moglie risiedere nell’appartamento che è intestato ai miei genitori ed io ho una nuova compagna ed abito in un’altra casa in affitto.
    Ho acconsentito a tutto ciò per non avere problemi con i nostri figli, che hanno famiglia e sono lontani da noi. Non ha mai pagato nettezza urbana che è ancora intestata a me non paga affitto acqua e luce condominiale (paga mia madre) ora a mia madre serve l’appartamento ha xx anni, come posso fare per mandarla via e rientrare in possesso dell’appartamento?
    Grazie

Gentile Sig. Xxxx,

la circostanza che mi prospetta riveste ipotesi ricorrenti in materia di separazione e divorzio.

Generalmente la casa coniugale, ovvero casa residenziale del nucleo famigliare disgregato, in presenza di figli, che appartenga ad ascendenti o parenti o, come nel suo caso, a Sua madre, trattandosi di una occupazione non regolata da contratto, né sottoposta a termine, ma convenuta in sede di separazione per conservare stabilità ai figli, riveste e circoscrive la disciplina del COMODATO.

In luogo di separazione, il provvedimento giudiziale di separazione è titolo per l’assegnazione della casa coniugale a favore della signora in quanto i figli sono stati collocati presso la madre nella casa coniugale.

Sua moglie, ha ottenuto non un diritto reale di abitazione ma un diritto personale di godimento atipico perché tratta appunto da un provvedimento giudiziale che tende a tutelare i figli e la loro stabilità nella casa coniugale. ​ Ora, dopo 17 anni, i figli sono autonomi e hanno lasciato casa, sua moglie ha una posizione indubbiamente precaria.

Trovando luogo la disciplina del comodato senza termine ex art. 1810 c.c., ovvero il godimento della casa a titolo gratuito -in luogo del provvedimento giudiziale ​ di assegnazione- senza determinazione di durata dell’immobile, occorre chiedere il rilascio dell’immobile per ragioni di uso da parte della proprietaria. Ovvero il proprietario, può chiedere la restituzione immediata dell’immobile qualora sopravvenga “un urgente ed impreveduto” bisogno del comodante(sua madre).

A tal fine occorre quindi procedere con una lettera di messa in mora.

Ma non è così semplice poiché la signora resta ancora sua moglie e occorre valutare se procedere al divorzio , come farlo, in che misura e corrispettive pretese.

Dunque, un discorso che non investe solo la disciplina del comodato ma del comodato all’interno della disciplina del divorzio (o della separazione) ​ con tutte le forme di​ tutela, pretese, diritto, obblighi derivanti ​ .

www.annafrancacoppola.it

Avvocato Annafranca Coppola

 

 



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