- 20 Marzo 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia, Notizie

Genitori non collocatari dei figli minori, chiedono al nostro studio come comportarsi in seguito all’emergenza COVID-19 e come conciliare quest’ultima con i doveri che hanno nei confronti dei figli, in relazione all’esercizio della genitorialità.
Un tema difficile e di terribile attualità e che necessita di dettare una linea di condotta sulla scorta dei primi provvedimenti giudiziari di interpretazione delle disposizioni normative anche emergenziali.
Riproduciamo pertanto il parere reso dall’Avv. Annafranca Coppola, sperando di fare chiarezza sul tema e auspicando anche una presa di posizione del Governo affinché detti una linea univoca non delegando il difficile compito agli interpreti.
Disposizioni governative e regime di frequentazione figli e genitore non collocatario.
A seguito dei recenti provvedimenti governativi di cui si è delegata l’attuazione agli Organi Giudiziari compatibilmente all’art. 83 D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18 recante nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, il genitore separato non collocatario o comunque titolare del diritto di frequentazione, pernottamento e visita del figlio, si rivolge al proprio legale per ottenere risposte legittimanti l’esercizio del proprio diritto.
Il fondamento legittimante l’esercizio del diritto di visita e frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario incontra il proprio favor legis nell’art. 1, comma I, lett. a- del DPCM n. 11 -8 marzo 2020 e successivi decreti ministeriali del 9 10, 11 marzo 2020- il quale non preclude ma autorizza –in quanto consentiti- gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé” purché siano rispettate le modalità di visitate concordate dai genitori con l’accordo di separazione consensuale omologato o con
provvedimento urgente presidenziale o con provvedimento di separazione giudiziale o di divorzio.
Il presupposto è stato immediatamente confermato dal Tribunale di Milano nel recente decreto datato 11 marzo 2020, emesso a conclusione di un procedimento d’urgenza promosso dal genitore che riteneva leso il proprio diritto all’affido condiviso a seguito di arbitrarie iniziative con cui l’altro genitore, avendo improvvisamente trasferito il proprio domicilio, pregiudicava l’esercizio del diritto di visita dei figli riconosciuto in sede di separazione.
Il Tribunale ha confermato la legittimità del genitore non collocatario ad esercitare il diritto di visita e frequentazione del figlio conformemente e nel rispetto del provvedimento giudiziale disciplinante il regime dell’affido condiviso atteso come la situazione di contingenza COVID-19 di cui al richiamato D.M. n. 11, non preclude le disposizioni di affido e collocamento dei minori e acconsente agli spostamenti finalizzati al rientro presso la residenza o il domicilio “cosicchè- a precisazione del Tribunale di Milano- nessuna chiusura degli ambiti regionali può giustificare violazione dei provvedimenti di separazione o divorzi vigenti”. Circostanza che giustifica il rigetto dei ricorsi ex art. 709 –ter c.p.c.
Pertanto, a parere di chi scrive, è legittimo lo spostamento del genitore non collocatario all’interno delle zone colpite dalla diffusione epidemica COVID-19 al fine di prendere o accompagnare i figli presso il genitore collocatario purché sussista un precedente provvedimento che disciplini il regime di affido condiviso o un accordo di separazione/divorzio che regoli i diritti paritetici dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei figli.
E non solo.
Oltre al presupposto giudiziario, occorre sempre e comunque che entrambi i genitori esercitino i propri diritti e adempiano ai rispettivi doveri adoperandosi con buon senso, scrupolo e senso civico.
Nel contesto non è esclusa la responsabilità del genitore che pur consapevole di poter concorrere al contagio COVID-19 qualora sussistono indizi, prove e limiti di infezione, violi i limiti governativi.
www.annafrancacoppola.it
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