- 29 Marzo 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia, Notizie
Materia attuale non da oggi: quali sono i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e quali sono i doveri, piuttosto che i diritti, dei genitori.
La risposta data dall’Avv. Annafranca Coppola.
Ho avuto un figlio, al momento di 10 mesi, dal mio covinvente con il quale convivo ma senza aver regolato detta situazione con unione civile o convivenza di fatto.
Vorrei sapere quali sono i diritti di mio figlio e quante volte eventualmente il padre dovrebbe vederlo in caso di cessazione di rapporto sentimentale.
Gentile Amica,
relativamente alle sue domande, le anticipo che in materia di filiazione, a seguito della riforma legislativa avvenuta con L. n. 219 del 2012 e successivo D. Lgs. n. 154 del 2013 avviata con L. n. 54/2006, i figli nati da genitori non coniugati e non conviventi, e se riconosciuti da entrambi i genitori, acquistano ex art. 315 c.c., gli stessi diritti dei figli nati da genitori coniugati salvo alcune residuali differenze che non attengono alla disciplina generale nel cui ambito si pone quesito.
Sempre a seguito della suddetta riforma, il figlio, se riconosciuto dai genitori, ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito da entrambi i genitori nel rispetto delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni ex art. 315-bis c.c.
Il figlio ha altresì il diritto di mantenere rapporti significativi anche con i parenti di entrambe le famiglie di origine.
Con il riconoscimento del figlio e quindi con l’acquisita ex lege “responsabilità genitoriale”, entrambi i genitori sono titolari rispetto al figlio del complesso di diritti-doveri da essa scaturenti nonché obbligati al mantenimento dello stesso in via concorsuale tra loro tenuto conto delle proprie e rispettive capacità reddituali -ex art. 316 e 316-bis; art. 337-ter c.c.
Nella pratica, previo riconoscimento del figlio, sia la madre che il padre hanno stessi diritti e doveri nelle decisioni inerenti la crescita, l’educazione, le scelte sanitarie e culturali e l’istruzione.
Entrambi sono chiamati ad adottare le scelte più compatibili con il supremo interesse del minore.
Altrettanto per quanto concerne l’aspetto economico: entrambi hanno l’obbligo di mantenere il figlio in via concorsuale, cioè entrambi concorrono al mantenimento economico del figlio ma ognuno in considerazione e sulla base della propria capacità reddituale.
Il genitore collocatario, presso il quale è fissata la residenza del figlio, sarà destinatario di un assegno di mantenimento ordinario-mensile che comprende spese ordinarie, mentre le spese straordinarie ovvero occasionali saranno ripartite al 50% o in diversa misura se del caso.
Molti sono gli aspetti che si ramificano da tali singole forme di obbligazioni, come il beneficio della casa per esempio, il vantaggio degli assegni familiari, i tempi di presenza presso ciascun genitore ed altro.
Per le scelte relative al minore e per le quali i genitori non hanno raggiunto un accordo, sarà necessario rimettere la decisone al Giudice che procede nell’interesse del minore ex artt. 337-ter e ss. c.c.
Per quanto riguarda la collocazione del figlio di genitori separati e non conviventi, è importante rispettare tempi paritetici imposti dal regime di affido condiviso che regola la disciplina della frequentazione del minore con e presso entrambi i genitori.
Si stabiliscono settimane alterne in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con un genitore ed non con il genitore collocatario; uno o due giorni infrasettimanali alternati in settimane contrapposte al regime di frequentazione; natale, capodanno e pasqua sempre ad anni alterni ed altrettanto 15 gg o diversamente nel periodo estivo: tutto secondo accordo tra i genitori o, in mancanza, secondo provvedimento del giudice.
Per un bimbo fino a tre anni di vita, è ben difficile distribuire il tempo di frequentazione e pernotto che solitamente ha un consenso bilanciato all’età del minore e secondo le attitudini dello stesso nonché tenuto conto delle condizioni offerte dall’altro genitore.
Infatti, per poter avere un accordo che valga anche come titolo esecutivo, si ricorre in tribunale per chiedere la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione e mantenimento secondo quanto accennato.
La disciplina è molto vasta e collocata frammentariamente dal nostro ordinamento, ma comunque è come un abito a misura da confezionare ad personam per ogni singolo caso.
www.annafrancacoppola.it
Hai bisogno di una consulenza?
Contattami per una prima consulenza senza nessun impegno!