CORONAVIRUS e assegno di mantenimento

Il padre o l’ex coniuge possono chiedere la sospensione? non solo del mutuo ma anche dell’assegno di mantenimento?

CORONAVIRUS e assegno di mantenimento

Per l’emergenza CORONAVIRUS sarebbe necessario dire qualcosa sulla sospensione non solo del mutuo ma anche dell’assegno di mantenimento a carico il più delle volte, dell’ex coniuge.
Proponiamo una bozza di lettera sul tema specifico dell’Avv. Annafranca Coppola da adattare a seconda dei casi nonché delle riflessionie che giustificano i motivi sottesi alla richiesta contenuta nella lettera.

Il nostro studio è, chiaramente, in grado di supportarVi per ogni necessità

Roma, 02 aprile V

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via posta elettronica ordinaria e PEC
GENTILE SIG.RA POPPEA
VIA PALATINO
00100 ROMA ANTICA RM

Sig. NERONE / Sig.ra POPPEA: MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI MANTENIMENTO MINORI a seguito pandemia CORONAVIRUS

Gentile Sig.ra POPPEA,

in nome e per conto del Sig. Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, per brevità, NERONE, nostro Assistito, inviato la presente a seguito delle misure di contenimento dettate al fine del contenimneto “emergenza CORONAVIRUS COVID-19 2020” per significarLe quanto segue:

Come da precedenza corrispondenza inviata a mezzo Lettera raccomandata A/R del 5 febbraio V n. MMCVLXII e successivamente inoltrata, in data 01 aprile c.a. in forma telematica PEC e posta elettronica ordinaria, siamo spiacenti di comunicarLe la persistente difficoltà del Sig. NERONE ad eseguire l’adempimento relativo al mantenimento ordinario dei figli per causa non imputabili a propria colpa o volontà.

Oltre alle misure di contenimento COVID-19, si rammenta come il nostro Assistito abbia precedentemente subito un licenziamento con effetto a decorrere dal 31 gennaio IV.

“Giustificato Motivo” che ha legittimato, ex art. 9 comma I, L. n. 898/1970 e art. 710 c.p.c., il Ricorso per la modifica delle condizioni economiche di divorzio incardinato a febbraio 2020 presso il Tribunale Ordinario di Roma, I sezione, R.G. n. VCXII/XX e del quale siamo in attesa di designazione del Giudice e fissazione di prima udienza presidenziale.

A seguito del suddetto licenziamento, il Sig. NERONE avrebbe accettato un impiego occasionale come Pontefice massimo con reddito estremamente ridotto e fortemente condizionato dal sopraggiunto canone di locazione di cui precedentemente non aveva necessità beneficiando dell’immobile occupato con diritto di abitazione a titolo di Imperatore.

Oltre che per i fatti a Lei già noti e di cui La rendiamo edotta con la presente, la circostanza reddituale del nostro Assistito è stata fortemente penalizzata dalle misure di contenimento COVID-19.

L’impiego di Pontefice massimo è stato sospeso in attesa che i templi possano riaprire in sicurezza.

Il Sig. NERONE, dunque, si trova a dover sopravvivere con una rendita da disoccupazione mensile pari ad sesterzi CMMCC con l’obbligazione di mantenimento a favore dei figli oltre al canone di locazione e tutte le spese di bisogno primario condividendo con la coniuge, che provvede in misura maggiore, agli oneri familiari connessi al difficile momento di emergenza.

Si precisa, dunque, come l’indisponibilità economica in cui versa attualmente il Sig. NERONE non sia stata causata dall’emergenza temporanea del COVID-19 ma da giustificati motivi ad essa preesistenti.

L’emergenza sociale è sopraggiunta solo in seguito peggiorando la capacità reddituale dell’obbligato.

A ogni modo, nonostante il sopravvenuto licenziamento del 31 gennaio XX, il Sig. NERONE ha provveduto al mantenimento della figlia per i mesi a seguire con impossibilità per il mese corrente e succesivi finchè le misure di contenimento all’emergenza virus cessino con la ripresa del lavoro.

È volontà ed interesse del Nostro assistito, cui ci uniamo nell’intento, manifestare e chiedere solidarietà a tali circostanze che sicuramente e presto muteranno favorendo un graduale recupero agli oneri dovuti sebbene in misura ridotta e compatibile alla mutata capacità reddituale del Sig. NERONE e di tutti noi.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti,

Advocatus Annafranca COPPOLA Advocatus Vittorio Amedeo MARINELLI

Avv. Annafranca Coppola

La modifica dell’obbligazione di mantenimento in pendenza del Coronavirus

La sopraggiunta pandemia causata dall’insidia causata dal CORONAVIRSU O COVID-19 ha stravolto non solo le abitudini dell’intera umanità ma ha soprattutto esacerbato le problematiche dottrinali e giuridiche attinenti il regime ordinario delle obbligazioni di natura alimentare e di mantenimento.

Il problema investe la generalità delle famiglie già afflitte dalla crisi post-coniugale laddove la stessa childhood adversity ha raggiunto livelli devastanti soprattutto nei paesi occidentali dove il regime dell’affido condiviso e dei tempi paritetici non sempre ha dimostrato di offrire strumenti ad acta idonei a fronteggiare fattori imprevedibili idonei a svuotare di contenuto giuridico i provvedimenti predisposti dall’ordinamento normativo.

È il caso del Coronavirus e dell’assenza di strumenti normativi atti ad introdurre procedimenti giudiziari che non siano i già abusati ricorsi inaudita altera parte ex art. 316 c.c. assolutamente forieri di ulteriori disagi non meno disgreganti l’equilibrio del regime di affido condiviso.

Dalle lacune legislative, non avendo strumenti idonei a fronteggiare l’emergenza provocata dall’indisponibilità involontaria reddituale causata dal Coronavirus, l’avvocato cui si rivolge il genitore non collocatario obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge o ai figli entro e non oltre il 5 di ogni mese, è chiamato ad utilizzare strumenti idonei a trovare una soluzione bonaria della questione che non può e non deve rientrare nel regime dell’inadempimento dell’obbligazione ex artt. 1218 c.c. e ss atteso come la questione attiene ad una materia disciplinata a tutela del destinatario della prestazione oggetto dell’obbligazione.

L’inadempimento dell’obbligazione in materia di mantenimento può essere causato da fattori o cause sopravvenute indipendenti dalla volontà del debitore ma, come per il Coronavirus, la straordinarietà ed imprevedibilità della causa che ha determinato la sospensione dell’attività reddituale del debitore non può estinguere l’obbligazione di mantenimento poiché essa è  destinata a soddisfare un interesse superiore che ne verrebbe incolpevolmente travolto.

In tali termini, il coniuge o il genitore obbligato all’adempimento dell’obbligazione di mantenimento non può ritenersi liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa di forza maggiore e indipendente dalla propria volontà ma dovrà comunque monitorare la circostanza, procedere ad una offerta di misura inferiore a quella dovuta garantendo la sufficienza della propria prestazione con la propria autosufficienza.

In tal senso, sarà interesse dell’obbligato affidarsi ad un legale che interceda nella questione comunicando al creditore la successiva riduzione della prestazione dovuta nella misura e nelle forme che saranno rese possibili.

Naturalmente si tratterà di una circostanza contingente che non dovrà e non potrà giustificare  un procedimento di modifica delle condizioni di mantenimento atteso come l’impossibilità della prestazione sarà solo temporanea.

Diversamente, invece, per l’ipotesi in cui l’obbligato era già nella condizione di impossibilità di corrispondere la prestazione nella misura dovuta come, per esempio, nel caso di subito licenziamento.

A tal fine, avendo già incardinato il procedimento di revisione del mantenimento ex art. 710 c.p.c., nelle more di esso, il ricorrente obbligato ben potrà giustificare la sopravvenuta impossibilità della causa di forza maggiore alla già pregressa impossibilità di corresponsione.

In questo caso si potrà effettivamente parlare di impossibilità oggettiva all’adempimento dell’obbligazione atteso come essa non sia temporanea, occasionale e transitoria ma tale per cui, medio tempore, le condizioni rebus sic stantibus siano mutate prima del coronavirus.

Pertanto, il genitore o coniuge obbligato all’adempimento del mantenimento del figlio o del coniuge, in tempi di coronavirus, dovrà procedere ad un’offerta della prestazione inferiore a quanto dovuto in ragione della transitoria precarietà del proprio reddito garantendo un contributo comunque commisurato alla riduzione subita ed idoneo ad assicurare il diritto al mantenimento dei beneficiari.

www.annafrancacoppola.it

Avvocato Annafranca Coppola

 



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