Assegno di mantenimento e mancata corresponsione da parte dell’ex coniuge

Ho ricevuto la notifica relativa al pagamento di rate non pagate in relazione a un finanziamento e la questione concerne anche il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.
Preciso, infati, di essere divorziata e di non aver mai ricevuto l’assegno di mantenimento posti a carico del mio ex coniuge.
Rispetto al detto finanziamento, invece, il mio ex marito era garante e si era impegnato nei confronti della finanziaria a corrispondere il rimanente.
I fatti corrispondono a circa 10 anni fa.
Rischio un pignoramento?

Gentile Amica,

dalla Sua richiesta di consulenza vengono indicati dati relativamente limitati in ordine alla sua posizione.

Tuttavia, proverò lo stesso a risponderLe.

Nell’immediato, a fronte della notifica di avviso/intimazione di pagamento ha la possibilità, sussistendone i presupposti, di impugnare e presentare opposizione avverso la stessa indicando, nel merito, le motivazioni che ritiene fondare la detta opposizione: quanto al merito, per esempio, l’avvenuto pagamento non formalizzato o, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione dei diritti di credito vantati nella pretesa creditizia.

Infine -e soprattutto- far valere la funzione del garante.

In tal contesto, naturalmente, dal contratto sottoscritto risultano i riferimenti; quanto alla forma e alla regolarità della notifica occorre verificare se sussistono vizi di forma.

Relativamente al riferimento “si impegnava a versare”, la risposta varia a seconda del titolo in forza del quale il suo ex coniuge assumeva tale obbligo.

Nell’ipotesi in cui fosse stato fatto riferimento a contenuto della sentenza di divorzio, ovvero se il suo ex coniuge assumeva tale impegno con la sentenza di divorzio, essa costituisce titolo per far valere lo stesso obbligo. In tal caso si procede attraverso la notifica del precetto al suo ex marito con l’intimazione a dar esecuzione all’obbligo assunto con la sentenza.

All’esito, qualora il precetto così notificato sia rimasto privo di effetti, si procede con il processo esecutivo dell’obbligo di fare.

Diversamente, se non sussiste tale obbligo giudiziario, occorre procedere con l’impugnazione dell’avviso di pagamento e poi far valere nei confronti del garante i suoi diritti di credito tentando un’azione di con rivalsa.

Per quanto riguarda i suoi diritti di credito derivanti dal mancato mantenimento del quale il suo ex marito era obbligato, deduco si tratti del mantenimento dei suoi figli. Diversamente, trattandosi dei suoi diritti, si tratterebbe dell’assegno di divorzio ma non è meglio specificato, quindi la mia è una deduzione.

Per il recupero del credito, in entrambi i casi, il diritto si prescrive in 5 anni.

Per il recupero del credito, può procedere avvalendosi della sentenza di divorzio. Essa costituisce titolo per l’azione esecutiva da introdursi mediante notifica del precetto.

Avv. Annafranca Coppola

www.annafrancacoppola.it

Avvocato Annafranca Coppola



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