- 10 Aprile 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia, Notizie

Cosa fare nel caso in cui la separazione sia di fatto ma i genitori non siano ancora andati in Tribunale a formalizzare la situazione? Il genitore non affidatario, può andare a prendere il figlio?
Cosa succede quando manchi, in altre parole, un provvedimento del Giudice?
Nessuna chiara indicazione e i genitori continuano a rimanere incerti sul da fare tra sentenze, ancora una volta, discordanti tra loro: Milano dice una cosa, Bari un’altra. Il tutto con buona pace della scritta: “La Legge è uguale per tutti” che campeggia in tutte le aule di Tribunale.
Nondimeno, il richiamo all’articolo 3 della Costituzione per la quale non si possono porre in essere discriminazioni tra cittadini, a seconda delle condizioni personali e sociali appare subito pertinente. Non dimentichiamoci, infatti, che anche i bambini sono portatori di diritti.
In assenza di equiparazione tra situazioni simili, di fatto, il figlio di genitore ufficialmente separato è, invece, “privilegiato”, per così dire, rispetto al figlio del separato solo di fatto.
In questo caso, a meno che non si sia barese e sperando per il resto dei pugliesi prevalga il buon senso, il figlio del genitore la cui separazione sia stata omologata dal Tribunale potrà vedere il padre mentre quello la cui separazione non è stata omologata, no.
Il che è, chiaramente, inaccettabile.
Noi, prima ancora che arrivassero dichiarazioni ufficiali che hanno confermato la nostra tesi, già c’eravamo sbilanciati affermando come il dovere, piuttosto che il diritto, alla bigenitorialità, dovesse essere preminente a qualsiasi altra considerazione. Compresa quella del Coronavirus.
Con buona pace del Tribunale di Bari, rimaniamo ancora della stessa idea.
Cosa fare, allora, nel caso in cui la separazione sia di fatto ma i genitori non siano ancora andati in Tribunale a formalizzare la situazione?
Nel caso di specie, riteniamo che, trattandosi di una separazione di fatto, sarebbe necessario per prima cosa formalizzare la stessa con la predisposizione di un accordo tra le parti che dia atto della situazione e che possa essere esibito alle Forze dell’ordine nel caso di controllo.
Serve, in altre parole, un atto scritto riproducente quella che potrebbe essere quanto sarà poi omologato dal Giudice.
E’ necessario scrivere una sorta di regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso ognuno dei due genitori, analoga a quella susseguente a un provvedimento del Giudice.
Anche se manca il provvedimento del Giudice, non è che la separazione non esista. E’ un po’ la stessa situazione che si ha nel caso dell’indios che vive dentro l’amazzonia senza la carta d’identità. Non è che perché non ha la carta d’identità, l’indios non esiste!
In questo caso allora come già in effetti precisato anche dal governo, bisogna far riferimento al buon senso che a quanto pare in diverse aree del Paese è inesistente quindi occorre un accordo scritto tra genitori nel quale individuare in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne.
Questo accordo sarebbe meglio fosse formalizzato tramite scambio tra legali dei coniugi, secondo noi, sarebbe opportuno fosse inviato, per conoscenza, sempre tramite PEC, alla stazione dei carabinieri dei luoghi di residenza o dimora dei genitori. Forse inviarlo alla prefettura e, perché no? anche al tribunale, sarebbe certamente utile.
Tutte comunicazioni che possono essere prodotte ed esibite al momento del controllo e anche successivamente, nel caso in cui sia necessario ricorrere avverso alla sanzione.
Il nostro studio è naturalmente a disposizione per supportarVi nella scritturazione della detta bozza di accordo nonché per l’invio ai vari Enti sopra indicati
www.annafrancacoppola.it
Hai bisogno di una consulenza?
Contattami per una prima consulenza senza nessun impegno!