- 15 Aprile 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia

Buongiorno, avvocato sono una signora di 86 anni, ho accolto in casa una figlia separata dal marito. Credevo di fare cosa buona ma da allora mia vita è un inferno: ho chiamato la polizia più di una volta e le forze dell’ordine mi hanno consigliato di rivolgermi ad un avvocato per chiedere allontanamento della figlia molesta.
Grazie per una Sua risposta
Gentile Signora,
con gran dispiacere umano entro nella Sua dolorosa sofferenza personale cui, dal punto di vista giuridico-civilistico si connotano gli estremi fondanti un caso di “abusi domestici“.
per meglio spiegarLe, la Legge 4 aprile 2001 n. 154 -Misure contro la violenza nelle relazioni familiari- ha introdotto nell’ordinamento giuridico civilistico degli specifici ed appositi strumenti di protezione contro gli abusi familiari, ovvero gli Ordini di Protezione contro gli abusi familiari disciplinati dagli artt. 342 bis e 342 ter c.c.
La particolarità di questi strumenti consente di intervenire sul piano civilistico e non a livello penale. Questo significa che, qualora si proceda ricorrendo in Tribunale per ottenere una misura di protezione – decreto- ex art. 342 ter- la persona contro la quale si chiede protezione non sarà sottoposta ad un processo penale e non subirà una misura cautelativa penale ex art. 282-bis c.p.p. contestualmente introdotta dalla richiamata L. n. 154/2001.
Sul piano civilistico, pertanto, l’art. 342 bis c.c. -come modificato dalla L. 3042/2003 – indica i presupposti oggettivi e soggettivi per l’emissione degli ordini di protezione prescrivendo «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale alla libertà dell’altro coniuge o di altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all’art. 342 ter». ovvero:
- la cessazione della condotta pregiudizievole e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’istante, di lavoro, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Senza entrare nello specifico ulteriore, a tutela contro gli abusi domestici e familiari, lo strumento civilistico, di cui agli artt. 342 bis e ter c.c., opera indipendentemente e può anche sovrapporsi alle misure cautelari penali ex artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.
Nel suo caso, è possibile presentare un ricorso urgente in Tribunale e, anche in questo particolare momento in cui gli uffici giudiziari sono fermi, si chiede inaudita altera parte (cioè senza convocare sua figlia) un provvedimento urgente, quello che poi noi valuteremo più idonee e che il giudice valuterà a suo tempo.
Questo Le consentirà di allontanare sua figlia per un periodo che possiamo valutare insieme senza attivare un procedimento penale poichè questi strumenti agiscono indipendentemente se il fatto, condotta commissiva omissiva, costituisca o meno reato. Intanto Lei si tutela.
Pertanto, è necessario che Lei come donna e come madre valuti la necessità di difendersi utilmente contro i pregiudizi alla Sua salute, all’integrità fisica e morale ed alla Sua libertà personale quale massima espressione del “bene” tutelato dall’Ordinamento.
per ogni chiarimento, non esiti a contattarmi:
Avv. Annafranca Coppola
333/8649592
www.annafrancacoppola.it
Hai bisogno di una consulenza?
Contattami per una prima consulenza senza nessun impegno!