FORO DEL CONSUMATORE

Esistono delle precise norme in favore del consumatore. PEr esempio, quella riguardante il foro. Siamo chiaramente ben disposti ad assisterVi in questa materia.

Riproduciamo parte di uno nostro atto.

Avvocato Vittorio A. Marinelli

N VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA TERRITORIALE
E L’ERRATA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI ROMA
68 In ordine al Giudice territorialmente competente a risolvere la presente controversia, occorre premettere come la Dott.ssa XXXXX, nella sua veste di consumatrice, abbia inteso eleggere il proprio domicilio presso lo Studio dello scrivente procuratore, sito in Roma, come da procura allegata.
Per l’effetto, la stessa ha intrapreso la presente controversia, innanzi il Giudice di Roma ex art. 66 bis del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), così come anche interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione Corte di Cassazione, Sez. III, 26 Aprile 2010, n. 9922.
Sennonché, incredibilmente, il Giudice di Roma, indotto in palese errore in seguito all’infondata quanto avente la parvenza dell’attendibilità, eccezione di controparte, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore di codesto Giudice adito, con evidente sfavore della parte debole del contratto, nel caso di specie Sig.ra XXXXX, che quindi si vedeva costretta a introdurre nuovamente la causa presso codesto Giudice, con ulteriore esborso economico.
Sicché, la decisione del Giudice di Roma risulta particolarmente grave, anche in considerazione del fatto che la normativa di riferimento è chiara e non consente alcun tipo di interpretazione, se non quella strettamente e puramente letterale.
FORO DEL CONSUMATORE
In particolare, nel Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del Consumo”), in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l’art. 33, comma 2, lett. u), nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha, di fatto, introdotto il cd. “foro del consumatore”;
Per le controversie civili aventi ad oggetto contratti tra consumatori e professionisti, quindi, per precisa scelta del Legislatore, la sede del foro competente può essere quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore;
PROVINCIA DI BOLZANO
Questa facoltà in favore del consumatore risulta molto importante soprattutto per un Provincia quale quella di Bolzano, confinante con quella di Trento e con il Tirolo e nella quale gli altoatesini di cultura tedesca costituiscono il 69% della popolazione;
Per esempio, un consumatore altoatesino di cultura italiana e residente a Caldaro sulla Strada del Vino Kaltern an der Weinstraße (BZ), per una controversia di tipo consumeristico, potrebbe rivolgersi a un legale di Amblar (TN) di cultura italiana preferendo non avere difficoltà con la lingua così come un consumatore trentino di cultura tedesca di Fonda (TN), allo stesso modo, potrebbe rivolgersi a un legale di Bolzano (BZ), a soli 15 km di distanza, avente la stessa lingua madre;
Entrambi i professionisti dell’esempio, chiaramente, potendo scegliere, opteranno per i fori a loro più prossimi, al fine di ridurre le spese;
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Non solo: la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 6 settembre 2012 (C-190/11), ha statuito che il foro del consumatore può essere applicato anche nel caso in cui un consumatore europeo acquisti un bene in un paese dell’Unione diverso da quello di sua residenza;
Quindi, proseguendo nell’esempio, un consumatore di Fleres-Pflersch, nel comune di Brennero-Brenner, può fare acquisti a Gries am Brenner (AUSTRIA) e, nel caso di insorte problematiche, può citare il professionista austriaco innanzi al Giudice di Pace italiano di Vipiteno in quanto il foro del consumatore discendente dal domicilio elettivo, prevale su quello del convenuto;
Per domicilio elettivo, si intende solo e soltanto il frutto dell’elezione di domicilio disciplinata dall’art. 47 c.c., a mente del quale si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari;
L’elezione di domicilio speciale, quindi, si riferisce a determinati atti o affari di una persona, dura per la sola durata del compimento dell’atto o dell’affare e va scelta espressamente;
In questa facoltà riconosciuta dal Legislatore in favore del Consumatore, rientra la di chi, come la Sig.ra XXXXX oppure il consumatore di Fleres-Pflersch, elegga domicilio presso l’avvocato difensore di sua libera scelta a fronte della quale il professionista può solo sottostare;
Alla luce di questi esempi, la ratio della norma siffatta a tutela dei consumatori appare di tutta evidenza e l’eccezione di controparte dà conto proprio della necessità, al contrario, di questa forma di tutela;
SBILANCIAMENTO
Ontologicamente, il rapporto tra consumatore e professionista è sbilanciato: in assenza di una norma siffatta, una Società potrebbe, a proprio piacimento, scegliere oltre che gli avvocati che vuole scegliere soprattutto, il foro a lei più congeniale, il cd. forum shopping, imponendo al contrario al consumatore, il più delle volte un lavoratore che vive del proprio stipendio, delle spese non solo superflue ma tali da rendere impossibile l’acceso alla giustizia, risultando il costo di questa superiore al “vantaggio” susseguente;
Proprio per evitare questo rischio di squilibrio, oggi quanto mai evidente, il legislatore, con una norma soprattutto di civiltà giuridica, ha modificato il nostro ordinamento prevedendo in favore del consumatore la comprensibile possibilità di ottenere tutela presso il foro risultante più economicamente vantaggioso e non quello più vantaggioso per la controparte;
La decisione del Giudice di Pace di Roma, si appalesa pertanto ingiusta alla luce delle chiare scelte legislative in favore del consumatore;
Queste ultime sono il frutto di un lungo percorso che prende le mosse dall’art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994), che diede con colpevole ritardo, attuazione alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, introducendo nel titolo II del libro quarto del codice civile il capo XIV-bis dedicato ai contratti del consumatore;
Il decreto legislativo 6 novembre 2005 n. 206, più noto come codice del consumo, in vigore dal 23 ottobre 2005, ha, poi, riunito tutta la legislazione in materia di tutela del consumatore, modificando, tra l’altro, l’articolo 1469 bis e c.c. e abrogando l’appena richiamato capo XIV-bis dedicato ai contratti del consumatore;
Il Codice del Consumo ha previsto che le disposizioni codicistiche si applicassero ai Corte di Giustizia Europea, con sentenza 6 settembre 2012 (C-190/11) in via residuale, ove non drogate dal codice del consumo od altre disposizioni più favorevoli per il consumatore;
Nei giudizi tra consumatore e professionista, la disposizione originariamente dettata dall’art. 1469 bis, comma terzo, 19 c.c. e, successivamente, trasfusa nell’art. 33, lettera u, del Codice del Consumo va interpretata soltanto nel senso che il legislatore ha stabilito una competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatorie la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di rito;
DOMICILIO
Il domicilio è una situazione di diritto e dipende sia dall’intenzione del domiciliatario di fissare in un luogo -anche diverso da quello nel quale si risieda, come ad esempio, lo studio legale del proprio avvocato- la sede stabile e principale di un determinato atto o affare, sia dalla presenza effettiva nel luogo di domiciliazione proprio di quel determinato affare o interesse della persona;
Trattasi di domicilio eletto che al pari della residenza effettiva è da considerarsi, a tutti gli effetti, foro del consumatore, in considerazione proprio del favorevole accordato dal Legislatore a tale categoria, ritenuta più debole e vulnerabile rispetto al professionista;
Sicché, la pronuncia del Giudice di Pace di Roma è assolutamente errata in diritto: ciò, non solo riguardo al dettato della legge e, in particolare, a quanto disposto dall’art. 66 bis del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 –c.d. Codice del Consumo, per cui
“Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”,
ma anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto;
GIURISPRUDENZA
Sul punto, soprassedendo sulle varie e mai contestate più datate sentenze:
– Trib. di Roma sez. III, sentenza 20.10.1999;
– Cass. 28 agosto 2001, n. 11282;
– Trib. Firenze, 10 dicembre 2002;
-Cass. Sez. Unite 1° ottobre 2003, n. 14669;
– Cass. 28 novembre 2003 n. 18290;
– Trib. Palermo, 20 febbraio 2004;
– Cass. n. 8980 del 2005;
– Trib. Avellino, 20 giugno 2005, n. 854;
– Cass., ordinanza n. 13642 depositata il 13 giugno 2006;
è possibile menzionare la pronuncia della Suprema Corte n.16802/17, pubblicata in data 28/02/2017, che ha espresso il seguente principio di diritto:
“Il domicilio elettivo contrattuale del consumatore, ai sensi dell’art. 33, 2º comma, lett. u), d.leg. 6 settembre 2005 n. 206, costituisce al pari della residenza foro inderogabile del consumatore, cosicché in presenza di elezione di domicilio contrattuale sussiste alternatività tra i due fori”.
Peraltro, la motivazione appare chiara ed evidente agli occhi della stessa Corte:
“La disgiuntiva “o” implica evidentemente un’alternatività, per cui entrambi quei fori sono fori del consumatore, inderogabili e tali da vincere la previsione dei fori di cui all’art. 20 c.p.c. (v. sul punto l’ordinanza 7 maggio 2011, n. 10832, confermata dalla più recente ordinanza 12 gennaio 2015, n. 181)”.
Si rammenta infatti, che secondo quanto disposto dal citato Codice (art. 33, comma secondo, lett.u), sono da considerarsi vessatorie le condizioni contrattuali, previste dal professionista in moduli e formulari, che stabiliscono
“come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Alla luce di quanto sopra esposto il Giudice di Bressanone nell’accogliere la domanda attorea, dovrà tenere conto anche l’ingiusto esborso economico a titolo di Contributo Unificato e marche da bollo, sostenuto dalla Sig.ra XXXXX per intraprendere, nuovamente, in questa sede il presente giudizio, a causa dell’errata dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Roma, così come eccepito dalla convenuta;



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