alienazione tutela del minore

Alienazione e tutela del minore: valutazioni codicistiche, dottrinali e procedurali

 

 

Dal punto di vista del diritto sostanziale, superata la fase dell’apertura della tutela, quindi della rappresentanza dei minori (tutore), delle formalità relative all’accettazione ed acquisto dell’eredità iure hereditario, con obbligo di beneficio d’inventario, si entra nella disciplina concreta ex art. 320 co.3 c.c., quindi dei doveri e delle funzioni rappresentative e amministrative del patrimonio del minore: ai genitori-tutori, madre/padre hanno la rappresentanza legale del minore nonché l’amministrazione del patrimonio, in questo caso, ereditato dai minori.

In generale, come regola costante, è prevista la realizzazione congiuntiva dei genitori per il compimento degli atti civili inerenti al patrimonio del minore: quindi congiuntiva con entrambi i genitori, escluso taluni atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti dal genitore-tutore anche disgiuntamente.

La rappresentanza legale (congiunta e anche disgiunta per entrambi genitori) attiene alla cura degli interessi del minore, dei rapporti personali ed anche patrimoniali.

Solitamente attiene atti di ordinaria amministrazione: atto di ordinaria amministrazione è ogni atto diretto a conservare, come già detto, l’integrità e lo stato persistente del patrimonio , es. dare in locazione l’immobile ereditato.

L’amministrazione è attività diretta allo scopo di ricavare una ragionevole utilità dagli elementi che compongono il patrimonio senza che ne venga diminuito il valore complessivo sostanziale.

Ordunque, ciò ci riporta direttamente all’art. 320 co. 3 c.c. i genitori non possono alienare……i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo , anche a causa di morte……….se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

Premesso che l’autorizzazione del GT, come abbiamo capito nel vostro caso, deve precedere necessariamente l’atto di alienazione, a pena di annullabilità dell’atto, ribadisco come per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è richiesta la necessità o utilità evidente dei figli monori di cui al co. 3 dell’art. 320 c.c. poiché l’alienazione dell’immobile incide in maniera sostanziale sulla struttura e sulla consistenza del patrimonio ereditato.

Ad esempio alienare un immobile significa incidere in maniera consistente sul patrimonio ereditato dai minori e, per procedere in tal senso, occorre manifestare al Giudice Tutelare una necessità o utilità evidente dei minori.

Per cui; nella memoria da presentare ai fini dell’autorizzazione del G.T. è necessario che l’avvocato indichi la motivazione della necessità o utilità per i minori di procedere alla vendita.

La motivazione deve escludere un pregiudizio, un pericolo, uno svantaggio per i minori. Ma rappresentare solo un vantaggio, un maggiore interesse che potrebbe essere, per esempio il deperimento dell’immobile, l’inutilizzabilità dello stesso e le spese che il mantenimento ne comporta o altra specifica motivazione.

 

 

Avvocato Annafranca Coppola



Hai bisogno di una consulenza?

Contattami per una prima consulenza senza nessun impegno!