Danni da contagio

Il nostro studio si sta occupando di danni da contagio da COVID-19.


Già in passato ha seguito casi similari, per esempio, in tema di legionella.


Siamo, quindi, in grado di fornirVi consulenza e assistenza qualificata.
Contattateci per una prima consulenza orientativa.


Riproduciamo una lettera di richiesta di risarcimento danni per conto del nostra Assistito, l’Imperatore Marco Aurelio, morto, poi, di peste.

Avvocato Vittorio A. Marinelli

Roma, 6 febbraio 2020


Ns. rif.: vam 10/11
(da citare nella risposta)


INVIATA VIA PEC SPETT.LE s.r.l.
ALESSANDRO MAGNO TOUR

Sig. MARCO AURELIO / ANABASI s.r.l. + 1 – Contagio legionella presso HOTEL COLONNA INFAME – lesioni colpose – omissioni- risarcimento danni – N. sinistro SÒLA: 208887 – polizza n. 123456/S – contraente: ALESSANDRO MAGNO TOUR s.r.l. unipersonale

Si è rivolto presso il mio studio il Sig. MARCO AURELIO per avere tutela in ordine alle conseguenze riportate in seguito al contagio del batterio legionella dallo stesso subito.

Riferisce, in particolare, il mio Assistito – circostanze peraltro già comuncateVi – che in seguito alla prenotazione n 123451 del 2 giugno 2019 della Spett.le ALESSANDRO MAGNO TOUR s.r.l., il 22 luglio 2018 il Sig MARCO AURELIO si recava unitamente alla convivente more uxorio, Sig.ra FAUSTINA MINORE, e ai due nipoti minori, COMMODO e ADRIANO, presso la struttura Alberghiera COLONNA INFAME Hotel Village, di proprietà della Spett.le BITINIA s.r.l., al fine di trascorrere due settimane in villeggiatura balneare.

Tuttavia, a partire dal 30 luglio 2019, il mio Assistito iniziava a manifestare un malessere generale in contrasto con l’ipotetico benessere che dovrebbe susseguire a un periodo di ferie e, in particolare, accusava un affaticamento con presenza di febbre.

Nei giorni successivi tale malessere era soggetto a un aggravamento e si manifestava via via in modo più persistente senza che antipiretici e antibiotici avessero alcun effetto.

Di conseguenza, in anticipo rispetto alla data originariamente fissata del 5 agosto, il 2 agosto 2019 il Sig. MARCO AURELIO, comprensibilmente preoccupato per la propria salute, decideva di anticipare il rientro, raggiungeva, quindi, l’aeroporto più vicino alla struttura e, una volta giunto a Roma, era ricoverato d’urgenza lo stesso giorno presso la locale Azienda ospedaliera Giove Capitolino e, in particolare, nel reparto Pneumologia.

Presso tale nosocomio, era diagnosticata dai sanitari la riferita Polmonite da Legionella, che comportava l’immediata attivazione dell’ufficio di competenza per le malattie epidemiologiche di Roma, sito in Via Bardanzellu, che provvedeva ad allertare la ASL di competenza in BITINIA per segnalare quanto accaduto ed evitare il temuto contagio in danno di altri soggetti.

Si presume come detto Ente abbia effettuato i necessari campionamenti presso il detto Hotel: la tempistica di incubazione e di contagio corrisponde, invero, al periodo di permanenza presso la predetta struttura alberghiera, così come previsto dalle Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2005).

Tali campionamenti sono atti ad accertare la contaminazione dell’impianto idrico in quanto le cariche di Legionella pneumophila sono solite essere rinvenute nelle doccie, nei lavabi, negli impianti idrici soprattutto dell’acqua calda e negli impianti di aria condizionata, in assenza di manutenzione periodica e di prevenzione relativa a contrastare la colonizzazione degli impianti.

A tale proposito, è, infatti, opportuno ricordare come siano anche previsti opportuni protocolli finalizzati al procedere a interventi periodici di decalcificazione dei rubinetti e delle docce, alla sostituzione delle guarnizioni, allo svuotamento e la disinfestazione dei serbatoi dell’acqua (v. Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali su G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005 prevedente altresì la predisposizione del registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione).

A seguito della riferita positività, sono stati poi prescritti al mio Assistito numerosi altri accertamenti, l’attivazione di precisi protocolli di profilassi e la somministrazione di alcuni pesanti farmaci.

A tutt’oggi, il Sig. MARCO AURELIO e anche i propri parenti, devono essere costantemente monitorati.

Per l’effetto, il mio Assistito, in seguito a tale episodio, manifesta tutt’ora frequenti stati di insonnia, si rivela talvolta molto nervoso e agitato, temendo di continuo per la propria salute ed in alcune circostanze, a detta dei familiari, è risultato essere emotivamente instabile. Tutti stati riconducibili sia all’assunzione dei detti farmaci che al contagio subito.

Si aggiunga come la vita quotidiana del nucleo familiare e delle persone che lo circondano, è cambiata in modo notevole, con la costrizione per la convivente more uxorio, i figli e i nipoti di affrontare e gestire una situazione traumatica, determinando con ciò uno stato di shock.

La vita del contagiato di tali malattire e come facilmente intuibile, infatti, è continuamente a rischio, perchè c’è sempre il timore che la malattia si possa manifestare nuovamente anche con estrema virulenza e tale condizione è vissuta dal Sig. MARCO AURELIO con grande stress, a tal punto che, temendo di poterli contagiare, si è rifiutato numerose volte di vedere sia i figli che, soprattutto, i nipoti.

Si osserva, a tale proposito, che in giurisprudenza è pacifica la possibilità di ricondurre la causa di un’alterazione comportamentale a un trauma o turbamento, intendendosi per tale, quell’emozione troppo intensa per essere assimilata, dominata e neutralizzata dall’io.

Quale, per esempio, l’emozione susseguente alla brutalità della conoscenza di un quid relativo alla propria sfera clinica e a quella di un congiunto, in una situazione di fragilità emotiva connesa all’età anagrafica del soggetto.

Le reazioni e la fragilità del destinatario di un messaggio o di un danneggiato, invero, variano di fronte allo steso evento cambiando in funzione sia del carattere sia della personalità che della storia personale e contingente del soggetto.

Non a caso, si parla di“personalizzazione del danno” intendendosi per questa, di una precisa categoria ed esigenza di procedere anche interpretando, senza arrivare a forzarlo, il dato probatorio attraverso lo strumento tecnico giuridico della presunzione.

In esso, rileva certamente anche la cosiddetta risilienza, ossia la capacità del soggetto passivo di reagire agli stress e alle situazioni negative in generale, che varia ovviamente da persona a persona; la dottrina afferma come “non tutti i soggetti hanno, infatti, le stesse reazioni alla stessa resistente di fronte ad avvenimenti psico-stressanti; alcuni individui riescono a sopportare superare senza traumi permanenti situazioni critiche anche di intensa sofferenza, mentre altri risentono negativamente di tali situazioni che, in qualche caso, si ha l’insorgere nel soggetto sottoposto a stress di uno stato di vera e propria malattia”.

Anche il turbamento o trauma, infatti, si può somatizzare per divenire danno biologico, quale danno psichico, qualora si sviluppi una sofferenza tale da trasformarsi in patologia, accertabile clinicamente e casualmente collegata ad un evento.

All’uopo, è opportuno rammentare come “si risponde di un danno quando il proprio comportamento ha contribuito a determinarlo, ne è stata una concausa”. “…Ciò non attenua la responsabilità del soggetto che è tenuto a risarcire l’intero danno anche se ha solo contribuito a provocarlo”.

Ciò premesso, si osserva come la positività del Sig. MARCO AURELIO al bacillo della legionella è “eziologicamente” ricollegabile al periodo di villeggiatura presso la predetta struttura alberghiera, luogo di incubazione oltre ogni ragionevole dubbio.

Occorre evidenziare come, da parte della struttura alberghiera citata, vi sia stata una condotta prettamente omissiva, nella specie una insufficienza delle misure atte ad evitare il rischio di insorgenza del detto bacillo e del successivo contagio.

L’insoregenza della malattia, infatti, prova come siano stati sottovalutati i controlli all’interno della struttura e in tutti quei luoghi considerati a rischio, per forza di cose non costantemente monitorati e sottoposti a efficace profilassi.

Sussiste, pertanto, apprezzabile sussistenza del nesso causale tra la pretesa condotta negligente e la produzione dell’evento. Sembra quindi evidenziarsi, con apprezzabile grado di certezza, la sussistenza di elementi di responsabilità professionale a carico della gestione e la proprietà della detta struttura alberghiera.

I danni cagionati, infatti, sono riconducibili casualmente ed inequivocabilmente alla condotta negligente summenzionata. Sui soggetti responsabili della struttura alberghiera, incombe, infatti, anche il compito di controllo e vigilanza sul bene sottoposto al loro controllo e il conseguente obbligo di agire a tutela della salute.

Non appare superfluo osservare come, mutuando la delineazione giuridica da quanto avviene in ambito ospedaliero, anche la relazione che si instaura tra una struttura alberghiera e l’ospite della stessa da luogo a un rapporto di tipo contrattuale, quand’anche fondato sul solo contatto sociale, sicché, in base alla regola prevista dall’art. 1218 c.c., l’ospite ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento e non, invece, la colpa -nè tanto meno la sua gravità – da parte della struttura, mentre spetta alla controparte la dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento (V. in materia ospedaliera e in relazione a contagio: Corte d’Appello Perugia, 28 ottobre 2004).

Per questi motivi, stante la concomitante, solidale e indivisibile responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale ex artt. 1176, 1218, 2043, 2049, 2051, 2055 e 2232 c.c. nonché ex art. 590 c.p., dei destinatari nonché, ai sensi di polizza e di Legge, dell’assicuratore, Vi invito entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, diretti ed indiretti, subiti e subendi, occorsi al Sig. MARCO AURELIO in occasione dell’evento de quo, nonché al risacimento del danno subito dal nucleo genitoriale e parentale, da intendersi quale danno riflesso, negli stessi termini sopra precisati.

In difetto, i miei Assistiti saranno costretti, loro malgrado, mio tramite, ad adire l’Autorità Giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti.

Nei prossimi giorni sarà, inoltre, incaricato un noto infettivologo con l’incarico di accertare e precisare la situazione determinatasi. Se è Vostra intenzione partecipare alle dette operazioni peritali, dovrete comunicare tale volontà allo scrivente studio in modo tale da consentire detta partecipazione.

In attesa di un sollecito riscontro, è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti.

(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)



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