- 11 Giugno 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto dei consumatori, Notizie

Il Governo ha imposto al Consumatore il voucher al posto del viaggio. Non è detto, però, che debba accettare. Rivolgetevi al nostro studio per un esame della questione.
Riproduciamo, intanto, una lettera di contestazione dalla quale trarre utili spunti
Avvocato Vittorio A. Marinelli
Roma, 11 Giugno 2020
Rif. vam/34
Da citare nella risposta
INOLTRATA A MEZZO PEC SPETT.LE ALBERGO OSTELLO
ROME S.R.L.
VIA ROMOLO, 1
00185 ROMA RM
PEC: ALBERGOOSTELLOrome@legalmail.it
E, p.c. SPETT.LE ALBERGO HEAD OFFICE
ALBERGO OSTELLOs Ltd.
@ALBERGO.com
E, p.c. SPETT.LE A.G.C.M.O.
AUTORITA’ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
PEC:
denunce_ugsv@cert.agcom.it
E, p.c. SPETT.LE E.N.I.T.
VIA MARGHERA 2/6
00185 ROMA RM
Mail:
presidenza@enit.it
E, p.c. SPETT.LE TURISTI PER CASO
PROPRIA SEDE
Mail:
redazione@turistipercaso
E, p.c. EGR. SIG. MUZIO SCEVOLA
REGIONAL KEY ACCOUNT MANAGER
VIA ROMOLO, 1
00100 ROMA RM
Mail:
muzio.scevola@ALBERGO.com
SCUOLA SCANDINAVA / ALBERGO ITALY – risoluzione contratto ex art. 1463 cod. civ. – emergenza Coronavirus
Ricevo incarico dal SCUOLA SCANDINAVA di provvedere a quanto necessario per il recupero di quanto dallo stesso corrisposto a titolo di prenotazione per il servizio dalla Vs. Spett.le Struttura, protocollato con il numero 123456, in relazione a un pernottamento per i giorni dal 30 aprile 2020 al 03 maggio 2020.
Riferisce, in particolare, il Prof. Giulio Cesare, nella sua veste di Responsabile della suddetta scuola, come lo stesso, il 21 ottobre 2019, procedeva a effettuare la suddetta prenotazione avente a oggetto
5x doppie per i professori
8x dormitori da 6 + 5x quadruple per le 50 ragazze
2x quadruple + 7x triple per i 50 ragazzi
ospitati presso il Vs Spett.le Ostello di design di Roma, sito in Via ROMOLO 1.
Tuttavia, come a Voi nondimeno ben noto, lo stesso, a mezzo di comunicazione 17 aprile 2020 e in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, per la quale il Governo italiano, così come peraltro successivamente i suoi omologhi di altre nazioni, assumeva le misure straordinarie per il contenimento della diffusione del Covid-19, fosse costretto, suo malgrado, a risolvere la medesima prenotazione.
Invero, circostanze anche queste a Voi ben note in quanto riprodotte all’interno della richiesta compilata, all’interno della quale era significato come,
“con ordinanza contingibile e urgente emanata dal Ministro della salute il 21 febbraio 2020 e con successivo decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state imposte severe restrizioni a determinate aree del Paese, oltre ad essere stata raccomandata la massima cautela e l’adozione delle migliori misure precauzionali per non favorire la diffusione dell’epidemia”;
nella missiva, era altresì ricordato come:
“con D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo, l’intera Italia è stata dichiarata zona protetta e, pertanto, su tutto il territorio nazionale sono vietati spostamenti ingiustificati.”
Del tutto corrette risultavano le conseguenze prospettate per le quali, in modo, peraltro, del tutto logico, per i motivi di cui dopo, si puntualizzava che:
“… il contratto sottoscritto con Voi deve ritenersi risolto ex art. 1463 cod. civ., in quanto la prestazione dedotta è ineseguibile per via dei summenzionati precetti normativi,
per cui si chiedeva
“… la risoluzione del contratto sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 cod. civ.
Aggiungendo come:
“Ci si ritiene pertanto liberi da qualsiasi obbligo e si chiede altresì la restituzione di quanto sinora già versato”.
Confidando nella fondatezza della propria richiesta, il Prof. Giulio Cesare aveva altresì modo di richiamare le questioni di ragionevolezza sottostanti alla stessa, trattandosi della prenotazione di un gruppo e non di un singolo consumatore per cui la proposta di spostare il viaggio entro il 31 dicembre, risultava essere, allo stato, possibilità pressoché impossibile da percorrere dovendo mettere d’accordo più di 110 persone.
Non perdeva occasione, inoltre, di rappresentare motivazioni di customer satisfation, trattandosi di un gruppo che era già stato cliente di strutture del Vs. organismo, e che avrebbero dovuto indurVi ad accettare quanto richiesto.
Come, invero, il 15 aprile 2020, l’efficiente addetta alla Reservations & Groups Executive, aveva modo di anticipare.
Persuaso e soddisfatto del buon esito della richiesta, tuttavia, con successiva comunicazione del 17 aprile 2020, il key account manager per l’Italia di ALBERGO, in assenza di qualsiasi logica e dando la sconsolante sensazione di non aver minimamente compreso quanto rappresentato, chiedeva di contattare lo stesso al fine dell’emissione di un voucher anziché procedere all’emissione di un voucher di pari importo.
Pazientemente, il Prof. Giulio Cesare spiegava come trattarsi di una gita scolastica in relazione alla quale, aveva modo di aggiungere, parte degli studenti, avrebbe terminato il liceo quest’anno per cui del tutto improponibile risultava la possibilità di posticipare la detta gita scolastica.
Le dette esplicitazioni, che avrebbero dovuto indurre il ricevente a procedere a una personalizzazione della questione, anche al fine di non perdere un così eccellente cliente, rimanevano del tutto frustrate in quanto, forte di un parere del tutto inidoneo al caso specifico, rilasciato dai legali della FEDERALBERGHI, il predetto Key account manager per l’Italia di ALBERGO reiterava l’imposizione del voucher.
L’oltremodo paziente Prof. Giulio Cesare, con mail 16 maggio 2020, esplicitava in modo del tutto condivisibile le motivazioni, anche legislative, tali da far ritenere del tutto infondato il Vs. rifiuto, riportando quanto ritenuto da un’Associazione dei consumatori di importanza nazionale.
Tuttavia, questa mail rimaneva priva di riscontro per cui, solo alla richiesta di riscontro a mezzo mail del 26 maggio u.s., si dava riscontro alla stessa persistendo nella propria posizione e rendendo gioco forza obbligato il presente intervento.
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Come già correttamente rilevato nelle precedenti conversazioni via mail intercorse, dal momento che la maggior parte degli alunni che hanno già versato la somma finisce il percorso scolastico quest’anno, non ha alcun senso un voucher generalizzato per oltre 100 persone che, finita l’esperienza scolastica e che avrebbe sicuramente visto, con la gita scolastica, un migliore epilogo, non avranno più occasione di ricontrarsi.
Organizzare un viaggio siffatto appare essere pressoché impossibile quindi l’invito più volte formulato dal Prof. Giulio Cesare alla ragionevolezza appare oltremodo pertinente.
Peraltro -come anche questo già rappresentato- le disposizioni previste dall’art. 28, comma 5 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 devono essere necessariamente coordinate con il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE ed è richiamato dallo stesso DL 9/2020, che richiama nell’articolo 41, proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie. Stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità.
L’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato. L’articolo 1463 del Codice civile prevede il rimborso del biglietto trattandosi di una impossibilità sopravvenuta che non dipende da colpa del consumatore.
La Commissione europea, con la comunicazione dello scorso 18 marzo, ha precisato che i Regolamenti Ue oggi in vigore lasciano al passeggero la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo. Al momento le regole Ue non sono state cambiate , e riguardo alla normativa, le leggi europee sovrastano quelle nazionali dando, in ogni caso, ragione al consumatore nel pretendere il rimborso totale anziché accettare il voucher.
Non solo: a confermare la legittimità della pretesa dei miei Assistiti, si fa riferimento a quanto appena esplicitato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ha avuto modo di pubblicare una segnalazione, nei confronti di Parlamento e governo, nella quale ha, in buona sostanza, bocciato l’articolo 88 bis della legge 27 del 2020, che convertito in legge il Cura Italia.
Nello specifico, particolarmente importante appare il passaggio laddove è preavvertito:
“A fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea”, l’autorità “interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.
La stessa Commissione europea, nondimeno e come ricordato, ha inviato ad alcuni Stati membri, tra i quali anche al nostro Paese, la raccomandazione di non imporre i voucher, ma di rispettare la possibilità di scelta da parte del consumatore.
Nel caso di specie – si ricorda – una scolaresca norvegese all’ultimo anno di liceo.
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Per questi motivi Vi invito entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente, a provvedere alla restituzione di quanto corrisposto dal SCUOLA SCANDINAVA a titolo di prenotazione per il servizio dalla Vs. Spett.le Struttura, protocollato con il numero 19619101101, in relazione a un pernottamento per i giorni dal 30 aprile 2020 al 03 maggio 2020.
All’uopo, Vi ricordo le coordinate dove potrà essere effettuato il detto bonifico:
Iban: 1234567
SWIFT: ABCDE
Numero di conto: 2345678
All’attenzione di: Mario Rossi
Con l’espressa avvertenza che, in difetto, il mio Assistito sarà costretto, suo malgrado, mio tramite, ad adire l’Autorità Giudiziaria competente, nessuna sede esclusa, per la tutela dei suoi diritti.
E’ gradita l’occasione per inviare i migliori saluti,
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