- 18 Giugno 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Notizie, Responsabilità civile
Il tribunale di Roma si è pronunciato in relazione all’ ingiusta camcellazione del proprio profilo da Facebook e ha condannato quest’ultimo a un sostanzioso risarcimento danni.
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Avvocato Vittorio A. Marinelli
TRIBUNALE di ROMA
Sezione specializzata in materia di Impresa
Ordinanza 12 dicembre 2019
Il Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi, designata per la trattazione del procedimento
indicato in epigrafe, promosso da:
ASSOCIAZIONE DI P.S.C. e (…)
ricorrenti
con gli Avv. Augusto Sinagra e Guido Colaiacovo
nei confronti di:
F.I. LIMITED
resistente
con gli Avv. Micael Montinari, Martina Lucenti e Filippo Frigerio
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 27/11/2019 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. l’ASSOCIAZIONE DI P.S.C. e (…) quale dirigente
nazionale della stessa e abilitato ad utilizzare la pagina F. dell’Associazione, hanno
agito in via cautelare chiedendo al Tribunale di:
“I) ordinare a F.I. Ltd, in persona del legale rap-presentante pro tempore, l’immediata
riattivazione della pagina F. dell’Associazione di P.S.C. – denominata CasaPound
Italia e corrente all’indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ – e del profilo
personale (…) quale amministratore della pagina;
II) in subordine, ordini a F.I. Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore,
di restituire a CasaPound Italia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i
contenuti della pagina F. dell’Associazione di P.S.C. e di restituire (…) tenuti del
profilo personale;
III) in ogni caso, con fissazione della somma che, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., F.I.
Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a
CasaPound Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ogni
violazione o inosservanza successiva dell’ordine impartito ovvero per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento;
IV) in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa”.
Nel dettaglio hanno dedotto i ricorrenti che:
– l’Associazione agiva sul social network F. attraverso la “pagina” denominata
CasaPound Italia (https://www.facebook.com/casapounditalia/);
– in data 9/9/2019 F.I. senza alcun preavviso e senza fornire alcuna motivazione
disattivava la “pagina” dell’Associazione di P.S.C. e le pagine di rappresentanti e
simpatizzanti dell’associazione stessa;
– in data 10/9/2019 gli stessi ricorrenti diffidavano la resistente a riattivare
immediatamente la pagina, evidenziando il rispetto da parte dell’Associazione delle
“Condizioni d’uso” del social network e rappresentando il gravissimo pregiudizio,
sotto una pluralità di aspetti, derivante da tale condotta;
– F.I. non riscontrava in alcun modo la diffida dei ricorrenti.
Ritenuta la sussistenza degli estremi per la concessione della misura cautelare
invocata insistevano i ricorrenti nelle conclusioni indicate sottolineando, quanto al
fumus boni iuris, la violazione delle regole contrattuali da parte di F.I. LIMITED e, con
riferimento al periculum in mora, il grave ed irreparabile pregiudizio legato
all’illegittima condotta della resistente anche in termini di danno all’immagine.
Fissata l’udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio F.I. LIMITED
la quale resisteva nel merito al ricorso chiedendone il rigetto.
Udita la discussione delle parti, il Tribunale si riservava all’udienza del 27/11/2019.
2. Come noto, la tutela cautelare svolge la funzione di assicurare, in via provvisoria,
gli effetti del futuro giudizio di merito quando sussistano particolari e gravi esigenze
d’urgenza che renderebbero inutile la tutela ottenuta nell’ambito di quest’ultimo.
Il fumus boni iuris e il periculum in mora sono ad un tempo condizioni della domanda
cautelare nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un
provvedimento d’urgenza.
Il primo consiste nell’apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende
richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla
luce degli elementi di prova esistenti prima facie. Il secondo consiste nel possibile
pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e,
nel caso dei provvedimenti d’urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in
dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.
3. Nel caso di specie e compatibilmente con una delibazione necessariamente
sommaria propria dell’odierna fase cautelare, il Tribunale ritiene che la domanda
proposta sia dotata di entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l’emissione del
provvedimento di urgenza.
Come noto F. è un servizio online mediante il quale gli utenti di tutto il mondo
possono entrare in contatto, condividere informazioni e discuterne tra loro nell’ottica,
dichiarata dalla stessa F., della libertà di espressione del pensiero (cfr. Standard
della Community, all. 6 al ricorso).
La resistente evidenzia altresì che il servizio F. è utilizzato da oltre 2,8 miliardi di
utenti in tutto il mondo ed è accessibile tramite diversi canali, tra i quali il sito web
www.facebook.com e le applicazioni per dispositivi mobili e tablet: nessun dubbio
pertanto può sussistere sul ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal
servizio di F. nell’ambito dei social network e sulla speciale posizione ricoperta dal
gestore del servizio che, in Europa, è la resistente F.I. LTD.
Il servizio opera attraverso speciali Condizioni d’Uso che ne disciplinano i termini di
utilizzo e regolano il rapporto tra ciascun utente italiano e F.I. e che ciascun utente,
al momento della sottoscrizione del servizio tramite registrazione, si impegna ad
accettare, utilizzare e rispettare (cfr. allegato 5 al ricorso): costituiscono parte
integrante delle Condizioni i c.d. Standard della Community che descrivono “… gli
standard in merito ai contenuti pubblicati su F. dall’utente e alle attività dell’utente su
F. e sugli altri Prodotti di F.” (art. 5 Condizioni d’Uso) e che hanno la funzione di
garantire la sicurezza e la salvaguardia del Servizio F. e della sua comunità in
quanto esprimono i comportamenti consentiti e quelli non consentiti nell’ambito del
servizio.
Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso e dagli Standard della
Community rappresentano quindi il regolamento contrattuale che l’utente, al
momento della registrazione al servizio di F., è tenuto ad accettare e rispettare.
In caso di violazione delle regole pattizie da parte dell’utente il suddetto regolamento
contrattuale prevede l’irrogazione di misure qualificabili latu sensu quali
sanzionatorie rappresentate (in ordine di crescente gravità) dalla rimozione di
contenuti, dalla sospensione dall’utilizzo del Servizio F. e nei casi più gravi viene
prevista la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva).
In particolare, merita segnalare un estratto dall’introduzione agli Standard della
Comunità secondo cui “Le conseguenze per la violazione degli Standard della
community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona
sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo
avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare
la sua capacità di pubblicare su F. o disabilitare il suo profilo” (cfr. allegato 6 al
ricorso).
Ciò premesso in termini generali in ordine all’inquadramento della fattispecie sottesa
all’odierna domanda cautelare, nel caso di specie sussiste il fumus boni iuris della
domanda.
E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di F. (o di altri social
network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali
dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che
il soggetto che non è presente su F. è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal
dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli
esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina F. i messaggi
politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.
Ne deriva che il rapporto tra F. e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con
l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al
rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto F.,
ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che F., nella
contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi
costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere
attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente.
Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto F. ad un
tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al
proprio servizio.
Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’esclusione dei ricorrenti da F. si pone
in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente
comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico
italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici.
Sotto altro profilo F. ha inoltre sostenuto di avere legittimamente adottato la misura
della disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché
essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che
vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato
contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine
di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa (cfr. memoria F.
pag. 12).
In relazione a tale profilo il Tribunale osserva che non è possibile affermare la
violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché
dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che
opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.
La resistente a supporto della sua tesi evidenzia poi nella propria memoria di
costituzione una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le
minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound i cui
contenuti però non hanno trovato ingresso nella pagina F. di Casa Pound ma sono
stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione,
comunque esterni a F..
Sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che
la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche)
penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo
automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per
ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico
su una piattaforma così rilevante come quella di F..
Non vi è dubbio infatti che le ipotesi di responsabilità oggettiva o “da posizione”
nell’ordinamento italiano vadano interpretate restrittivamente.
Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte
dell’Associazione gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti
riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono
infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la
disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non
accettabili.
Né sono pertinenti i richiami alla giurisprudenza straniera effettuati da F. atteso che
dalla stessa prospettazione della resistente emerge che si è trattato di casi in cui la
pagina veniva usata per promuovere un partito che perseguiva scopi contrari alla
Costituzione, valutazione di merito che è senz’altro preclusa all’odierna resistente e
che esula altresì dalla cognizione cautelare della presente fase.
Quanto al profilo relativo all’omesso avviso di disabilitazione della pagina, esso non
è previsto in via preventiva dagli Standard della Community: il mancato riscontro
della diffida dei ricorrenti può quindi al più rilevare nell’ottica della buona fede ma
tale accertamento non rileva rispetto alla misure cautelari invocate in questa sede.
Con riferimento al periculum in mora, il preminente e rilevante ruolo assunto da F.
nell’ambito dei social network, anche per quanto riguarda l’attuazione del pluralismo
politico rende l’esclusione dalla comunità senz’altro produttiva di un pregiudizio non
suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile) specie in
termini di danno all’immagine.
In conclusione il ricorso va accolto e va ordinato a F. l’immediata riattivazione della
pagina dell’Associazione di P.S.C. all’indirizzo https://www.facebook.com/
casapounditalia/ e del profilo personal (…) quale amministratore della pagina.
La misura inoltre va assistita dalla penale pari ad Euro 800,00 per ogni giorno di
violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l’art. 700 c.p.c.:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a F.I. LIMITED l’immediata
riattivazione della pagina dell’Associazione di P.S.C. all’indirizzo https://
www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo persona (…) quale
amministratore della pagina;
– fissa la penale di Euro 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine
impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso;
– condanna F.I. LIMITED alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
ASSOCIAZIONE DI P.S.C. e (…) liquididate in complessivi Euro 15.000,00, oltre
spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2019
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