Responsabilità genitoriale: cosa fare in caso di decadenza?

Responsabilità genitoriale: quando è sospesa e come riacquisirla

L’ordinamento giuridico conferisce una posizione sempre più centrale e importante ai diritti e alla tutela dei figli.

A partire dal decreto legislativo n. 154/2013, la potestà genitoriale si è convertita in responsabilità genitoriale, motivo per cui oggi i figli minorenni non sono più in uno stato di totale “soggezione” nei confronti dei genitori.

L’espressione «responsabilità genitoriale» valorizza infatti la centralità dei diritti dei figli e pone l’accento sui doveri di cura dei genitori, finalizzati all’attuazione dell’interesse dei figli.

Il nuovo art. 315 bis c.c. è un vero e proprio statuto paidocentrico del rapporto genitori-figli e sancisce che:

 «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

Risulta chiaro come l’intervento legislativo del 2012-2013 abbia introdotto un metodo educativo che si basi sul dialogo tra genitori e figli e sulla valorizzazione e tutela del minore.

I genitori hanno infatti il dovere di soddisfare i diritti del figlio (mantenendolo, educandolo, istruendolo, proteggendolo e sostenendolo nel suo percorso formativo, tutelandone la salute, promuovendone il benessere psico-fisico e la progressiva acquisizione dell’autonomia) tenendo conto della sua personalità.

Se il genitore viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri causando un grave pregiudizio per i figli, il giudice, ex art. 330 c.c. può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale.

Nello specifico, alcuni casi in cui il giudice può pronunciare la sospensione della responsabilità genitoriale sono:

  • Il fatto che il genitore separato non voglia tenere presso di sé il figlio
  • L’uso di sostanze stupefacenti da parte del genitore
  • Disinteresse del genitore verso il figlio
  • Reati inerenti la sfera sessuale
  • Il maltrattamento.

La decadenza comporta la sospensione di tutti i diritti-doveri inerenti la responsabilità genitoriale, ad eccezione dell’obbligo di mantenimento.

Ex art. 332 c.c., il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando sono cessate le ragioni per cui vi è stata la sospensione della stessa.

Per i provvedimenti in questione è necessaria l’assistenza legale di un Avvocato.

 

Per qualsiasi chiarimento, informazione e assistenza, rivolgersi al Dott. Cosimo Semeraro 3407938614 o all’Avv. Vittorio Amedeo Marinelli 3481317487.

Diritto di Famiglia e Minori

 



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