- 17 Dicembre 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia

L’affidamento del minore: un provvedimento limitato nel tempo che offre un ambiente familiare idoneo a quel bambino che ne è temporaneamente privo.
L’affidamento del minore, a differenza dell’adozione, è caratterizzato dalla temporaneità e ha lo scopo di fornire un ambiente familiare idoneo al bambino che ne sia temporaneamente privo.
Perché sia disposto, è necessario che i genitori del minore, a causa di un impedimento temporaneo, non possano prendersene cura. Quindi i genitori non devono essere in grado di garantire al figlio quei doveri di cura sanciti dall’art. 315 bis c.c., cioè il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale.
La legge n. 149/2001 prevede come durata massima dell’affidamento 24 mesi, con possibilità di proroga nell’esclusivo interesse del minore (nel caso in cui la sospensione dell’affidamento possa causare un danno al minore).
Il soggetto cui è affidato il minore può essere:
- Una famiglia (possibilmente anch’essa con figli minori)
- Una persona single
- Una comunità di tipo familiare (ma solo in via residuale).
Il provvedimento con cui è disposto l’affidamento del minore deve contenere:
- I motivi dell’affidamento
- I tempi e i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario
- Le modalità attraverso cui i genitori e gli altri membri del nucleo familiare possano avere rapporti col minore
- Il periodo di presumibile durata dell’affidamento.
L’affidatario, durante l’affidamento, gode di quelle facoltà che rientrano nella responsabilità genitoriale.
Deve infatti accogliere presso di sé il minore, mantenerlo, istruirlo, educarlo ed esercita i poteri in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie.
Alle persone affidatarie la legge riconosce diritti e facilitazioni sul lavoro e misure economiche di sostegno.
L’affidamento cessa quando vengono meno le difficoltà della famiglia d’origine, se la prosecuzione dell’affidamento arrechi pregiudizio al minore o quando si presentano motivi per una procedura di adottabilità.
Quando la causa che ha determinato l’affidamento cessa, il minore potrà rientrare nel proprio nucleo familiare.
Per qualsiasi chiarimento, informazione e assistenza, rivolgersi al Dott. Cosimo Semeraro 340 793 8614 o all’Avv. Vittorio Amedeo Marinelli 348 131 7487.
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