Le successioni nel diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato opera attraverso il meccanismo del cosiddetto rinvio, in altre parole tutte le volte in cui almeno uno dei soggetti del rapporto giuridico abbia una nazionalità differente rispetto a quella italiana il giudice dovrà individuare la norma di diritto straniero applicabile nel caso concreto.

La principale fonte del diritto internazionale privato è la legge 218/1995, in particolare l’articolo di riferimento è il 46 della L.218/1995  il quale dispone che “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte”.

Pertanto nel caso in cui  un soggetto di nazionalità straniera ma residente in Italia muoia nel territorio dello Stato, la legge regolatrice della sua successione sarà quella del Paese del quale egli è cittadino.

Facciamo un esempio pratico e concreto per chiarire meglio la faccenda, se un cittadino boliviano morisse nel territorio italiano, il giudice per regolare la sua successione ed il destino della sua eredità non dovrà fare riferimento alle norme del codice civile italiano ma individuerà la norma applicabile nell’ambito dell’ordinamento boliviano.

Questo meccanismo detto anche norma di conflitto o norma di rinvio, è un particolare modo di operare di questa branca del diritto privato secondo il quale la norma italiana individua la norma straniera competente a regolare la questione.

In altre parole è come se il diritto italiano si spogliasse della competenza nell’ambito di quella particolare materia per delegarla al diritto straniero.

Nell’ipotesi più semplice la materia verrà regolata dalle norme del diritto straniero, il quale, in altre parole accetterà il rinvio provvedendo egli stesso a disciplinare la questione, ma potrebbe accadere anche che le norme di diritto internazionale privato dello Stato straniero richiamato non accettino di disciplinare la materia operando anche esse un rinvio che potrà a questo punto essere di due tipi: rinvio c.d. indietro o rinvio c.d. oltre.

Il rinvio indietro si ha quando l’ordinamento richiamato opera anch’esso un rinvio all’ordinamento richiamante, in altre parole seguendo l’esempio fatto prima  secondo il quale il nostro diritto internazionale privato fa leva come criterio di collegamento sullo stato di provenienza del de cuius per individuare la legge competente a regolare la materia successoria, il rinvio indietro si avrebbe nell’ipotesi in cui il diritto boliviano non accettasse di disciplinare egli stesso la situazione successoria del cittadino boliviano ma operasse anch’esso a sua volta un rinvio al primo ordinamento, ovvero l’ordinamento italiano in quanto Stato di residenza del cittadino boliviano.

Il rinvio indietro pone particolari problemi nel senso che l’ordinamento italiano spogliandosi della competenza ed individuando quello boliviano come più indicato per disciplinare la questione si troverebbe a sua volta richiamato, in tal modo l’interprete non saprebbe come comportarsi e quale legge applicare.

Questo tipo di situazione divenne molto nota alla fine dell’800 con il c.d. caso Forgo.

Forgo era un cittadino tedesco di origine bavarese che però viveva in Francia, a Parigi, aveva qui il domicilio ma non la residenza che aveva conservato in Bavaria, a Monaco.

Quando morì in Francia lasciando una cospicua eredità i giudici francesi di merito applicarono la norma di diritto internazionale privato francese che individuava come criterio di collegamento lo Stato nel quale il de cuius aveva la residenza ovvero la Germania.

Tuttavia sorsero da subito dei problemi applicativi nel senso che la norma di diritto internazionale privato bavarese individuava come criterio di collegamento quello dello Stato dove il de cuius aveva il domicilio ovvero la Francia.

Il risultato pratico di tale ultimo rilievo fu quello per il quale la norma francese che faceva rinvio alla norma bavarese fosse a sua volta rinviata.

Il caso balzò subito alle cronache giudiziarie in quanto Forgo aveva dei parenti in Francia, i quali avevano delle aspettative sui suoi beni come eredi legittimari, essi ingaggiarono uno fra i più famosi avvocati civilisti dell’epoca per rendere applicabile la norma dello Stato di provenienza del de cuius ovvero la Germania e potere in questo modo accaparrarsi i suoi cospicui beni ereditari.

Il caso venne infine risolto dalla Suprema Corte di Cassazione francese la quale consacrò come principio dell’ordinamento quello del rinvio indietro, in particolare la Corte stabilì che la norma bavarese richiamata da quella francese non accettava il rinvio ma rinviava a sua volta a quella francese, facendo leva sul criterio di collegamento del domicilio che Forgo aveva stabilito in Francia.

Il risultato pratico di tale interpretazione fu quello per cui gli eredi legittimari di Forgo persero ogni possibilità di prendere possesso dei suoi beni ereditari e le loro aspirazioni vennero in tal modo troncate definitivamente dalla pronuncia del Supremo Collegio francese.

Quindi per riprendere l’esempio di prima qualora il diritto boliviano non accettasse il rinvio, l’ordinamento italiano rinviante si troverebbe a sua volta rinviato.

Se in particolare i criteri di collegamento fossero differenti per i due ordinamenti in modo tale che l’ordinamento italiano privilegiasse il Paese di provenienza e quello boliviano invece il luogo di residenza, nel caso particolare del cittadino boliviano morto in Italia, le norme di conflitto dei due Paesi si rinvierebbero a vicenda.

Caso oltremodo particolare sarebbe quello del rinvio oltre che potrebbe verificarsi nel caso in cui venisse richiamato anche un terzo ordinamento. Ad esempio nel caso in cui il cittadino boliviano morto in Italia fosse proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare sito in Francia, l’ordinamento italiano rinvierebbe a quello boliviano, luogo di provenienza del de cuius, ma se quello boliviano privilegiasse il dato patrimoniale a scapito di quello personale adottando come criterio di collegamento quello del luogo in cui sono siti i beni del defunto – locus rei sitae- ci sarebbe il rinvio ad un terzo ordinamento, ovvero quello francese.

L’ordinamento francese potrebbe accettare il rinvio, se nelle sue norme di diritto internazionale privato se ne rinvenisse una che ha come criterio di collegamento quello del luogo in cui le cose sono situate, oppure rinviare oltre, all’ordinamento di un quarto Stato.

I Paesi di Common Law nei quali questo tipo di rinvio, il rinvio oltre, è molto diffuso permettono il pellegrinaggio della norma di diritto internazionale privato all’infinito.

Cosa diversa accade nel nostro ordinamento dove il rinvio oltre è ammesso solo a patto che il terzo paese richiamato accetti il rinvio.

Nel caso in esame pertanto solo qualora la Francia, per tornare all’esempio precedentemente fatto, avesse fra le sue norme di diritto internazionale privato una che adottasse come criterio di collegamento quello del locus rei sitae allora il rinvio oltre sarebbe accettato e quindi permesso nel nostro ordinamento.

Se al contrario la Francia rinviasse ad un altro ordinamento, allora tale tipo di rinvio non sarebbe permesso dal nostro sistema giuridico.

Per consulenza e assistenza nella delicata manovra: Dottor Alessandro Amodeo 3883430584 alessandroamodeo@outlook.it

Diritto Civile



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