- 19 Marzo 2020
- Posted by: Marinelli
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Incidente stradale senza urto: la compagnia di assicurazione ha provveduto a risarcire solo il 50% perché il nostro è stato bravo quindi è riuscito a evitare l’urto contro il conducente dell’altro mezzo, che si era assunto, correttamente, la piena responsabilità dell’incidente.
Insomma, secondo le compagnie, conviene evidentemente ammazzare direttamente la controparte anziché essere bravi ed evitare l’urto.
In realtà, non è così.
L’atto è molto dettagliato perché solo così si può tentare di ottenere il risarcimento integrale del danno.
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE
ATTO DI CITAZIONE
(Ex art. 163 c.p.c.)
*******
Il Sig.TIZIO(C. F. XXXXXXXXXX), nato a Roma il , residente in Roma, Via XXXXXXX n. 3 ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Sirtori n. 56, presso lo studio dell’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI (C.F.: MRNVTR65P26H501L) che lo rappresenta, assiste e difende, come da mandato in calce al presente atto di citazione, il quale difensore dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni ed avvisi presso il seguente indirizzo di posta elettronica PEC: vittorioamedeomarinelli@ordineavvocatiroma.org o al numero di fax 06/5503964;
PREMESSO
FATTO
1. che il 13 settembre 2016, alle ore 13.00 circa, il Sig.TIZIO, alla guida del proprio motociclo XXXXXX 125 tg. 123456, percorreva a velocità moderata Via del Campidoglio, proveniente da Via della Suburra e diretto verso Via Circo Massimo;
2. che sopraggiunto all’altezza dell’incrocio con Via Circo Massimo, l’attore si spostava sulla corsia di preselezione di destra e iniziava a svoltare sulla destra per immettersi sulla Via Circo Massimo, in direzione Centro (v. all. 1, foto incrocio Via del Campidoglio con Via Circo Massimo);
3. che in quel mentre, il motociclo HONDA SH 150 tg. 45678di proprietà del Sig. Muzio Scevola, assicurato con la convenuta compagnia di Assicurazioni, che lo affiancava sulla destra nella medesima corsia di preselezione di destra, effettuava improvvisamente una svolta a sinistra nel tentativo di proseguire diritto anziché svoltare a destra e tentare di proseguire per Via di Foro Romano per cui, come descritto dal medesimo convenuto nella propria denuncia di sinistro: ”Così facendo tagliava la strada al motoveicolo YYYYYYY YYYYYYY .. condotto dal signor Tizio … che sopraggiungeva in quel momento da Via del Campidoglio, il quale, in conseguenza della suddetta manovra, cadeva a terra scivolando per qualche metro” (v. all. 2 denuncia di sinistro 14 settembre 2016, Sig. Muzio Scevola);
4. che l’attore si trovava scaraventato a terra e, al termine della detta scivolata, urtava con il corpo contro il motociclo del convenuto ed era urtato dal proprio motociclo, trovandosi, per l’effetto, incastrato tra i due veicoli e subendo, con l’impatto suddetto, anche una sub-lussazione alla spalla;
DENUNCIA ALL’ASSICURAZIONE: CONFESSIONE
5. che la detta responsabilità così come la descritta dinamica del sinistro sono rinvenibili nella denuncia di sinistro inoltrata dal Sig. Muzio Scevola alla propria compagnia di assicurazione, laddove egli riconosceva la propria pacifica responsabilità nella causazione del sinistro;
6. che, nello specifico, il convenuto affermava: “il sottoscritto Scevola Muzio …il giorno 13/09/2016 intorno alle ore 12,50 transitava su Via del Campidoglio in direzione di Via Foro Romano. Giunto all’incrocio con la suddetta via, a semaforo verde, trovandosi sulla destra della carreggiata, iniziava la manovra di svolta a destra su via Circo Massimo. Subito dopo, rendendosi conto di aver sbagliato strada, modificava la propria traiettoria cercando di proseguire invece dritto per prendere via di Foro Romano. Così facendo tagliava la strada al motoveicolo YYYYYYY YYYYYYY .. Condotto dal signor Tizio … che sopraggiungeva in quel momento da Via del Campidoglio, il quale, in conseguenza della suddetta manovra, cadeva a terra scivolando per qualche metro. … Il sottoscritto si assume la responsabilità del sinistro” (v. all. 2 denuncia di sinistro 14 settembre 2016);
INTERVENTO POLIZIA LOCALE
7. che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Roma Capitale del XI Gruppo SILLA, che ha preso cognizione dell’accaduto per la redazione del rapporto per l’incidente stradale (v. all. 3 Relazione incidente stradale U.O. XI GRUPPO SILLA, protocollo 123452016);
DICHIARAZIONI SPONTANEE SIG. MUZIO SCEVOLA
8. Che nella detta relazione il Sig. Muzio Scevola affermava:
“… percorrevo via del Campidoglio -proveniente da Via Monte delle Capre e diretto a Via Circo Massimo, quando giunto all’incrocio con quest’ultima via, mi trovavo a circolare nella corsia di destra per svoltare in direzione di Largo La Viminale, quando resomi conto di aver sbagliato strada ed essendo in realtà diretto verso Via Foro Romano, cambiavo direzione proseguendo in realtà dritto. Così facendo tagliavo la strada ad un altro scooter che sopraggiungeva alla mia sinistra dalla mia stessa direzione, che cadeva in terra scivolando per alcuni metri e finendo la sua corsa vicino al punto dove intanto mi ero fermato senza entrare in contatto con il mio motoveicolo. Dopo di che mi sono fermato a lato strada per verificare le condizioni del conducente che era dolorante alla spalla destra ed aveva delle abrasioni sul braccio destro” (V. all. 3, pag. 1, ultima riga, e pag. 2, righe 1-8);
TESTIMONE
9. che sul luogo del sinistro, si presentava spontaneamente il Sig. Caio, che riferiva di aver visto l’incidente, nonostante l’angolazione non ottimale, e dichiarava:
“… ero a bordo della mia autovettura su Via del Campidoglio all’intersezione con Via Circo Massimo in attesa di svoltare a destra per immettermi su via Circo Massimo in direzione di Largo La Viminale, appena il semaforo è diventato verde ho notato il sopraggiungere di un motociclo dalle mie spalle, il quale procedeva a velocità piuttosto sostenuta. Questo motociclo ha superato alla mia sinistra la mia autovettura per poi dirigersi verso Via Circo Massimo in direzione Largo La Viminale. Contemporaneamente un motociclo che si trovava fermo davanti e a destra-della mia autovettura, riprendeva la marcia dirigendosi verso via Foro Romano. Con questa manovra di fatto ha tagliato la strada al motociclo che mi aveva appena superato, il quale è poi caduto in terra assieme al suo conducente. Preciso che non mi è parso di notare contatti tra i due motocicli in questione” (v. all. 3, pag. 2, righe 11-20);
DANNI AL MOTOCICLO
…
PRONTO SOCCORSO
16. che l’attore, invece, rimaneva contuso per cui si rendeva necessario il ricorso, tramite autolettiga del 118, al P.S. dell’“Ospedale San Carlo” di Roma dove era diagnosticata “Si è fatto male” giudicata guaribile in 30 (trenta) gg. S. (v. all. 9 cartella clinica di pronto soccorso Ospedale Giove Capitolino di Roma)
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
20. che al termine del periodo di malattia, residuavano in danno all’attore esiti invalidanti permanenti che, secondo la relazione medico-legale del 14 febbraio 2017 del Dott. Ippocrate (v. all. 10), hanno determinato un danno biologico permanente pari al 14% (nove) della totale, un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale al 50% rispettivamente a giorni 40 (quaranta) e giorni 40 (quaranta);
21. che tale punteggio è determinato dall’aver constatato, il perito di parte, in danno dell’infortunato:
“… ..
mentre, per quanto riguarda le regioni interessate dal trauma, sempre secondo il medesimo consulente di parte, l’esame obiettivo odierno ha messo in evidenza:
“…”
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE
35. Che con lettera PEC 5 ottobre 2016, inviata e accettata in pari data, l’attore, tramite l’odierno difensore, invitava ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, sia ASS.NI S.p.A. al risarcimento integrale di tutti i danni subiti nel sinistro (v. all. 18 lettera PEC 5 ottobre 2016);
36. che il 12 ottobre 2016 era aperta la relativa pratica presso la Direzione sinistri della convenuta Compagnia di Assicurazioni con la richiesta generica di integrazione documenti e dati, in realtà già forniti (v. all 19 lettera UNIPOLSAI 12 ottobre 2016);
CONTESTAZIONE
37. che il 21 dicembre 2016, la comparente compagnia di assicurazioni, comunicava come non potesse “procedere ad alcuna offerta poiché non risulta urto tra mezzi coinvolti” (v. all. 20 lettera 21 dicembre 2016, contestazione danni);
38. che tale decisione nonostante l’assicurato, nella propria dichiarazione, correttamente, avesse assunto la completa responsabilità in merito al sinistro;
ECCEZIONE
39. che susseguite ennesime trattative in ordine all’infondatezza di tale convincimento, con comunicazione 9 gennaio 2017 l’esponente difesa (v. all. 21 mail 9 gennaio 2017, risposta contestazione danni) rappresentava come:
“Il primo comma dell’art. 2054 c.c., tuttavia, prescrive che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è necessario che vi sia stato contatto fisico tra i veicoli Perché il danno sia considerato come conseguenza della circolazione stradale, ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l’evento sia avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale)”
40. che era altresì aggiunto come:
“Trattasi, dunque, di una situazione di turbativa per la quale il conducente del veicolo di controparte ha presentato presso la Compagnia Unipol Sai dichiarazione di ammissione di responsabilità che allego alla presente”;
41. che aderito all’invito “a riesaminare la … posizione al fine di risarcire il danno del nostro assistito” , procedeva a nominare il proprio medico fiduciario, nella persona del Dott. (v. all. 22 lettera 27 aprile 2017);
42. che nel contempo, il danneggiato procedeva a far periziare il mezzo meccanico, parcheggiato e bloccato sotto casa in quanto impossibilitato alla circolazione in seguito ai danni subiti;
PAGAMENTO ONORARI STRAGIUDIZALI
48. che dalla parziale narrativa concernente l’estenuante trattativa, stante il primo convincimento della comparente Compagnia di assicurazioni per la quale, addirittura, l’attore non avesse diritto ad alcun risarcimento danni, appare opportuno provvedere alla condanna della Compagnia convenuta al pagamento degli onorari stragiudiziali in funzione dell’attività sopra indicata, descritta solo in modo sintetico, con omissione degli innumerevoli contatti con l’ispettorato sinistri, rimasti senza esito, e della copiosa corrispondenza intercorsa;
49. che, ai fini che qui rilevano, appare necessario osservare come l’attività stragiudiziale inerente la presente controversia è risultata fondamentale, dal momento che, senza la stessa, l’attore non avrebbe mai potuto far valere a pieno i propri diritti nei confronti della Compagnia Assicurativa;
50. che il mancato ristoro dei danni subìti Come comprova le considerevoli difficoltà che il Sig.TIZIO, tramite l’assistenza stragiudiziale del sottoscritto difensore, ha dovuto affrontare per ottenere il dovuto risarcimento;
51. che in tal senso, per un caso analogo, recentissima giurisprudenza, Sent. n. 25064 Cassazione civile sez. VI del 07 dicembre 2016, ha statuito che
“… in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Detta pronuncia, in altri termini, esclude ogni automatismo risarcitorio, ma richiede che sia fornita prova nei termini ora richiamati…”
IN PUNTO DI DIRITTO: SULL’AN
52. che la presente causa, avendo la convenuta compagnia di assicurazioni omesso di riconoscere l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato come dallo stesso pacificamente riconosciuta, , verte nel verificare se sia possibile richiamare nel caso di specie un’inverosimile concorsualità a carico dell’incolpevole Sig. TIZIO;
53. che, invero, la responsabilità del convenuto, Sig. Muzio Scevola, appare essere indubitabile avendo quest’ultimo posto in essere una condotta di guida non conforme a quanto previsto espressamente dalle varie norme disciplinanti la condotta alla quale deve conformarsi il conducente in presenza di corsie di preselezione o canalizzazione con frecce direzionali, essendosi canalizzato a destra per poi proseguire dritto violando con ciò, specificamente, l’art. 146 CdS in combinato disposto con l’art. 40 CdS;
54. che, ai sensi dell’art. 154 Cds comma 1:
“I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”;
55. che, invece, da quanto emerge dalla copiosa documentazione fin qui depositata, dette precauzioni, semplici e inevitabili, sono state completamente omesse dal convenuto, Sig. Muzio Scevola;
56. che, per un caso pressoché sovrapponibili al presente, la Suprema Corte, Sent. Cassazione penale, sez. IV, n. 45855 del 13/09/2017, (all. 28), ha valutato l’esclusiva responsabilità dell’autoarticolato che ha invaso la corsia interna che veniva percorsa dal conduttore del motociclo, inducendolo all’improvvisa frenata o a un tentativo di cambio di direzione da cui derivarono la caduta e lo scivolamento di quest’ultimo;
57. che, in quel caso, l’improvviso cambiamento di direzione fu percepito dal motociclista come un pericolo e lo indusse alla repentina manovra da cui derivò la caduta del motociclo e lo slittamento dello stesso verso l’autoarticolato;
58. che, detta Sent. n. 45855/2017 ha inconfutabilmente precisato che:
“…secondo la giurisprudenza di legittimità, il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia, ha l’obbligo di segnalare il cambio di direzione, derivante sia dallo spostarsi nell’ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale, che dall’impegnare altri percorsi. Infatti il concetto di direzione di marcia di cui all’art. 154 C.d.S.indica la traiettoria seguita dal mezzo circolante, e non il “verso” o il “senso di marcia”, che mostrano, invece, nell’ambito di una direzione, il lato dal quale la stessa è impegnata (Sez. 4, n. 4825 del 11/12/2002 – dep. 2003, Caporaso, Rv. 224920)…”;
59. che detto pronunciamento aggiunge che:
“…Appare particolarmente calzante richiamare, in relazione ai limiti di operatività del principio di affidamento, Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981: in tale pronuncia la S.C. ha affermato la responsabilità dell’imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra….”;
TRIBUNALE DI MANTOVA 10 OTTOBRE 2017
60. che il Tribunale di Mantova, con la recente sentenza 10 ottobre 2017, ha descritto quale sia la condotta da tenere in presenza di corsie di canalizzazione urbana e di lanterne semaforiche di corsia, analizzando anche le intenzioni di manovra del conducente e statuendo:
“Le lanterne semaforiche di corsia non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell’intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un’altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso, derivandone che, se esiste una corsia destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata” (nel caso di specie l’automobilista si era incanalato nella corsia di sinistra che presentava lanterna semaforica con luce rossa ed aveva proseguito diritto come consentito ai soli veicoli incanalati sulla corsia di destra che presentava la lanterna semaforica con luce verde e, in ragione di ciò, è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 146 co. 3 c.d.s.).
CASSAZIONE 27 APRILE 2016, N. 8412
61. Che nel medesimo pronunciamento, il Giudicante ha aderito all’altrettanto recente sentenza 27 aprile 2016 n. 8412 della Corte di Cassazione:
“Nel merito deve condividersi l’orientamento espresso da Cass. 27-4-2016 n. 8412 secondo cui le lanterne semaforiche di corsia non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell’intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un’altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso, conseguendone che, se esiste una corsia munita di segnaletica orizzontale e destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata.
Le lanterne semaforiche di corsia sono infatti apposte nelle strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l’attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione (v. art. 147 del d.p.r. 495/1992) laddove l’art. 41 co. 11 del d. lgs. 285/1992 stabilisce che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto o, comunque, non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni mentre il comma successivo prescrive che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce e che, di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui al comma 11 (quanto al periodo di accensione della luce rossa).
Nel caso di specie la freccia direzionale del semaforo non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che incanalava il traffico in quella direzione sicché l’automobilista doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere in quella direzione.
Una diversa soluzione che faccia leva sul proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo anche ove si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l’ordinato flusso veicolare nell’area dell’incrocio con il rischio del verificarsi di incidenti; non può inoltre andare sottaciuto che una tale interpretazione della normativa renderebbe molto complessa la rilevazione dell’infrazione ciò che contrasta con l’esigenza che le regole di guida siano chiare e facilmente percepibili e che altrettanto agevole sia poi la rilevazione di eventuali infrazioni.
CANALIZZAZIONE
62. che tale convincimento appare pressoché obbligato alla luce delle varie norme disciplinati la detta situazione, a partire dall’art. 3 del codice della strada, relativo a “Definizioni stradali e di traffico” che prevede espressamente al comma 6, che s’intenda per CANALIZZAZIONE: l’”insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni”;
63. che sempre la stessa norma, dopo aver dato la definizione di CARREGGIATA, definendo la stessa come la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine” nonché quella di CORRENTE STRADALE, al punto 18) definisce la CORSIA SPECIALIZZATA;
64. che s’intende per CORSIA SPECIALIZZATA la “corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro”;
65. che corollario della suddetta corsia specializzata è la ZONA DI PRESELEZIONE, intendendosi per tale il “tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate”;
66. che l’Art. 40 CdS, invece, prevede come per SEGNALI ORIZZONTALI vadano intesi: 1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire” e che 2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) …
d) frecce direzionali;
67. Che per il punto 10 dell’art. 40:
“È vietata:
a)
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c)
68. che per l’Art. 146 CdS Violazione della segnaletica stradale prevede che:
1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
69. Che aggiunge altresì il comma 2 come:
“Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169”,
URTO
70. Che al momento del sinistro il Sig. Muzio Scevola riferiva che fosse responsabile del sinistro e non vi fosse stato contatto tra i mezzi;
71. che, seppure ininfluente, si precisa come in realtà si sia avuto contatto però tra il corpo dell’attore e lo scooter del convenuto in quanto il Sig. TIZIOè rimasto incastrato tra il suo mezzo e quello del convenuto;
72. che, invero, il Sig. Muzio Scevola ha dovuto spostare il proprio scooter in quanto il Sig. TIZIO era rimasto incastrato tra questo e il suo motociclo e le tre costole dell’attore risultate incrinate sono, verosimilmente, l’esito dell’impatto del corpo contro lo scooter e non della scivolata;
73. che lo stesso testimone presente in loco e del quale l’attore non ricorda però la presenza, ha avuto modo di precisare: “non mi è parso di notare contatti tra i due motocicli in questione” con il che non escludendo vi sia stato contatto tra il corpo dell’attore e il motociclo del convenuto;
74. che nondimeno, diversamente che in un’autovettura dove il conducente è protetto da una carrozzeria, in un motociclo il conducente non è protetto per cui l’urto contro un ostacolo può essere del corpo e non del mezzo;
75. che, come accennato, diversamente da quanto ritenuto dalla comparente, il fatto che ci sia stato contatto o meno dei mezzi appare essere ininfluente ai fini della responsabilità in quanto, ai fini dell’insorgenza della stessa, non è necessario
76. che vi sia contatto fisico tra i veicoli perché il danno sia considerato come conseguenza della circolazione stradale, ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l’evento sia avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale);
77. che, nel caso in esame, in relazione alla dimostrazione del nesso causale, oltre alla confessione del convenuto, un teste oculare ha confermato l’interferenza tra la circolazione dei veicoli, ossia il fatto storico da porre a base della presunzione di cui all’art. 2054, I comma;
CASISTICA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ASSENZA DI CONTATTO
78. che, sempre in replica alle infondate convinzioni della convenuta che presuppone un contatto tra i mezzi per l’insorgenza di civile responsabilità, i danni prodotti nel sinistro non devono necessariamente derivare da uno scontro diretto tra veicoli ma, posso essere causati dall’urto di veicoli contro infrastrutture stradali, dalla perdita di un carico, dalla caduta a terra di conducenti di veicoli a due ruote ovvero dall’urto di conducenti o passeggeri all’interno dell’abitacolo a seguito di frenata improvvisa;
79. che pertanto, ai fini della corretta attribuzione della responsabilità dell’evento, risulta irrilevante la mancanza di contatto tra i veicoli, fermo restando l’onere della prova del rapporto causale tra la condotta di un soggetto e l’elemento lesivo in campo penale e civilistico;
80. che in caso di mancata collisione materiale – si ripete – è soltanto onere del danneggiato fornire la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell’altro veicolo e del nesso causale tra la condotta anomala dell’altro veicolo e il danno che ne è derivato, con la conseguente applicazione della presunzione prevista dal primo comma dell’art. 2054 c.c. e quindi con l’onere che spetta al conducente del veicolo danneggiante di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente;
PRINCIPIO INFORMATORE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
81. che sembra fuor di dubbio che, nel caso di specie, il sinistro sia avvenuto a causa della condotta del convenuto, stante la palese la violazione al Codice della Strada attesa la generica violazione al cosiddetto “principio informatore della circolazione stradale” ex art.140 CdS secondo cui:
“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”;
82. Che come precisato nei precedenti punti, il convenuto ha violato diverse norme del codice della strada avendo impegnato una corsia di canalizzazione avente addirittura cinque frecce di svolta obbligatoria a destra per poi svoltare improvvisamente a sinistra per dirigersi verso Via Foro Romano, strada del tutto dissestata rispetto Via del Campidoglio, violando, con ciò, se non altro, gli artt. 40 e 146 CdS;
83. che, al contrario, l’attore, in quel mentre, era solo impegnato a percorrere la detta corsia di canalizzazione per svoltare quindi a destra;
GIURISPRUDENZA IN TEMA DI SINISTRO SENZA COLLISIONE TRA I MEZZI: CASSAZIONE N. 18337/13
84. che analizzando i precedenti giurisprudenziali in tema di sinistro senza collisione tra i mezzi, la Cassazione, con Sentenza n. 18337/13, si è pronunziata su un caso concernente un motociclista cui era stato negato il risarcimento per i danni cagionati allo stesso dalla caduta in terra, causata dall’improvvisa manovra di guida di un automobilista, e dalle conseguenti lesioni personali e danni al mezzo, che erano derivati dalla rovinosa caduta sulla base del fatto che tra i due veicoli non vi fosse stata collisione;
85. che, detto orientamento è stato altresì confermato dalla sopra citata Sent. Cassazione penale, sez. IV, n. 45855 del 13/09/2017 (v. all. 28), quando statuisce che:
“E’ ben vero che, nel caso in esame, non vi fu collisione tra i due veicoli, se non in seguito alla caduta del motociclo e allo scivolamento dello stesso, e del suo conducente, sul manto stradale; ma, come correttamente osservato dal perito (cfr. stralcio a pagina 12 della sentenza impugnata), la convergenza dell’autocarro verso sinistra innescò, con ogni probabilità, la repentina reazione del motociclista (una brusca frenata o un improvviso cambio di direzione) e, in conseguenza di essa, la caduta e lo scivolamento sulla strada, con gli esiti mortali noti. In base a tale emergenza sarebbe, quindi, ravvisabile la rilevanza della condotta alla guida dello J. sul determinismo causale dell’incidente..”;
DEFINIZIONE DI SINISTRO STRADALE
86. che con tale pronuncia, la Cassazione ha ribadito il più recente orientamento giurisprudenziale circa il concetto “ampio” di “sicurezza stradale”, secondo cui per “sinistro stradale” sia da intendersi, non soltanto quell’incidente che produce obbligatoriamente lo scontro tra veicoli o il coinvolgimento di terze persone con lesioni alle stesse, bensì ogni situazione che “ecceda” dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, e che sia fonte di pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente del mezzo;
87. che sulla scorta di tale interpretazione, il caso in esame ove sussisteva concorsualità, è stato inquadrato alla luce della presunzione del “concorso di colpa” tra i conducenti dei veicoli ex art. 2054 del Codice Civile, statuendo che la presunzione di concorso di colpa è
“estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli, ciò è consentito ove sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro”;
CASSAZIONE 30 MAGGIO 2013, N. 23341
88. che la Cassazione si è pronunciata, sempre relativamente alla mancanza di urto tra i veicoli, con la sentenza 30 maggio 2013, n. 23341 (all. 79) affermando come:
“È … irrilevante… il fatto che l´imputato si sia fermato e che non vi sia stato alcun urto tra la sua autovettura ed il motociclo; il A. A. avrebbe dovuto, prima di occupare la carreggiata della via principale, caratterizzata per altro da buona visibilità, accertarsi che nessun veicolo provenisse dalla sua destra, con la conseguenza che tale omessa attenzione, come correttamente rileva la Corte del merito, ha determinato causalmente la produzione dell´evento letale … circostanze, queste, che si atteggiano come cause concorrenti che hanno determinato l´evento e, pertanto, ai sensi dell´art. 41 cod. pen., ancorché indipendenti dall´azione del colpevole, non escludono il rapporto di causalità tra la condotta a quest´ultimo addebitata e l´evento”;
TRIBUNALE DI URBINO 17 AGOSTO 2011
89. che, sul punto, il Tribunale di Urbino, con sentenza 17 agosto 2011 ha valutato
“se in ipotesi di assenza di scontro tra i veicoli trovi o meno applicazione il secondo comma dell’art. 2054 c.c. e, quindi, in ipotesi se debba farsi applicazione del primo comma della citata disposizione ovvero l’art. 2043 c.c..”
così statuendo:
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, di cui all’art. 2054, comma secondo cod. civ., opera solamente nel caso di scontro tra veicoli, e la estensione del concetto di “scontro” a tutte le ipotesi in cui si riscontra un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l’evento lesivo contrasta sia con la inequivoca lettera della legge – dato che l’espressione “scontro” indica soltanto la collisione fisica – sia con la sistematica e la ratio della fattispecie. (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 09/10/1998).
Escluso, dunque, che in ipotesi di assenza di scontro di veicoli operi la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. deve precisarsi che alla fattispecie, conformemente alla ratio del complesso delle norme contenute nell’articolo citato e sul presupposto della “circolazione” del veicolo “danneggiante”, deve essere applicato il primo comma dell’art. 2054 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 09/10/1998 e Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 24/05/2006).
Si deve ancora delimitare l’ambito di operatività della presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c..
L’art. 2054 c.c. con le disposizioni del primo e del secondo comma pone una presunzione di colpa, ossia regola il potenziale conflitto tra i soggetti indicati dalla disposizione affermando che dato il fatto storico e il nesso di causalità si presume la colpa esclusiva nel primo comma e parimenti concorrente per l’ipotesi disciplinata dal secondo comma. La disposizione codicistica, dunque, a differenza del paradigma generale di cui all’art. 2043 c.c., in ragione del quale il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare il fatto illecito dannoso, e quindi anche il nesso di causalità fra il fatto e l’evento di danno, il nesso di causalità tra l’evento di danno e le conseguenze dannose e la colpa (o il dolo) del danneggiante, offre al danneggiato la possibilità di avvalersi della presunzione di colpa del danneggiante esonerandolo dal relativo onere probatorio.
In altre parole, dunque, se non esistesse l’art. 2054 c.c. il danneggiato avrebbe l’onere di provare il fatto storico (ad esempio l’investimento del pedone o lo scontro tra veicoli), il nesso di causalità tra tale fatto e l’evento di danno (ad esempio la frattura di un arto o la rottura di pezzo del veicolo), quello tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili (esemplificando l’inabilità temporanea e permanente o la spesa sostenuta per la sostituzione del pezzo del veicolo), nonché la colpa (o il dolo) del danneggiante (esemplificando l’inosservanza del segnale stradale di “stop”).
In presenza della disciplina normativa codificata al primo e al secondo comma dell’art. 2054 c.c., invece, il danneggiato è esonerato dall’onere della prova della colpa (o dolo) del danneggiante perché il legislatore ha ritenuto che dato il fatto storico e il nesso di causalità il danneggiante sia tenuto comunque a risarcire il danno a meno che non provi di essere esente da colpa.
La linearità della fattispecie astratta, che ne evidenzia anche la ratio sottesa, tende a scemare allorquando si passi all’applicazione pratica.
Infatti già in base al disposto generale dell’art. 2043 c.c. non è qualsiasi fatto storico ad obbligare il suo autore al risarcimento del danno, ma quel particolare fatto storico connotato da illiceità. Tale caratteristica giuridica può discendere dalla circostanza che il fatto è di per sé vietato dall’ordinamento o dalla circostanza che il fatto è vietato se posto in essere in un dato modo anziché in un altro. In tale seconda ipotesi, nella quale un dato fatto storico è illecito perché posto in essere in modo non consentito dall’ordinamento giuridico, si coglie tutta la problematicità dell’applicazione processuale del disposto del primo e del secondo comma dell’art. 2054 c.c.. Infatti nei casi da queste norme disciplinati il fatto è illecito, nella quasi totalità delle ipotesi ricorrenti nella pratica, perché posto in essere non osservando le ordinarie regole di diligenza, prudenza o perizia o quelle specifiche dettate in materia di circolazione stradale.
L’interferenza, dunque, tra accertamento del fatto storico illecito generatore di danno e quello della colpa del danneggiante è evidente. Occorre, quindi, chiedersi se le concrete modalità di accadimento del fatto in ragione del quale si chiede il risarcimento siano oggetto della prova il cui onere ricade sul danneggiato o siano oggetto della presunzione legale con conseguente inversione dell’onere della prova che ricade in senso negativo sul danneggiante così tenuto a dimostrare di essere esente da colpa attraverso la prova dello svolgimento del fatto in modo difforme da quanto allegato dal danneggiato.
La risposta è nella formulazione letterale del primo e del secondo comma dell’art. 2054 c.c.. Il legislatore, infatti, testualmente stabilisce che “il conducente di un veicolo…è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Dalla lettera della legge si evince che il presupposto di operatività della presunzione è la circolazione del veicolo in generale e lo scontro tra veicoli in particolare e la produzione di un danno (nel senso di danno conseguenza) in generale a persone o cose ed in particolare ai veicoli. Il che significa che questi presupposti rientrano nell’oggetto dell’onere probatorio del danneggiato, mentre i restanti profili necessari al fine di delibare sulla richiesta risarcitoria sono oggetto della presunzione legale, ossia della prova che il danneggiante ha “fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Tale interpretazione è del resto l’unica conforme alla ratio legis altrimenti svuotata di significato se sul danneggiato incombesse l’onere di dimostrare le concrete e dettagliate modalità di svolgimento del fatto, cosa che, per quanto sopra detto, finirebbe per svuotare di ogni significato precettivo le disposizioni in commento addossando sul danneggiato l’onere della prova circa il comportamento colposo del danneggiante.
GIUDICE DI PACE DI TORINO, 24 OTTOBRE 2013
90. che il Giudice di Pace di Torino, nella sentenza del 24 ottobre 2013, ha confermato tale convincimento laddove ha ritenuto che:
“l’assenza di collisione materiale tra veicoli importa l’applicazione non già della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all’art. 2054 secondo comma c.c., bensì di quella prevista dal primo comma, sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di uno dei veicoli e il danno riportato dall’altro” (vedi Cass. Civ. 1/4/1976 n.1150);
GIUDICE DI PACE DI NOLA – EX OTTAVIANO –29 OTTOBRE 2015
91. che il Giudice di Pace di Nola – ex Ottaviano – nella sentenza 29 ottobre 2015, si è conformato a tale pacifico orientamento statuendo come:
La presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054, II comma del Codice Civile è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. L’assenza di collisione materiale tra veicoli importa, perciò, l’applicazione non già della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all’art. 2054 secondo comma c.c., bensì di quella prevista dal primo comma, sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di uno dei veicoli e il danno riportato dall’altro. Il primo comma dell’art. 2054 c.c., infatti, prescrive che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
SUL QUANTUM
92. Che per quanto concerne il danno non patrimoniale del Sig.TIZIO, la comparente ha proceduto a un’offerta sottostimata, attesa l’asserita concorsualità, del tutto mancante, e la palese sottovalutazione del danno biologico e il mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute;
93. che a fronte del riconoscimento da parte del Dott. Ippocrate, specialista in medicina legale, di un danno biologico di 14 punti, di un periodo di incapacità temporanea di giorni 30 di assoluta, di giorni 30 di parziale al 50% e giorni 30 di parziale al 25% (v. all. 10), la comparente compagnia di assicurazioni ha riconosciuto un’invalidità permanente del 7%;
94. che, allo stesso modo, la convenuta ha riconosciuto soltanto 30 giorni di invalidità al 75% e 20 giorni al 50% (v. all. 27);
MANCATO RICONOSCIMENTO SPESE MEDICHE
95. che a questa sottovalutazione dell’effettivo danno alla salute, va aggiunto il mancato riconoscimento delle spese mediche sopportate dall’attore;
96.che sul punto si osserva come, tra i compiti del medico legale vi sia anche quello di esprimere un giudizio sulla necessità e congruità delle spese mediche da parte del fiduciario della comparente, qui del tutto disatteso;
CENESTESI LAVORATIVA
96. Che il Sig.TIZIOha ripreso l’attività lavorativa solo a marzo 2017 accusando una maggiore fatica nello svolgimento dell’attività fin lì svolta per cui andrà risarcito e opportunamente calcolato, se non un danno alla capacità lavorativa specifica, il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella “maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa”;
97. Che tale voce comporterà l’esigenza di “appesantire” il danno biologico nell’ottica di quella personalizzazione da sempre ribadita dalla Corte di Cassazione (così Trib. Roma, 7 giugno 2007);: infatti il Sig.TIZIO, a seguito del sinistro, ha risentito e risente di una difficoltà motoria acquisita;
98. Che appare pertanto presumibile che i postumi invalidanti conseguenti, abbiano generato nell’attore maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro determinando una figura autonoma di risarcimento differente rispetto al danno alla capacità lavorativa generica, invece inglobato nel danno alla salute ;
99. Che sarà compito di un eventuale C.T.U. valutare come l’invalidità incida sull’attività lavorativa del soggetto a titolo di “cenestesi lavorativa”;
PAGAMENTO ONORARI STRAGIUDIZALI
100. che appare necessario, in tal caso, provvedere alla condanna della convenuta al pagamento degli onorari stragiudiziali, nella misura più alta possibile, stante l’assoluta mancanza del rispetto dei pacifici principi di buona fede e correttezza e stante, altresì, l’assoluta inefficienza dimostrata in riferimento alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 21 gennaio 2010 n. 997 ;
101. che gli attori, a tal proposito, si rifanno al dettagliato prospetto di parcella nel quale sono state elencate dettagliatamente le voci di onorario richiamabili in particolare modo le consultazioni orali,la stesura di pareri orali, l’apposizione d’archivio, il costo per ogni lettera, l’esame lo studio della pratica, le conferenze di trattazione telefoniche e a studio e la redazione di diffide per un totale complessivo pari a € 4.131 oltre IVA e CAP;
ONORARI PER LA PROCEDURA OBBLIGATORIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
102. che la stessa Compagnia convenuta che ha deciso di non aderire all’invito per la negoziazione assistita (all. 80);
103. che ebbene, va a questo punto evidenziato come l’attore, nella sua qualità di persona fisica, non abbia tutti i mezzi e strumenti giuridici utili a evitare qualsiasi pregiudizio difensivo;
104. che quanto più il legislatore ha previsto che la negoziazione assistita debba essere obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000,00 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”.
105. che pertanto, è chiaro che il presente giudizio debba essere ricompreso nei suddetti casi previsti all’art. 3 del d.l. n. 132/2014 il quale dispone che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
106. che infatti, come precisato nello Schema di Decreto firmato a inizio dicembre 2017 dal Ministro della Giustizia (all. 81), già trasmesso peraltro al Consiglio di Stato, quest’ultimo prevede proprio una nuova determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, anche alla luce della recente entrata in vigore dell’equo compenso;
107. che dette modifiche sono prodromiche a fugare qualsiasi dubbio sui dovuti compensi per la procedura di negoziazione assistita che per le cause di scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 e 52.000,00 è pari a € 510,00;
108. che, pertanto, considerate le lecite e legittime richieste attoree non si individuano le ragioni per cui la procedura di negoziazione assistita, peraltro obbligatoria per legge, debba essere gratuita o, come invece aderente al vero, debba essere un onere gravante su chi vuol far valere in giudizio un diritto in giudizio, senza che poi possa chiederne la restituzione di quanto anticipato o semplicemente pattuito con il proprio patrocinatore.
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Tutto ciò premesso e ritenuto, l’attore, Sig.TIZIO, domiciliato come in atti (Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI),
CITA
– La S.p.A., (C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Via , PEC ;
– il Sig. Muzio Scevola, residente in Roma, Via
a comparire innanzi all’Ufficio del Tribunale di Roma nella sua nota sede Viale G. Cesare n. 54/bis, ufficio e giudice designandi, il 12 aprile 2018, ore di rito, con invito, con invito a essi, convenuti, a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c. con l’espressa avvertenza che, nel caso di mancata costituzione nei detti termini, incorreranno nelle decadenze indicate dall’art. 167 c.p.c. nonché dell’art. 38 c.p.c. dimodoché non potranno proporre domande riconvenzionali, chiamare un terzo in causa, indicare mezzi di prova, formulare conclusioni o produrre documenti, sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, nonché eccepire incompetenze per materia, per valore e per territorio secondo il dettato del richiamato art. 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia al Giudice unico del Tribunale di Roma:
– accertare e dichiarare che la completa ed esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa da attribuirsi al Sig. Muzio Scevola per avere, egli, convenuto, dopo aver transitato per la corsia di canalizzazione di Via del Campidoglio all’altezza dell’incrocio con Via Circo Massimo obbligante alla svolta a sinistra, aver improvvisamente sterzato per spostarsi sulla corsia di canalizzazione consentente di procedere diritto per Via Foro Romano tagliando con ciò la strada al motociclo condotto dall’attore e determinando con ciò la caduta a terra dello stesso, con conseguenti danni diretti e indiretti;
– dichiarare tenuta al risarcimento del danno, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, la ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l’effetto, condannare, solidalmente tra loro il Sig. e la medesima ASSICURAZIONI S.p.A., a risarcire in favore del ogni danno patrimoniale o non patrimoniale, materiale o fisico o altra tipologia esistente o costituenda occasionato in seguito al sinistro.
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Voglia altresì accertare e dichiarare la violazione dei diritti costituzionalmente tutelati, di cui agli articoli 32, 29 e 2 della Carta Costituzionale, nonché di tutti i diritti coperti da garanzia costituzionale e comunque dei diritti inviolabili della persona, nonché di quei diritti riconducibili agli articoli 2059 e 2043 e comunque dei diritti e /o interessi tutti, la cui violazione sia accertata in corso di causa;
Per l’effetto, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO condannare i convenuti al risarcimento in favore del Sig.TIZIOdelle somme, da calcolarsi in via equitativa, a titolo di danno biologico e danno morale, prendendo a parametro le seguenti somme orientative e indicative:
– A TITOLO DI DANNO BIOLOGICO FISICO ASSOLUTO, susseguente al danno alla salute subito € 33.262,00 (trentatremiladuecentosessantadue/00) corrispondente a 14 punti percentuali di danno biologico per un soggetto di anni e prendendo quale valore del Punto base danno non patrimoniale€ 3.370,02 secondo le tabelle del Tribunale di Milano (V Cass. Sezione Terza Civile, 7 giugno 2011, n.12408);
– A TITOLO DI PERSONALIZZAZIONE DANNO PER LA CENESTESI LAVORATIVA: 7.000 (settemila);
– A TITOLO DI DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO: € 5.760,00 di cui € 3.840,00 (00) a titolo di invalidità temporanea assoluta per complessivi giorni 40, € 1.920,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per 40 giorni;
– A TITOLO DI DANNO MORALE, EX ART. 2059 C.C. ED EX ART. 185 O, IN SUBORDINE, DI AUMENTO PERSONALIZZATO: € 14.968 (quattordicimilanovecentosessantotto/00);
– al rimborso delle spese di rottamazione del mezzo, pari a euro 70;
– al rimborso delle spese di immatricolazione e di FREM, pari a euro 180;
– al risarcimento del danno allo scooter, da quantificarsi in non meno di euro 500;
– al rimborso delle spese relative all’assicurazione, pagata e non fruita, pari e euro 171;
– al risarcimento dei danni subiti dal vestiario e al caso, pari a euro 200;
– al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, come da fatture allegate in copia, spese quantificate in complessivi € 828,00 ( /00);
– al risarcimento del lucro cessante in relazione …;
– alla corresponsione della somma dovuta dal danneggiato a titolo di spese stragiudiziali da quantificarsi in complessivi € 4131;
– alla corresponsione della somma di € 510,00 a titolo di onorari per la procedura di negoziazione assistita;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto sino all’effettivo soddisfo;
secondo il seguente schema riassuntivo:
% di danno biologico € 33.262,00
Cenestesi lavorativa € 7.000
I.T.A. e I.T.P. 5.760,00
Ulteriore aumento 14.968
spese di rottamazione 70;
spese di immatricolazione 180;
danno scooter 500;
assicurazione non fruita 171;
danni vestiario e casco 200;
spese mediche 828,00
lucro cessante ;
Spese stragiudiziali 4131
e così per un totale di € 70.975 (settantamilanovecentosettantacinque), al cui importo andrà detratta la somma di € 4750 (quattromilasettecentocinquanta/00) offerta a titolo formale e accettata a titolo di acconto per un importo, pertanto, di € 66.735 (sessantaseimilasettecentotrentacinque).
INTERESSI
Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data del sinistro e fino al soddisfo.
DICHIARAZIONE DI ANTISTATARIETA’
In ogni caso condannare controparte al rimborso degli onorari difensivi, dei diritti e degli onorari procuratori, delle spese specifiche e CONSOLI, oltre spese non imponibili, oltre maggiorazione per il contributo previdenziale integrativo ripetibile ai sensi dell’art. 11 L. 20 settembre 1980 n. 576, oltre IVA per il grado di giudizio, in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario
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MEZZI ISTRUTTORI
In via istruttoria e per quanto concerne il quantum, si chiede ammettersi:
INTERROGATORIO FORMALE
Interrogatorio formale del convenuto, Sig. sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il 13 settembre 2016, alle ore 13.00 circa, il Sig.TIZIO, alla guida del proprio motociclo XXXXXX YYYYYYY 125 tg. 123456 percorreva a velocità regolamentare Via del Campidoglio, proveniente da Via della Suburra e diretto verso Via Circo Massimo”;
2. “Vero che sopraggiunto all’altezza dell’incrocio con Via Circo Massimo, il Sig.TIZIOsi spostava sulla corsia di preselezione di destra e iniziava a svoltare sulla destra per immettersi sulla Via Circo Massimo, in direzione Centro”;
3. “Vero che in quel mentre, alla guida del mio motociclo HONDA SH 150 tg. DM 117 27, affiancavo il Sig.TIZIOsulla destra nella medesima corsia di preselezione di destra”;
4. “Vero che effettuavo improvvisamente una svolta a sinistra nel tentativo di proseguire diritto anziché svoltare a destra e tentare di proseguire per Via di Foro Romano”;
5. “Vero che tagliavo la strada al motoveicolo YYYYYYY YYYYYYY condotto dal signor Tizio ”;
6. “Vero che il Sig.TIZIOsopraggiungeva in quel momento da Via del Campidoglio e, in conseguenza della suddetta manovra di taglio della strada, cadeva a terra e scivolava impattando contro il suo scooter ed era impattato, a sua volta, dallo scooter dallo stesso condotto”;
7. “Vero che il Sig.TIZIO, in scivolata, tentava di proteggersi mettendo le mani avanti e si trovava posizionato tra il mio motociclo e il suo”;
8. “Vero che il Sig.TIZIOurtava contro il mio motociclo”;
9. “Vero che il Sig.TIZIO, si trovava in mezzo al suo motociclo e al mio”
all’esito, prova testimoniale sugli stessi capitoli di prova indicando, quale teste, il Sig. Sig. Caio, residente in Roma, Via ;
PROVA TESTIMONIALE SUI SEGUENTI CAPITOLI DI PROVA
Prova per testi, sulle circostanze di cui a seguire, relative ai danno morale ed esistenziale, danni qui definiti con tale sintagma, per mera comodità terminologica e pratica e senza alcuna pretesa classificatoria o categoriale:
SUL DANNO MORALE
10.. “vero che in seguito all’evento verificatosi il 31 gennaio 2013, il Sig.TIZIOha avuto serie ripercussioni di carattere psicologico nei giorni a seguire”;
11.. “Vero che, successivamente al sinistro, il Sig.TIZIOha lamentato più volte lo stato sofferenza e turbamento interiore, derivante dal trauma subito, anche in relazione alla posticipazione dell’apertura della casa vacanze”;
12.. “vero che, in special modo, l’attore ha subito un serio peggioramento del suo stato psicofisico generale”;
13. “Vero che, successivamente al sinistro è stato sorpreso più volte in condizioni di ansia e paura, ricondotte dalla stessa al ricordo del sinistro subito;”
14. “vero che, sempre in seguito a questo episodio, il Sig.TIZIOha iniziato ad accusare ansia, fobie, attacchi di panico”;
15. Vero che, successivamente al sinistro, parte attrice ha mutato il suo carattere che da gioviale e aperto è divenuto depresso, triste, nervoso e irascibile”;
16. Vero che, a seguito del trauma, il Sig.TIZIOè stata più volte sorpresa a girare per casa di notte, asserendo di non poter dormire e che prima del sinistro non aveva mai avuto problemi di insonnia”;
SUL DANNO ESISTENZIALE
17. “ vero che il Sig.TIZIOsi è rifiutato di salire in moto, come prima faceva, con relativo piacere”;
18. “vero che quello che prima rappresentava un diversivo nonché un divertimento, ora è precluso al Sig.TIZIO”;
SUL DANNO PATRIMONIALE
19. “Vero che il Sig.TIZIOha posticipato la data programmata per l’apertura della casa vacanze da dicembre a maggio”;
20. “Vero che il Sig.TIZIO, nei quattro mesi successivi al sinistro, è stato posto nell’impossibilità di poter svolgere attività lavorativa in favore di ROMULUS”
indicando a testi:
il Sig. , residente in Roma, Via XXXXXXX n. 32
il Sig. , residente in ,
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO MEDICO LEGALE
Ammettersi consulenza tecnica d’ufficio medico legale sulla persona dell’attore, nominando, all’uopo, quale consulente tecnico di parte, il Dott. Ippocrate.
DOCUMENTI
Si offrono in comunicazione in copia:
1. Copia foto incrocio Via del Campidoglio con Via Circo Massimo;
2. Copia denuncia di sinistro 14 settembre 2016, Sig. Muzio Scevola;
3. Copia Relazione incidente stradale U.O. XI GRUPPO SILLA, protocollo 123452016;
4. Copia Perizia elaborata con software TriaTel 27 ottobre 2016;
5. Copia Certificato di rottamazione n. 2017/1077 del 4 settembre 2017;
6. Copia Attestazione di presentazione formalità PRA di Roma del 5 settembre 2017;
7. Copia certificato di proprietà 9 settembre 2016;
8. Copia certificato di assicurazione CONSOLI 9 settembre 2016;
9. Copia cartella clinica di pronto soccorso Ospedale GIOVE CAPITOLINO di Roma;
10. Copia relazione medico-legale 14 febbraio 2017 Dott. Ippocrate
11.
12. Copia lettera PEC 5 ottobre 2016 di risarcimento danni
43. Copia Sentenza Cass. del 30 maggio 2013, n. 23341;
44. Copia invito negoziazione assistita;
45. Copia Schema di Decreto firmato a inizio dicembre 2017 dal Ministro della Giustizia
Salvis juribus
Roma, 12 febbraio 2018
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
DICHIARAZIONE DI CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile con il pagamento di a € 518 a titolo di contributo unificato.
Roma, 12 febbraio 2018
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
RELATA DI NOTIFICA
L’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, autorizzato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 53/94, con delibera del 9 giugno 2005 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, n. 334 di Reg. Cro., si è avvalso delle facoltà di notificazione a mezzo del servizio postale, previste dalla citata legge e ha, pertanto, notificato copia del su esteso atto e procura alle liti a:
– al Sig. Muzio Scevola, residente in Roma, Via
RELATA DI NOTIFICA
L’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, (C.F.: MRNVTR65P26H501L), autorizzato ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 53/94, con delibera del 9 giugno 2005 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, n. 334 di Reg. Cro., si è avvalso delle facoltà di notificazione a mezzo PEC, previste dalla citata Legge e ha, pertanto, notificato a favore del Suo Assistito Sig.TIZIO(C.F.: ), copia del su esteso atto di citazione e procura alle liti a:
– S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , Via , PEC: ;
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che l’antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in forma digitale a mezzo di posta elettronica vittorioamedeomarinelli@ @pec.unipol.it
Roma, 12 febbraio 2018 (Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
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