- 7 Dicembre 2020
- Posted by: Marinelli
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Avv. Vittorio Amedeo Marinelli
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com
Avv. VITTORIO AMEDEO MARINELLI
Avv. ANNAFRANCA COPPOLA
Avv. VALERIA GIOVANNETTI
Avv. VALENTINA PÀSTINA
Avv. FRANCESCO BOLOGNESI
Avv. SERENA PECCI
Dr. GENNARO DEL GAUDIO
Dott. ANDREA SELLAROLI
Roma, 7 dicembre 2020
Rif. vam/51
Da citare nella risposta
SPETT.LE RISARCIAMOINCIDENTI S.P.A.
SEDE LEGALE
PIAZZA VENEZIA 1
00100 ROMA RM
PEC: RISARCIAMOINCIDENTI@pec.RISARCIAMOINCIDENTI.it
SPETT.LE DANNIESINISTRI ASS.NI S.p.A.
SEDE LEGALE
LUNGOTEVERE ROMOLO E REMO 2
00100 ROMA RM
PEC: DANNIESINISTRI.assicurazioni@pec.gruppoDANNIESINISTRI.it
SINISTRO RISARCIAMOINCIDENTI 12/345/6789/0 del 16/10/2020 – Sig. Mario ROSSI (ABCDEF65G26H501L) + Sig. Gino ROSSI – Motociclo Piaggio Vespa125 tg. AB12345 – Assicurato con: RISARCIAMOINCIDENTI ASS.NI S.p.A. – Vs. polizza n.: A123455677- Vs. Agenzia: telefonica / Sig.ra TIZIA (CF: non conosciuto) + Sig. CAIO– FIAT 500 tg. ROMA 1234567 – Assicurato con: DANNIESINISTRI ASS.NI S.p.A. – n. di polizza: 235733030667 – Roma (RM), Via della Fontana Capitolina, alt. numero civ. 1, 01 gennaio 2020, ore 23:45 circa
Ricevo incarico dal Sig. Gino ROSSI (ABCDEF45GH20H501L) e dal di lui padre, Sig. Mario ROSSI (LMNOPQ66A00A501A), elettivamente domiciliati presso lo Studio dello scrivente difensore che li rappresenta, assiste e difende, giusta procura all’uopo conferita, di provvedere a quanto necessario in relazione al sinistro avvenuto a Roma il 01 gennaio2020, alle ore 23:45 circa.
Riferisce, in particolare, il Sig. Gino ROSSI, che, in tale data, si trovava alla guida del motociclo Piaggio Vespa125 tg. AB12345, intestato e di proprietà del Sig. Mario ROSSI, a percorrere a velocità regolamentare e, in ogni caso, moderata, Via della Fontana Capitolina, strada, a fatto, a senso unico in quanto le due corsie separate da un ampio spartitraffico -intendendosi, con tale termine, la parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari- preposto ad area pedonale e a parcheggio, con provenienza Fontana Capitolina e direzione Via Capitolina.
Sopraggiunto all’altezza del numero civico 51, in prossimità dell’incrocio con Via Remo La Barca, improvvisamente l’autovettura FIAT 500 tg. ROMA 1234567 che lo precedeva, di proprietà della Sig.ra TIZIA e condotta dal neopatentato Sig. MEVIO, sterzava dal lato destro della carreggiata dove si trovava e tentava un’inopinata manovra di svolta nel tentativo di immettersi nella detta Via Remo La Barca.
A nulla serviva la pronta manovra d’emergenza consistente nella frenata e nella contestuale sterzata a sinistra in quanto, a causa della repentinità e imprevedibile manovra di taglio della strada determinatasi, nulla poteva fare il conducente del motociclo per evitare l’urto. Per l’effetto, trovandosi l’autovettura posta all’improvviso innanzi a sé quasi perpendicolare, il Sig. Gino ROSSI impattava contro la parte anteriore destra della fiancata dell’autovettura mentre il motociclo scivolava a terra proseguendo in scivolata oltre il crocevia.
In seguito alla scivolata, il motociclo del Sig. Mario ROSSI riportava danni da abrasione da scivolamento al parabrezza, al manubrio, alla carrozzeria, alla pedanina del passeggero, alle frecce, alla maniglia, al cavalletto, alla marmitta, ecc. la cui esatta quantificazione economica sarà mia cura farVi pervenire una volta periziati.
Il Sig. Gino ROSSI rimaneva altresì̀ seriamente contuso per cui si rendeva necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza. Tuttavia, visto il protrarsi dei tempi di attesa, interveniva il Sig. Gabriele che, riferendo di essere infermiere, di aver naturalmente effettuato dei corsi di pronto soccorso e di essere in grado di spostare senza pericolo e trattare il soggetto incidentato, al fine di evitare un aggravarsi del quadro clinico che si appalesava fin da subito critico, si offriva di accompagnarlo con la propria autovettura, unitamente alla madre, Sig.ra Sempronia, nel frattempo giunta in loco, all’Ospedale Ippocrate I di Roma.
Giunto al Pronto Soccorso del detto nosocomio, dopo aver proceduto a un esame obiettivo del paziente, lo stesso era ricoverato e sottoposto alle varie analisi strumentali al termine delle quali era diagnosticata una “Frattura-lussazione di monteggia sinistra (frattura ulna prossimale + lussazione capitello) nonché eseguito un trattamento di Osteosintesi con placca e viti, distrazione cervico dorsale” giudicati guaribili in ( ) g.g. S.C.. Solo il 15 gennaio 2020, il paziente poteva essere dimesso.
Mi riservo farVi pervenire attestazione medica attestante la quantificazione dei postumi invalidanti residuati allorquando gli stessi si siano stabilizzati e il Sig. Gino ROSSI possa essere ritenuto clinicamente guarito, nel rispetto dei normali principi di medicina legale e delle Assicurazioni.
Sul luogo del sinistro, nel frattempo, il giovane neopatentato Sig. Sig. MEVIO, di anni 19, spostava l’autovettura e il motociclo, tra le proteste dei clienti di un pub posto proprio nelle prossimità del luogo del sinistro che lo diffidavano dallo spostare i mezzi coinvolti nel sinistro e alterare lo stato dei luoghi. In stato più o meno confusionale, aveva altresì modo di affermare, ad alta voce, alla presenza di detti testi nonché del Sig. Mario ROSSI, che, in quel momento, percorreva la medesima strada ma in senso contrario e aveva modo di intervenire nell’immediatezza del fatto, come non avesse messo la freccia e di scusarsi concitato per l’accaduto con il motociclista, intanto a terra.
Ad aggravare, però, ancor più la situazione, era il fatto che lo stesso, anziché attendere l’arrivo della Polizia Locale, intanto chiamata dai presenti, nel mentre tutti i presenti erano concentrati sul Sig. Gino ROSSI, si allontanava dal luogo del sinistro senza che nessuno dei soggetti in loco si fosse premunito di prendere il numero della targa e il nominativo dello stesso.
Sopraggiunti in loco anche la madre, sopraggiungeva un equipaggio del IV Gruppo “Capitolino” del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per gli opportuni accertamenti. Solo allora si presentavano, alla guida della detta autovettura, i genitori del Sig. CAIO per fornire i dati del mezzo e del conducente alla guida. Non si è a conoscenza se i detti agenti accertatori abbiano proceduto a elevare contravvenzioni e quanto altro ancor più grave.
***
Fin dalla sopra riferita ricostruzione della dinamica del sinistro, appare essere indubitabile la pacifica responsabilità del giovane neopatentato Sig. CAIO nell’occorso sinistro avendo quest’ultimo posto in essere una condotta di guida non conforme a quanto previsto espressamente dalle varie norme disciplinanti la condotta alla quale deve conformarsi il conducente che, alla guida del proprio veicolo, intendano effettuare una svolta a sinistra.
In particolare, la manovra di chi, percorrendo alla guida del proprio veicolo un rettilineo, improvvisamente svolti a sinistra senza segnalarlo in anticipo e senza essersi curato del sopraggiungere a tergo di altri utenti della strada, risulta essere inottemperante di quanto previsto dall’art. 154 del Codice della strada.
Prevede, infatti, lo stesso in tema di “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” che
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra … per cambiare direzione o corsia, … per voltare a destra o a sinistra… devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. …
3. I conducenti devono, altresì:
a) …;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
…
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere la responsabilità di chi non rispetti i relativi obblighi di carattere generale nel caso di manovra di svolta a sinistra.
Tale manovra, “.. potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l’obbligo per il conducente del veicolo che intende eseguirla di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopravvengano da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche durante l’esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o da continuarla.se sorga pericolo di collisione” (tra le varie, per autorevolezza e chiarezza, Cass. Pen. 17 aprile 1986, n. 3029).
Di recente, con la sentenza 17 maggio 2018, n. 43544, la Suprema Corte di Cassazione è arrivata addirittura a riconoscere la pacifica responsabilità del conducente che intenda svoltare a sinistra e non ottemperi alle previsioni a esso imposte, anche nel caso di eccesiva velocità del veicolo proveniente da tergo.
Pronunciamento che conferma quanto dalla stessa statuito con la sentenza 27 aprile 2018 n. 18410 laddove una manovra pressoché sovrapponibile è stata definita “criminale” aggiungendo anche come “nello spazio ridotto di poche decine di metri, solo procedendo ad una velocità ridottissima e del tutto impropria rispetto all’andamento della strada percorsa, il motociclista avrebbe potuto contenere i gravissimi danni conseguiti alla manovra pericolosa”.
In questo pronunciamento, pertanto, come in altri dello stesso tenore (v. Cass. penale, sez. IV, n. 45855 del 13/09/2017 così come Cass. Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016) risulta quindi confermata la portata precettiva del principio informatore delineato dall’art. 140 del medesimo codice della strada secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
***
Va, altresì, attentamente analizzato il comportamento del conducente dell’autovettura che, in buona sostanza, si è rifiutato di attendere l’arrivo della suddetta Polizia Locale e si è allontanato dal luogo del sinistro senza fornire le proprie generalità al danneggiato, fornite solo in un secondo tempo dai genitori dello stesso, tornati col mezzo coinvolto nel sinistro nel luogo dove si era verificato lo stesso.
Preme, sul punto, rilevare preliminarmente che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale ha un preciso obbligo a suo carico di fornire, perlomeno, e nel caso in cui non attenda l’arrivo degli agenti accertatori, le proprie generalità, i dati del veicolo e quelli assicurativi al suo avente causa nonché l’obbligo di non modificare lo stato dei luoghi.
Prevede, infatti, il comma 2 dell’art. 189 suddetto, intitolato: “Comportamento in caso di incidente” che
“Le persone coinvolte in un incidente devono … adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità”.
Esattamente quello che non ha fatto il conducente l’autovettura FIAT 500 tg. ROMA 1234567, Sig. MEVIO, che ha spostato dapprima il motociclo e dopo si è addirittura allontanato con il proprio mezzo.
Soprattutto, il comma 4 del detto articolo impone che
“In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati”.
Per il mancato rispetto di tale norma, il comma 9 prevede:
“Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318”
Non è ancora dato modo di sapere, in attesa dell’esame del rapporto per l’incidente stradale, se gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, abbiano applicato la sanzione a carico del conducente dell’autovettura, datosi, in pratica, alla fuga.
Allo stesso modo, non è conosciuto se il giovane conducente sia stato sottoposto ad alcol teste e similari.
Il danneggiato è alla ricerca di testimoni che abbiano assistito al sinistro e, all’uopo, ha collocato appositi cartelli in tal senso sul luogo dell’evento-
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 5 marzo 2001 n. 57, si precisa, inoltre, che il Sig. Gino ROSSI è nato Roma (RM) il 01 DICEMBRE 2000, ed è legionario presso la Legio III e percepisce 50 sesterzi all’anno di reddito annuo. Si dichiara, pertanto, che il sinistro non è accaduto in itinere e pertanto, ai sensi dell’art. 142 co. II° D. Lgs. 209/05 non si ha diritto a prestazione da parte di Istituti che gestiscono Assicurazioni sociali obbligatorie
Lo stesso ha sempre praticato attività sportiva e da ultimo era frequentante le lezioni di pancrazio per diventare istruttore, marcia, sala pesi per cui il danno sembra incidere pesantemente sull’esistenzialità del soggetto.
Per l’adempimento di quanto necessario al fine della redazione di perizia medica, ex art. 148 comma 3° D.Lgs. 209/05, si allega scheda di dimissione protetta 22 ottobre 2020, con riserva di far pervenire il certificato di pronto soccorso, appena materialmente in possesso dell’infortunato nonché impegno a consegnarVi la successiva documentazione quando il danneggiato ne sarà in materiale possesso, oltre a mettersi a Vs. disposizione per l’accertamento dei danni fisici subiti al fine, qualora lo riteniate opportuno, di far valutare da un Vs. medico fiduciario, gli esiti conseguenti alle lesioni riportate in occasione del sinistro di cui sopra.
In rispetto all’art. 7 D.P.R. 254/06, si invita l’Impresa di assicurazione in qualità di “gestionaria” di chiedere ai danneggiati domiciliati presso lo scrivente studio, entro 30 giorni dalla ricezione, le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta, offrendo assistenza tecnica ed informativa prevista dalla legge.
Si invita e contestualmente diffida a comunicare: Indirizzo ufficio gestione sinistro; giorni e orario di ricevimento; recapiti telefonici, fax, e-mail; nome responsabile della pratica, del consulente tecnico; medico e accertatore, abilitati a svolgere gli indispensabili accertamenti, al fine di mettervi in condizione di negare o formulare congrua offerta di risarcimento danni in favore degli Assistiti.
Per l’adempimento della perizia tecnica art. 148 D.Lgs. 209/05 il mezzo sarà a Vs. disposizione per l‘ispezione dei danni c/o l’indirizzo del ns. studio o in altro luogo da concordare, dalle ore: 16; alle ore 17; nei gg. di: Lun. – Mar. – Merc. – Giov. negli 8 giorni lavorativi e successivi alla ricezione della presente diffida, tramite un Vs. preavviso di 48 ore anche mezzo fax.
Per quanto sopra esposto ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi degli artt. 1173; 1174; 1175; 1176 1182; 1223; 1224; 1277; 1284; 2043; 2054; 2057; 2058 e 2059 c.c. mi pregio invitare codeste Spett.li Compagnie di Assicurazioni a provvedere sollecitamente, e comunque nei termini di legge, al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, materiali, subiti e subendi, occorsi al Sig. Sig. Gino ROSSI e al Sig. Mario ROSSI in seguito al detto sinistro.
Valga la presente quale espressa denuncia e formale atto di messa in mora nonché ai fini interruttivi della prescrizione.
Con l’espressa avvertenza che, in difetto, i miei Assistiti saranno costretti, loro malgrado, mio tramite, ad agire giudizialmente per la tutela dei loro interessi.
Nell’attesa di un sollecito riscontro, mi pregio inviare i migliori saluti.
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
Per informazioni e una prima consulenza gratuita: 3481317487 avv.vittoriomarinelli@gmail.com
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