Profilo sostanziale delle Unioni Civili

Lo studio legale Marinelli è particolarmente specializzato in Diritto di Famiglia.

Soprattutto è specializzato in Unioni Civili e Diritti inviolabili delle Persone.

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Avv. Vittorio Amedeo Marinelli

Viale Giuseppe Sirtori 56
Roma, RM 00149
Italia
Cell.: +393481317487
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com

Nuovi modelli di famiglia. Oggi sono riconosciuti e tutelati dalla legge nuovi modelli di famiglia: quella formata da due uomini e quella costituita da due donne.

 

Sempre più ricorrente e attuale è il dibattito relativo al riconoscimento e alla tutela giuridica delle relazioni affettive che coinvolgono persone dello stesso sesso.

Ultimamente, sia nella società che nell’assetto legislativo, si sono susseguiti una serie di grandi cambiamenti e progressi, ma certamente, il traguardo per l’ottenimento di una totale parità delle Persone in ragione del proprio orientamento sessuale, è ancora lontano.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, nei primi 35 commi, riconosce e regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La mancata introduzione di una legge che riconosce e tutela giuridicamente una comunione di vita spirituale e materiale fra due persone dello stesso sesso, avrebbe comportato il persistere della violazione del divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La cd. Legge Cirinnà riconosce l’unione civile tra persone dello stesso sesso come formazione sociale quasi (ripeto, c’è ancora tanta strada da percorrere) alla stregua della famiglia matrimoniale formata da un uomo e una donna.

Nonostante questa premessa, vi sono delle differenze sostanziali tra il matrimonio (costituito da due persone di sesso opposto) e l’unione civile (costituita da due persone dello stesso sesso).

  • Nella regolamentazione dell’unione civile, NON si fa riferimento alla promessa, alle pubblicazioni, alle opposizioni e alla celebrazione che invece sono previsti per il matrimonio;
  • L’unione civile, perché si costituisca, richiede che due persone maggiorenni dello stesso sesso prestino una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
    Emerge quindi come per l’unione civile, venga utilizzato quasi un linguaggio contrattuale. Per il matrimonio infatti si parla invece di “celebrazione”;
  • Per gli uniti civilmente, la legge non menziona le disposizioni relative all’affinità (art. 78 c.c.) cioè al vincolo parentale che si costituisce tra un coniuge e i parenti dell’altro. Ciò,  comporta delle grandissime conseguenze di diversità per quanto concerne gli obblighi alimentari;
  • Gli uniti civilmente sono tenuti all’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale e della coabitazione, ma non al dovere della fedeltà. Altra importante differenza rispetto al matrimonio;
  • All’unione civile non si applica la legge 4 maggio 1983, n. 184 che ha ad oggetto la “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
  • La disciplina dello scioglimento dell’unione civile si differenzia rispetto al quella prevista per il matrimonio.

Questo è uno dei tanti articoli che ho intenzione di dedicare a una materia così importante quanto delicata che si intreccia con le vite umane e con un diritto inviolabile di ognuno di noi: il diritto di essere chi siamo senza avere paura dei pregiudizi altrui.

Per qualsiasi chiarimento, informazione e appuntamenti per un’approfondita consulenza, rivolgersi al Dott. Cosimo Semeraro 3407938614 cosimo.semeraro96@gmail.com

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