Diritto all’informazione del figlio adottato

Avv. Vittorio Amedeo Marinelli

Viale Giuseppe Sirtori 56
Roma, RM 00149
Italia
Cell.: +393481317487
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com

La legge n. 149/2001 ha in parte modificato l’art. 28 della legge n. 184/1983. Ha introdotto il principio secondo cui il fanciullo deve essere informato della sua condizione dai genitori adottivi. Questi devono provvedervi nei modi e termini che ritengono più opportuni.

Questa disposizione ha come presupposto il bisogno naturale dell’adottato di conoscere la propria condizione. Di conscere la propria storia, le proprie origini. Ha l’obiettivo di evitare che menzogne e omissioni vadano ad alterare l’equilibrio psico-fisico del figlio. Nonché le relazioni familiari.

 

Ai sensi dell’art. 24 della legge 149/2001:

L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine. Riguardano l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età. Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

 

Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite anche ai genitori adottivi. Questi, quali esercenti la responsabilità genitoriale. Naturalmente su autorizzazione del tribunale per i minorenni e solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale, inoltre, prima di dare qualsiasi autorizzazione, deve accertare che l’informazione sia preceduta,  accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

 

L’accesso alle informazioni non è invece consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. Non è consentito anche qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato. Oppure abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
L’autorizzazione non è richiesta, inoltre, per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

Sicuramente è importante sottolineare una cosa molto importante. Le attestazioni dello stato civile devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo cognome. Non deve essere presente alcun riferimento ai genitori biologici. Nessun riferimento neanche alla sentenza di adozione. All’ufficiale di stato civile e all’ufficiale di anagrafe è vietato fornire notizie o rilasciare certificati da cui risulti il rapporto di adozione. Salvo, naturalmente, vi sia autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’inosservanza del divieto è penalmente sanzionata.

 

Per qualsiasi chiarimento, informazione e assistenza, rivolgersi al Dott. Cosimo Semeraro 340 793 8614 o all’Avv. Vittorio Amedeo Marinelli 348 131 7487.

https://vittoriomarinelli.it/2020/03/29/figli-nati-da-genitori-non-coniugati-e-non-conviventi/

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Diritto di Famiglia e Minori



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