- 1 Febbraio 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia, Notizie

Avv. Vittorio Amedeo Marinelli
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com
Gentile Signora,
dal tenore e dal contenuto della sua comunicazione, deduco come il preesistente rapporto con il suo compagno (padre di mio figlio) fosse solo di “convivenza di fatto more uxorio”.
Non trattandosi di unione civile dichiarata ai sensi e per gli effetti della L. n. 76 del 2016 (c.d.Cirinnà) non trovano applicazione le relative normative né quelle, per analogia, relative ai rapporti tra coppie coniugate tra le quali sussistono precisi obblighi.
Per cui, nell’ambito della convivenza more uxorio, cessata la stabilità e l’affectio che sostanzia la convivenza, il suo ex compagno, sebbene ex, è detentore qualificato dell’immobile di sua proprietà.
“qualificato” perché la sua presenza in casa era giustificata e qualificata dal preesistente rapporto di convivenza stabile ed affettiva rafforzata anche dalla nascita di un figlio.
Quindi, in quanto detentore qualificato, il Suo ex compagno non può subire l’allontanamento immediato.
Se cambia la serratura o lo costringe ad allontanarsi fuori casa, Egli ha fondata legittimità ad azionare l’azione di reintegrazione e ritornare in casa in seguito ed a causa dello spoglio (sebbene non sia possessore) clandestinamente o violentemente subiti.
Quindi si può e deve procedere in tal senso:
1.inviare una lettera con invito/diffida a lasciare casa concedendogli un termine idoneo a trovare una diversa collocazione; un termine entro il quale dovrà provvedere a portar via anche tutti gli effetti personali tranne quelli costituenti la casa familiare in funzione del figlio che rimane in casa; contestualmente si invita anche ad una mediazione per risolvere consensualmente la questione anche in merito al mantenimento del minore ( o maggiorenne non autosufficiente ) per il quale occorrerà necessariamente un provvedimento del tribunale. Per regolare tutti gli aspetti genitoriali quali anche gli obblighi di mantenimento;
2.quindi, se non va via, procedere ad una azione di rilascio dell’immobile per assenza di idoneo titolo di legittimazione atteso che la convivenza affectio è cessata da tempo, cessazione della convivenza more uxorio.
L’azione conduce ad un processo immobiliare
I migliori saluti.
Avv. Annafranca Coppola
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