- 21 Aprile 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: News in Home, Notizie, Responsabilità civile

Quali danni è obbligata a risarcire la compagnia di assicurazioni?
La nostra assistita, dopo essere stata lasciata a luglio in seguito a un incidente sette ore senza poter bere e mangiare per poter essere operata d’urgenza, torna a casa alle 4 di notte ma, alle 7, si alza e sviene sbattendo la faccia a terra riportando seri danni.
La compagnia nega il risarcimento per l’assenza di quello che i tecnici chiamano “nesso di causalità”.
L’atto, trasportato nell’antica Roma dove vede come protagonisti Naevia, Clavdia e Caio Sabinus, illustra le difficoltà che incontra il danneggiato da oltre 2000 anni per farsi riconoscere i propri diritti e quanto sia importante specificare tutte delle precise circostanze.
La causa appare essere molto interessante perché permette di rendersi conto delle difficoltà che un danneggiato deve affrontare per riuscire a ottenere il giusto risarcimento.
Abbiamo quindi scritto un atto molto dettagliato nel quale dapprima si ricostruisce il sinistro dal punto di vista cinematico. Anche al fine della contestazione della responsabilità che, chiaramente, la Compagnia di Assicurazioni non ha rinunciato a eccepire.
Successivamente, si sono elencati tutti quei dati dalla lettura dei quali si evidenzia e comprende il chiaro e forte turbamento che il soggetto, come chiunque in quelle situazioni, ha subito. Dapprima per la caduta in sé stessa e, successivamente, per la drammatica attesa di 40 minuti sdraiato a terra con il casco indossato in attesa dei soccorsi in una giornata afosa di luglio nel terrore di essere rimasti paralizzati. Si sono riportate le dichiarazioni testimoniali rese a verbale ossia dentro un atto pubblico redatto dagli agenti della Polizia locale. Il testimone ha confermato il fatto che si temesse come il soggetto in seguito al violento impatto fosse rimasto paralizzato.
Si è, quindi, posto rilievo pure l’intervento dell’ambulanza il cui equipaggio ha adottato tutte quelle cautele attuate nel caso in cui si tema che il soggetto abbia subito una lesione alla colonna vertebrale. Successivamente è stata descritta la vera e propria Odissea che ogni danneggiato si trova ad affrontare nel momento in cui si reca in un pronto soccorso, abbandonato a sé stesso sopra una barella in attesa della visita medica che, anziché essere immediata, si è avuta, nel caso di specie, addirittura dopo 3 ore.
Si è descritta la situazione -certamente non ottimale per dormire- di una persona che abbia strusciato sull’asfalto rovente in maglietta e calzoncini e abbia riportato abrasioni in varie parti del corpo per cui, in pratica, in seguito a poche ore di sonno agitato, il soggetto ha avuto una crisi lipotimica ossia uno svenimento.
Il nostro studio, che opera nel campo della Responsabilità civile fin dal 1995, è in grado di apprestare per la Vs. pratica, la stessa cura e dedizione.
Non esitate, quindi, a contattarci per un esame congiunto, gratuito e senza impegno del Vs. caso!
ATTO DI CITTAZIONE
La Sig.ra Naevia AEMILIA, nata a Roma il 26 luglio 753 d.C., residente in Roma, Via Popilia ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Sirtori n. 56, presso lo studio dell’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI (C.F.: MRNVTR65P26H501L) che la rappresenta, assiste e difende, come da mandato in calce al presente atto di citazione, il quale difensore dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni ed avvisi presso il seguente indirizzo di posta elettronica PEC: vittorioamedeomarinelli@ordineavvocatiroma.org o al numero di fax 06/5503964;
PREMESSO
FATTO
- Che il 28 giugno 752 d.C., alle ore 19.00 circa, in Roma la Sig.ra Naevia AEMILIA alla guida del suo veicolo, strepitus rotarum a due ruote, percorreva a velocità regolamentare Via Rotalina, proveniente da Via Pompilia verso Via Clodia;
- che sopraggiunta all’altezza del civico 4, nel tratto caratterizzato dalla presenza sulla carreggiata di corsie separate da spartitraffico a raso, il veicolo strepitus rotarum che l’affiancava e che marciava nel medesimo senso di marcia di proprietà e condotta dalla Sig.ra Clavdia EGNAZIA, assicurata con la convenuta compagnia di Assicurazioni, svoltava improvvisamente a sinistra nel tentativo di effettuare un’inversione di marcia (cd. Inversione a U);
- che a nulla serviva la manovra d’emergenza dell’attrice la quale, a causa della repentinità della manovra della convenuta, era collisa nella parte posteriore del due ruote dall’altro veicolo condotto dalla convenuta medesima di modo che perdeva l’equilibrio, era sbalzata dal veicolo e scivolava rovinosamente a terra;
- che la Sig.ra Naevia AEMILIA, una volta a terra, era urtata dal veicolo che, in fase di scarrocciamento, la colpiva in pieno facendole sbattere la testa sui sanpietrini e passava sopra il corpo della stessa scavalcandola;
INTERVENTO DEI VIGILES
- che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia, i vigiles della zona, che prendeva cognizione dell’accaduto per la redazione del rapporto per l’incidente stradale;
DICHIARAZIONI SPONTANEE SIG.RA CLAVDIA EGNAZIA
- Che nella detta relazione la Sig.ra Clavdia EGNAZIA affermava:
“… Percorrevo Via Rotalina proveniente da Via Pompilia. Giunta in prox del numero civico 50, vedevo un parcheggio dall’altra parte della strada. A quel punto, mi portavo in prossimità della linea di mezzeria. Vedendo che nel senso opposto, non proveniva alcun veicolo, mi accingevo a svoltare, quando alle mie spalle, sulla sinistra, mi sorpassava un veicolo. Con la parte spigolare sinistra del paraurti anteriore, colpivo la parte posteriore del veicolo, il quale finiva a terra. Mi sono subito avvicinata la conducente per accertarmi delle sue condizioni.”;
DICHIARAZIONE ATTRICE
- che l’attrice, invece, dichiarava:
“in data 28/06/752 alle 19:00 circa, proveniente da via Regia diretta Via Traiana, percorrevo Via Rotalina in posizione centrale rispetto alla larghezza della carreggiata, quando, giunta all’altezza del civico 4, venivo colpita nella parte posteriore destra del mio strepitus rotarum a due ruote. Lo stesso effettuava una rotazione di circa 90° e io volavo sul selciato poco più avanti. Il veicolo a seguito di scarrocciamento mi finiva poi addosso. La conducente della vettura che mi aveva colpito si fermava si scusava dicendo di non aver visto. Successivamente giungeva l’autoambulanza che mi trasportava Valetudinarium, l’ospedale”;
RILIEVI DEI VIGILES
- Che gli agenti accertatori avevano modo di appurare come:
“il veicolo “B” (strepitus rotarum a due ruote) si trovava adagiato sul fianco sinistro a cavallo dello spartitraffico a raso parallelamente allo stesso rivolto nel senso di marcia”
“strada a doppio senso di marcia con corsie separate da spartitraffico a raso e pendenza discendente per il senso di marcia percorso dei veicoli”
“Sul manto stradale veniva riscontrata la presenza di tracce di scarrocciamento riconducibili al veicolo “B”. Le stesse avevano la lunghezza di circa 15 m, che iniziano in maniera marcata all’interno della corsia di marcia percorsa dei veicoli e procedono in maniera discontinua verso sinistra all’interno dello spartitraffico a raso”
TESTIMONE: Caio SABINUS
- che al sinistro assistevano molteplici testimoni tra cui il Sig. Caio SABINUS, che si trovava in loco e, relativamente al sinistro, forniva la seguente dichiarazione:
“Io sottoscritto Caio SABINUS dichiaro, che il giorno 28/06/752, alle ore 19:00 circa, mi trovavo in Via Rotalina mentre viaggiavo sul mio strepitus rotarum e assistevo, in direzione opposta all’incedente tra uno strepitus rotarum a due ruote e un altro veicolo.
Quest’ultimo, che percorreva Via Rotalina con provenienza Via Pompilia in direzione Via Iulia Agusta. Posizionata sulla destra, improvvisamente e senza alcuna segnalazione effettuava la svolta (inversione a U), là dove peraltro era presente la doppia striscia continua e durante questa pericolosa manovra, urtava in corrispondenza della marmitta lo strepitus rotarum a due ruote che viaggiava regolarmente sulla stessa corsia dell’altro veicolo in posizione più centrale di Via Rotalina, con la stessa provenienza e nella stessa direzione del veicolo in questione.
La conducente della strepitus rotarum a due ruote, nonostante la sua ridotta velocità, non riusciva ad evitare l’urto e rovinava a terra.
Immediatamente ho arrestato la mia marcia e mi sono fermato per prestare i primi soccorsi e segnalare alle autovetture in transito la presenza a terra della sig.ra AEMILIA, lo stesso ha fatto la conducente dello strepitus rotarum urtante che avvicinatasi, si scusava per l’accaduto e, in particolare, asseriva di aver guardato lo specchietto di destra per girare a sinistra e di non aver visto nessuno arrivare.
All’arrivo del 118 e da una prima analisi del personale si sospettava un danno spinale, avendo assistito alla rovinosa caduta e preoccupato dalle prime notizie decisamente negative ho lasciato i miei estremi alla conducente dello strepitus rotarum a due ruote affinché mi informasse sul suo stato di salute, poco dopo veniva portata via in ambulanza”;
DANNI ALLO STREPITUS ROTARUM A DUE RUOTE
- che in conseguenza dell’urto ricevuto il motociclo dell’attrice riportava consistenti danni verificati dai medesimi agenti della Vigiles che appuravano il distacco marmitta e rottura telaio. Abrasioni: pedana poggiapiedi posteriore, scudo, sotto pedana, manopola, parabrezza, leva freno, paraurti anteriore, bauletto. Rotture: freccia anteriore sinistra, scudo anteriore e sotto pedana lato sinistro. Distorsione leva freno;
RISARCIMENTO INTEGRALE DANNO STREPITUS ROTARUM A DUE RUOTE
- che la compagnia di assicurazioni mandataria dalla convenuta provvedeva, con due diversi pagamenti, a risarcire pressoché integralmente il detto danno patrimoniale nella somma complessiva di monete 1.500 a fronte di una stima di parte pari a monete 1.600 e di un valore commerciale del mezzo pari a monete 1.200;
- che nell’urto risultava altresì danneggiato anche il casco indossato dall’attrice, che riportava evidenti segni di strisciatura, indicative anche dell’urto subito dal capo dall’attrice;
PRONTO SOCCORSO
- che l’attrice, invece, rimaneva contusa per cui si rendeva necessario il ricorso di un’autolettiga del 118 il cui personale soccorreva l’attrice e la sdraiava su una tavola spinale lunga;
- che il medesimo personale infermieristico provvedeva a togliere il casco e, in quel mentre, durante detta operazione, l’attrice lamentava dei giramenti di testa per cui il personale medesimo sollecitava la massima celerità a tal punto che l’ambulanza partiva ancor prima che gli infermieri si fossero messi in sicurezza determinandone la caduta di uno di questi;
- che la stessa era trasportata presso il P.S. dell’Ospedale “Giulio-Carpunio” di Roma dove, stante la lucidità del soggetto, al triage era protocollata con il codice verde;
- che alla situazione di stress successiva all’incidente si aggiungeva l’impossibilità, da parte dell’attrice, di poter contattare i parenti a causa dell’assenza del segnale del telefono cellulare;
- che la Sig.ra Naevia AEMILIA riusciva a contattare il fratello Maximo verso le 23.00;
RISERVA DI QUERELA DI FALSO RIGUARDO L’ORARIO DI USCITA
- che sopraggiunto il Sig. Maximo AEMILIA presso il nosocomio verso le 00,30, solo alle ore 02,30, il personale infermieristico informava l’attrice di come, non essendo necessario il ricovero, potesse, pertanto, essere dimessa;
- che sulla cartella del Pronto Soccorso risulta erroneamente, quale orario di uscita dal Pronto Soccorso, le ore 00,20 mentre l’attrice è stata dimessa effettivamente alle ore 02,30;
- che il Sig. Maximo AEMILIA potrà eventualmente testimoniare relativamente al reale orario di uscita riservandosi l’attrice di proporre querela di falso;
- che al detto pronto soccorso, con sottovalutazione sia dei sintomi fin da subito segnalati dagli infermieri che dell’effettivo danno, erano diagnosticate “contusione ginocchio destro, escoriazioni multiple, cervicalgia da contraccolpo” giudicate guaribili in 3 (tre) gg. S.C.;
- che al suddetto nosocomio era altresì accertato: “… torace escoriazione parete laterale dell’emitorace di destra… contusione escoriata ginocchio destro… contusione collo piede sinistro“;
SVENIMENTO A 12 ORE DI DISTANZA DAL SINISTRO E 5 ORE DALLE DIMISSIONI
- che il medesimo 29 luglio 752, alle ore 07,00 circa, trascorse quindi 12 ore dal sinistro e 4 ore dalle dimissioni dall’Ospedale, la medesima attrice, rientrata nella propria abitazione, si alzava dal letto per assumere un antidolorifico;
- che in quel mentre, andava incontro a un episodio lipotimico o sincopale con conseguente perdita di coscienza e rovinosa caduta a terra;
- che la Sig.ra Naevia AEMILIA era quindi immediatamente soccorsa dal fratello, che era rimasto presso l’abitazione della sorella per prestarle assistenza, la soccorreva e dopo aver fatto una veloce ricerca telefonica su quale odontoiatra potesse effettuare un intervento di pronto soccorso, la trasportava dal Dott. Albezio EPIDIO, odontoiatra, per eseguire un intervento chirurgico e medico d’urgenza;
INTERVENTO CHIRURGICO D’URGENZA
- che il medesimo medico accertava la presenza di tumefazioni, edema e ferite lacerocontuse al labbro superiore, sanguinamento della cavità orale, e procedeva a effettuare una prova di vitalità ai denti incisivi superiori riscontrando negativi i denti 2.1; 1.1; 1.2;
- che era quindi riscontrata …”
- Che il Dott. Albezio EPIDIO accertava la sussistenza delle lesioni riscontrate a quanto riferito dalla stessa paziente e procedeva, quindi, alle terapie chirurgiche e mediche di emergenza, eseguendo …
- che l’odontoiatra precisava come la paziente avrebbe dovuto incapsulare i denti devitalizzati. considerando il rinnovo delle corone protesiche ogni dieci anni circa;
CERTIFICATO DOTT. FLAVIUS CRISPINO: CRISI LIPOTIMICA
- Che il medesimo 29 luglio 752, il Dott. Flavius CRISPINO certificava: “… esiti di trauma facciale da caduta a terra secondaria a crisi lipotimica occorsa in seguito ad incidente stradale che ha causato contusioni multiple in particolare nella regione cervicale con s. da contraccolpo“;
- Che il successivo 01 agosto 752 il medesimo sanitario, a seguito di ulteriore visita di controllo, prescriveva riposo per gg 15 s.c. mentre, in pari data, il Dott. Plinio ZOSIMO, specialista ortopedico, certificava:
“…”;
DANNO FISIOGNOMICO
- che succedutesi ulteriori cure e analisi, il 7 gennaio 753 la Dott.ssa Caelia OCELLA, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, riferiva:
“… …”;
- che certificava altresì
“…”;
VALUTAZIONE
- Che il medesimo medico, valutava il suddetto danno fisiognomico affermando:
….
Pertanto, in considerazione dell’età, del sesso della paziente e delle aree corporee interessate, il viso (labbro) è un’area socialmente esposta e gli esiti cicatriziali a carico del dorso e degli arti sono camuffabili sol con un abbigliamento coprente, gli esiti sopra descritti determinano un deficit del coefficiente estetico quantificabile in 10 (dieci) punti percentuali di danno estetico permanente.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
- che al termine del periodo di malattia, residuavano in danno all’attrice esiti invalidanti permanenti che, secondo la relazione medico-legale del 05 marzo 753 del Dott. Sabinus VAERIANO, hanno determinato
- Incapacità temporanea assoluta: giorni 20 (venti)
- Incapacità temporanea parziale al 50%: giorni 30 (trenta)
- Danno permanente: 12% (dodici per cento).
- Spese del chirurgo plastico come da preventivo allegato.
- Spese odontoiatriche future come da preventivo allegato.
ESAME OBIETTIVO
- che tale punteggio è determinato dall’aver constatato, il perito di parte, in danno dell’infortunata:
“…”;
- Che tale punteggio, non comprende quello relativo al danno fisiognomico in ordine alla sua funzione estetica con l’inevitabile compromissione della vita di relazione, in quanto quest’ultimo andrà calcolato a parte in relazione al risultato ottenibile dalle eventuali operazioni di chirurgia plastica;
SPESE MEDICHE
- che l’attrice ha sostenuto e dovrà sostenere altresì una spesa complessiva di monete 3.677,15, che come precisato nella documentazione qui prodotta la stessa è comprensiva di:
“….”;
- che a tali spese, dovranno essere aggiunte quelle concernenti il danno fisiognomico per la Dermoabrasione o ciclo di Laserterapia cutanea per un costo complessivo di circa 3.000,00 Monete, quelle per l’intervento di Chirurgia Plastica, volto a migliorare l’aspetto estetico della cicatrice e a ridefinire il profilo del labbro, per un costo di 3.500,00 Monete;
- che sono altresì dovuti i costi per il rinnovo delle corone protesiche ogni 10 anni circa per almeno altre tre volte per un costo, pertanto, di monete 7.020,00;
AGGRAVAMENTO DEL DANNO
- che, stante la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, in forza della copiosa documentazione, nonché prova testimoniale di cui si chiede l’ammissione, emerge l’innegabile aggravamento del danno nella sua concretezza, sotto gli aspetti di seguito precisati, in ordine ai quali è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (così Sent. Cass. n. 25817 del 31 ottobre 753):
DANNO MORALE
- che in relazione al danno da reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., l’attrice ha diritto, ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c., anche al risarcimento del danno morale conseguente;
- che la valutazione del danno morale, da effettuarsi anche in base a presunzioni, così come inquadrato, non rischia alcuna duplicazione risarcitoria e deve essere valutato mediante appesantimento del danno biologico per almeno il 49%. Sulla sussistenza del danno morale derivante da sinistro stradale e sulla sua risarcibilità appare fondamentale il richiamo al dettato degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.;
- che la Sig.ra Naevia AEMILIA, dopo il sinistro e le sue conseguenze, ha lamentato uno stato di sofferenza e turbamento interiore in seguito al quale …;
CONSEGUENZE ESISTENZIALI
- Che l’attrice, infatti, per circa un anno…;
- che in questo periodo, come riferito …;
- che, nel presente, la Sig.ra Naevia AEMILIA vive con fastidio ….;
- che per oltre un anno non è più salita su un mezzo a due ruote, mezzo di locomozione che usava prima del sinistro abitualmente per i propri spostamenti e oggi, quando sale su uno strepitus rotaruma a due ruote, è terrorizzata dalle possibili conseguenze;
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE
- Che con lettera PEC 2 agosto 752, inviata e accettata in pari data, l’attrice, tramite l’odierno difensore, invitava ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, sia SEMPER ASSICURATUM S.P.A. ASS.NI che SUBITUM ASSICURATUM S.p.A. al risarcimento integrale di tutti i danni subìti nel sinistro;
- …;
- che il 22 agosto 752 SUBITUM ASSICURATUM S.p.A. …;
CONTESTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
- Che con comunicazione del 14 settembre 752, SEMPER ASSICURATUM S.p.A. riscontrava la suddetta richiesta di risarcimento danni e riferiva come non ritenesse “di formulare offerta in quanto dalle formazioni finora acquisite, non risulta provata alcuna responsabilità a carico della controparte Sig.ra Clavdia EGNAZIA la quale ha comunicato che il sinistro è imputabile unicamente a una sua manovra irregolare in fase di sorpasso”;
- che con comunicazione via e-mail, l’attrice contestava tale mancata assunzione di responsabilità precisando come alla luce del verbale delle autorità intervenute in loco, fosse evidente, dalla stessa dichiarazione della convenuta, la responsabilità della stessa nella causazione dell’evento de quo;
…
OFFERTA FORMALE SOTTOSTIMATA
- che con comunicazione del 7 giugno 753 SEMPER ASSICURATUM S.p.A. comunicava come avesse dato ordine al servizio amministrazione di inviare l’importo di monete 3.610,00 quale offerta relativa al danno non patrimoniale;
….;
RELAZIONE DI VISITA MEDICO LEGALE DI PARTE
- Che con comunicazione 20 luglio 753, SEMPER ASSICURATUM S.P.A. inviava la documentazione richiesta e cioè la relazione di visita medico legale del medico fiduciario della medesima SEMPER ASSICURATUM S.p.A. Dott.ssa Paula VERGILIA;
- che dalla lettura della stessa, si appurava come, dapprima correttamente, il detto fiduciario avesse inviato la danneggiata presso un’odontoiatra e un chirurgo plastico;
ESCLUSIONE NESSO DI CAUSALITA’
- che, tuttavia, questa diligenza, si scontrava con il successivo acritico appiattimento del detto medico legale su quanto, del tutto superficialmente, il Dott. LUCA TACITUS, di professione odontoiatra, avesse sostenuto sussistere relativamente al nesso di causalità;
- che, nello specifico, il detto medico asseriva:
“l’esame della documentazione, l’obiettività raccolta in sede di PS, la lettura delle certificazioni in nostro possesso, le dichiarazioni del proprio odontoiatra e l’esposizione del danno da parte della paziente, conducono a presumere un dubbio nesso causale tra il sinistro incidentale occorso e gli esiti odontoiatrici lamentati”;
- che, il detto odontoiatra, probabilmente non considerando come la Dott.ssa Paula VERGILIA avesse delegato ad egli di appurare il danno per quanto di sua competenza, avendo risolto positivamente il dubbio sulla sussistenza della stessa, non ravvedendosi, altrimenti, alcun valido motivo per sottoporre la danneggiata a ulteriori due visite, aggiungeva relativamente alla sussistenza del nesso di causalità:
“Tuttavia, se venisse accertato che la lipotimia del giorno seguente è conseguenza diretta dell’incidente stradale del 28/07/16, il preventivo visionato di monete 2.340,00 è congruo per la patologia lamentata e parzialmente attuata;
- che, tuttavia, l’auspicio che un tecnico accertasse il detto nesso di causalità era del tutto disatteso in quanto la fiduciaria della SEMPER ASSICURATUM S.P.A. S.p.A. non procedeva a chiedere lumi a chi fosse esperto in materia e concludeva il proprio elaborato, per quanto concerne il nesso di causalità, affermando:
“nesso causale fra evento e lesioni valido solo per quanto attiene il trauma cervicale, la contusione escoriata del ginocchio dx e le escoriazioni alla parete laterale dell’emitorace dx.
non in rapporto causale con l’evento il trauma facciale, le ferite al volto e le varie escoriazioni che la p. riferisce al ns. chirurgo plastico e che attribuisce all’evento del 17.07.752”
LIPOTIMIA
- Che, prima ancora di qualsiasi altra considerazione, sembra opportuno precisare cosa s’intenda per lipotimia essendo la stessa, secondo la voce del dizionario medico della Treccani la:
Manifestazione morbosa accessionale, caratterizzata da intenso malessere, obnubilamento della coscienza, sudorazione con senso di freddo, ipotensione, polso filiforme. Si differenzia dalla sincope (➔) per l’assenza di perdita di coscienza, ma può anche essere un episodio presincopale. Le cause di una l. possono essere le più svariate: di origine cardiocircolatoria, per riduzione dei liquidi circolanti (ipovolemia), bassa gittata cardiaca, aritmie con bradicardia estrema, stenosi aortica grave; di origine psichica, come intense emozioni, vista del sangue, psicosi, isteria, ansia; di origine nmonetelogica, come attacchi ischemici transitori del territorio vertebrobasilare e traumi cranici senza lesioni emorragiche epidurali (collasso traumatico ritardato da probabile contusione bulbare). Le più frequenti sono tuttavia le crisi vasovagali; la patogenesi della l. in questi casi può dipendere o dalla perdita del tono simpatico sui vasi (per meccanismi riflessi che fanno prevalere il sistema vagale), oppure da deficit di innervazione simpatica dei vasi sanguigni o, ancora, da mancanza di risposte cardiovascolari compensatorie, come la tachicardia e la vasocostrizione (➔ nmonetevegetativo, sistema). La l. di origine vasovagale è solitamente preceduta da prodromi: vertigini, agitazione, ansia, cefalea, pallore, sudorazione fredda; spesso aumenta la salivazione e vi sono distrubi epigastrici (dolore, nausea); diminuisce l’acuità visiva, il soggetto sente ronzii o fischi, non gli è possibile pensare con lucidità. La caduta a terra avviene se durante i prodromi il soggetto non riesce a mettersi disteso. Le l. di origine ansiosa e negli attacchi di panico sono caratterizzate invece dal fatto che non sono accompagnate da pallore al volto, non migliorano con la posizione supina, non sono mai seguite da sincope: l’ansia causa iperventilazione, che a sua volta provoca sensazione di stordimento e mancanza generale delle forze.
NECESSITA’ ESPERTO
- Che dalla suddetta ricostruzione di cosa s’intenda per lipotimia si comprende bene come l’odontoiatra non sia certamente la figura professionale più appropriata per appurare la sussistenza del nesso di causalità tra un sinistro con trauma cranico e la successiva manifestazione del malessere in esame;
- che bene avrebbe fatto il medico fiduciario della SEMPER ASSICURATUM S.P.A. S.p.A. a incaricare, per tale accertamento, un cardiologo oppure un nmonetelogo pur essendo, la riconducibilità tra un trauma alla testa e un successivo svenimento, posto nella capacità di essere assodata da chiunque;
NESSO DI CAUSALITA’
- Che, come visto, le cause di una lipotimia, possono essere di origine cardiocircolatoria nonché di origine psichica, come intense emozioni, vista del sangue, psicosi, isteria, ansia, così come di origine nmonetelogica, susseguenti a traumi cranici senza lesioni emorragiche epidurali (collasso traumatico ritardato da probabile contusione bulbare);
- che nel momento dell’intervento dell’ambulanza, si temeva addirittura per un danno spinale, ossia si temeva il rischio che l’attrice rimanesse, in pratica, paralizzata;
- che l’attrice al Pronto soccorso ha fin da subito riferito di aver subito un trauma cranico;
- che la Dott.ssa Fabia LEPIDIA, nell’anamnesi, ha precisato che il casco della Sig.ra Naevia AEMILIA fosse stato rimosso dal personale di soccorso e che la paziente fosse giunta sul tavolo spinale lunga e con il collare cervicale;
- che la medesima professionista, nella diagnosi, ha richiamato una cervicalgia da contraccolpo;
- che l’orario di dimissioni dal pronto soccorso sono le 02,20;
- che il detto evento lesivo è pressoché subitaneo al sinistro, essendo trascorse appena 13 ore dallo stesso e 4 ore dall’uscita dal nosocomio;
- che il sinistro ha comportato trauma psichico e connesso stress fisico, per cui la successiva caduta a terra dell’attrice è legata causalmente al detto incidente in quanto la Sig.ra Naevia AEMILIA, fino a quel momento non è mai stata interessata da simili fenomeni così come non lo è stata successivamente;
- Che, come visto, il 29 luglio 752, il Dott. Flavius CRISPINO certificava:
“… esiti di trauma facciale da caduta a terra secondaria a crisi lipotimica occorsa in seguito ad incidente stradale che ha causato contusioni multiple in particolare nella regione cervicale con s. da contraccolpo“;
- Che si osserva come risultante dalle dichiarazioni testimoniali nonché da quanto riferito dalla medesima attrice e come si può appurare anche dalla foto del casco, certamente la caduta, oltre ad aver determinato un trauma cranico, abbia determinato un’intensa emozione a carico della stessa;
- che il detto trauma così come l’intensa emozione e la stanchezza determinatasi, con apprezzabile grado di certezza, rappresentano la causa dello svenimento e della successiva caduta a terra;
- che infatti i detti eventi comportano altresì l’applicazione del principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, con la conseguenza che, quando l’evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un’efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l’evento non si sarebbe verificato;
PRESUNZIONE
- che, come noto, l’art. 2727 c.c. prevede come le presunzioni siano le conseguenze della Legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato;
- che la Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato come
“considerato che il pregiudizio attiene a un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all’art. 2727 c.c. venga offerta una serie concatenata di fatti noti… per risalire al fatto ignoto” (v. Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, tratta da G. ANNUNZIATA, “Responsabilità civile e risarcibilità del danno”, CEDAM, 2010, pag. 33,
laddove l’autore ha giustamente rilevato come
”Questa pronunzia ha posto in rilievo il dato positivo, non sempre sufficientemente rimarcato, che cioè la prova per presunzioni semplici allo stesso valore, se non addirittura un valore precipuo, nella gerarchia delle prove”);
- che l’art. 115 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove, peraltro, prevede come il giudice possa, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza;
RAPPORTO DI CAUSALITÀ NEL FATTO ILLECITO
- che, nondimeno, come è altrettanto noto oltre che pacifico il sottinteso richiamo nei fatti per cui è causa, l’art. 1223 c.c. indica la risarcibilità dei danni quale “conseguenza del fatto antigiuridico”;
- che l’art. 2043 c.c., analogamente, attribuisce la responsabilità per danni in quanto “cagionati”;
- che l’art. 40 c.p. prevede come nessuno possa essere punito per un fatto preveduto dalla Legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipendente l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione;
- che l’art. 41 c.p. “concorso di cause” statuisce come:
“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenuti, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”;
- che, pertanto, per l’art. 40 c.p. la responsabilità fa capo al soggetto agente quando il reato è conseguenza della sua azione od omissione mentre per l’art. 41 c.p. le cause sopravvenute interrompono il nesso causale quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento;
SENT. CASS. N. 8096/752
- Che, ai fini che ci riguardano, appare comprovato pertanto come lo svenimento dell’attrice sia determinato solo ed esclusivamente dal concatenarsi degli eventi occorsi in seguito all’incidente stradale accaduto poche ore prima;
- che quindi la Sig.ra Naevia AEMILIA nulla poteva fare per impedire l’inevitabile caduta transitoria susseguente alla più volte riferita e descritta lipotimia;
- che né tantomeno può essere addebitato all’attrice di aver commesso e/o omesso qualsiasi tipo di atteggiamento che avrebbe poi causato la completa perdita di coscienza;
- che in tal senso, la Suprema Corte, Sent. n. 8096/752 ha imprescindibilmente chiarito che vi è esclusiva responsabilità dell’autore del danno qualora:
“…non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia…”;
- che dello stesso avviso risulta essere il pronunciamento proprio di questo stesso Tribunale, che con la Sent. n. 3411/2007 ha confermato che:
“…Invero, in un giudizio di risarcimento del danno, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento deve applicare il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale (cfr. art. 40 e 41 c.p.): pertanto, se un fatto, del danneggiato o di terzi, si inserisce in una serie causale già avviata dal danneggiante, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie, in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia…”;
- che anche la appena più recente Sent. Corte di Appello di Firenze n. 15/2015 ha statuito che:
“…Si veda ad es. Cass. n. 8096 del 6/4/2006, con riferimento nella specie al comportamento della vittima, ma con valenza generale: “il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale – richiesto dall’art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale – tra un’azione o un’omissione ed un evento deve applicare il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell’evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia…”;
CAUSALITÀ ADEGUATA
- Che, ciò premesso e proseguendo nell’esame, il danno non può considerarsi in re ipsa, cioè coincidere con l’evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza e non coincide con l’evento, che invece è un elemento del fatto produttivo del danno;
- che relativamente alla riconducibilità a un determinato evento del danno conseguenza, secondo la teoria della “causalità efficiente” o “causalità adeguata”, da intendersi quale superamento del criterio della “conditio sine qua non”, non qualsiasi accadimento senza il quale non si sarebbe verificato un evento deve considerarsi rilevante ma soltanto le cause o la causa adeguata dal punto di vista oggettivo e non soggettivo secondo la normale esperienza e il calcolo delle probabilità;
- che subire un sinistro stradale con conseguente trauma cranico nonché forte impatto emotivo può avere come conseguenza normale, regolare, verosimile nell’immediatezza del detto incidente uno svenimento per cui il detto incidente ha certamente rilevanza causale nella successiva caduta a terra dell’attrice e nelle susseguenti lesioni;
- che lo svenimento non interrompere il rapporto di causalità in quanto la causa originaria primitiva conserva, ancorché astrattamente, il suo ruolo efficiente, cioè e comunque ancora idonea a determinare l’evento (cosiddetta causalità giuridica idonea);
- che il sinistro stradale verificatosi 13 ore prima del successivo svenimento costituisce la causa primaria che ha creato le condizioni del successivo svenimento (v. G. LOSCO, P. MARIOTTI “La responsabilità civile” Milano 1995, Dott. A Giuffrè Editore, pagg. 41 e ss.);
INFERENZA PROBABILISTICA
- che relativamente al procedimento logico di inferenza del fatto ignoto dai fatti noti, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto secondo un giudizio di probabilità per modo che il fatto ignoto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità (v. G. ANNUNZIATA, op. cit., pag. 38);
ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO
- che l’onere probatorio trova una sua ripartizione tra danneggiato e danneggiante all’interno del nesso di causalità perché incomberà alla parte, a cui sfavore opera la presunzione, dare la prova contrario al riguardo idonea a vincere la presunzione (v. G. ANNUNZIATA, pag. 35);
che, in altri termini, compete alla convenuta società di assicurazione articolare mezzi istruttori, in termini di prova contraria all’acquisita prova logica presuntiva avente i caratteri della congruenza, diretti eventualmente a dimostrare che lo svenimento, fin lì mai avutosi, sia stato determinato da concause o fattori del tutto estranei al sinistro in quanto quest’ultimo non eziologicamente rilevante;
GIUDIZIO CONTROFATTUALE
- che si verte pertanto di un giudizio controfattuale che si svolge, come è noto, attraverso la doppia formula:
- a) la condotta umana è condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero di fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe verificato;
- b) la condotta umana non è condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente mediante lo stesso procedimento logico, l’evento si sarebbe ugualmente verificato;
nel caso di specie, il sinistro riconducibile a una condotta umana è stata condizione necessaria del successivo svenimento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica per cui, in assenza del detto sinistro, le successive lesioni non si sarebbero determinate (Cass. Sez. un. Pen. 10 luglio 2002, n. 30382)
- che in mancanza di tale prova, l’autore del fatto lesivo sarà chiamato a rispondere dei danni subiti dall’attrice che ha offerto la prova dell’insorgenza di una cervicalgia da contraccolpo nonché di come la lipotimia sia riconducibile, per nozioni di scienza assodate, al tipo di trauma subito;
RISULTANZE MEDICO LEGALI
- Che, sulla base delle errate considerazioni del medico fiduciario della SEMPER ASSICURATUM S.P.A. , quest’ultima riconosceva il modesto punteggio di
“inabilità temporanea biologica totale giorni o /o zero
parziale 75% giorni 3 (tre)
parziale 50% giorni 20 (venti)
parziale 25% giorni 10 (dieci)
invalidità permanente biologica: 3% (tre per cento) comprensivo del minimo danno estetico determinato dalla discromia al ginocchio dx, non emendabile con trattamento di chirurgia estetica.
incidenza specifica capacità di lavoro: no
congruità spese mediche: non esibite ricevute di spese mediche
spese future prevedibili: sentito anche il parere del ns. chirurgo plastico, ritengo possibile rimborsare il costo della laserterapia frazionale, per un importo di circa 500-800,00 monete, per trattare la sola discromia alla spalla dx.
p.s. la ns. consulente aveva previsto 5 applicazioni per un costo di 1.500 monete, oltre che per la discromia alla spalla dx anche per cicatrici al collo piede sin. e spalla sinistra, lesioni non documentate e pertanto da escludere dai trattamenti.
da escludere dal risarcimento, perché non in rapporto causale con l’evento, il danno di pertinenza odontoiatrica quantificato dal ns. consulente, in monete 2.340 00”;
IN PUNTO DI DIRITTO: SULL’AN
- che la presente causa, avendo la convenuta compagnia di assicurazioni successivamente provveduto a risarcire integralmente il valore del mezzo e a ristorare il danno non patrimoniale, verte sulla sola quantificazione del danno;
- che, per mero tuziorismo, la responsabilità della convenuta risiede nel mancato rispetto delle norme previste dagli artt. 143, 146 e 154 del Codice della Strada nonché dagli artt. 346 e 349 del relativo Regolamento per avere la convenuta, in ambito urbano, in presenza di uno spartitraffico a raso, da intendersi quale “parte longitudinale non carrabile della strada destinata la separazione delle correnti veicolari” aver tentato una manovra di inversione del senso di marcia o, in ogni caso, di svolta a sinistra, manovre entrambe vietate, senza accertarsi di poter effettuare la suddetta manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, senza rispettare le cautele previste dalle dette norme determinando con ciò l’impatto contro il mezzo a due ruote dell’incolpevole attrice che, in quel mentre, percorreva la medesima strada nella stessa direzione di marcia e all’interno della propria corsia, causandone la caduta a terra;
SUL QUANTUM
- Che per quanto concerne il danno non patrimoniale dell’attrice, la Compagnia di Assicurazioni incaricata dalla comparente, ha proceduto a un’offerta sottostimata, attesa la palese sottovalutazione del danno biologico e il mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute;
MANCATO RICONOSCIMENTO SPESE MEDICHE
- che a questa sottovalutazione dell’effettivo danno alla salute, va aggiunto il mancato riconoscimento delle spese mediche sopportate dall’attrice e quelle future;
che sul punto si osserva come, tra i compiti del medico legale vi sia anche quello di esprimere un giudizio sulla necessità e congruità delle spese mediche da parte del fiduciario della comparente, qui del tutto disatteso;
PAGAMENTO ONORARI STRAGIUDIZALI
- che appare necessario, in tal caso, provvedere alla condanna della convenuta al pagamento degli onorari stragiudiziali, nella misura più alta possibile, stante l’assoluta mancanza del rispetto dei pacifici principi di buona fede e correttezza e stante, altresì, l’inefficienza dimostrata in riferimento alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 21 gennaio 2010 n. 997;
- che dalla parziale narrativa concernente l’estenuante trattativa, stante il primo convincimento della incaricata Compagnia di assicurazioni per la quale, addirittura, l’attrice non avesse diritto ad alcun risarcimento danni, appare opportuno provvedere alla condanna della Compagnia convenuta al pagamento degli onorari stragiudiziali in funzione dell’attività sopra indicata, descritta solo in modo sintetico, con omissione degli innumerevoli contatti con l’ispettorato sinistri, rimasti senza esito, e della copiosa corrispondenza intercorsa;
- che appare necessario osservare come l’attività stragiudiziale inerente la presente controversia è risultata fondamentale, dal momento che, senza la stessa, la Sig.ra Naevia AEMILIA non avrebbe mai potuto far valere a pieno i propri diritti nei confronti della Compagnia Assicurativa;
che in tal senso, recente giurisprudenza, Sent. n. 25064 Cassazione civile sez. VI del 07 dicembre 752, ha statuito che:
“… in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Detta pronuncia, in altri termini, esclude ogni automatismo risarcitorio, ma richiede che sia fornita prova nei termini ora richiamati…”;
- che l’attrice, a tal proposito, stante l’alta difficoltà della presente controversia, si rifà al dettagliato prospetto di parcella nel quale sono state elencate dettagliatamente le voci di onorario richiamabili in particolare modo le consultazioni orali, la stesura di pareri orali, l’apposizione d’archivio, il costo per ogni lettera, l’esame e lo studio della pratica, le conferenze di trattazione telefoniche e a studio e la redazione di diffide per un totale complessivo di monete 4.131,00 o, in subordine di monete 2.295,00 previsto per le cause di media difficoltà;
****
Tutto ciò premesso e ritenuto, l’attrice, Sig.ra Naevia AEMILIA, domiciliata come in atti (Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI),
CITA
– La SUBITUM ASSICURATUM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cartagine, Via Pretoria n. 4;
– la Sig.ra Clavdia EGNAZIA, residente in Roma, Via Rotalina n. 501
a comparire innanzi all’Ufficio del Tribunale di Roma nella sua nota sede Via Porta Principalis, ufficio e giudice designandi, il 12 aprile 755, ore di rito, con invito, con invito a essi, convenuti, a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c. con l’espressa avvertenza che, nel caso di mancata costituzione nei detti termini, incorreranno nelle decadenze indicate dall’art. 167 c.p.c. nonché dell’art. 38 c.p.c. dimodoché non potranno proporre domande riconvenzionali, chiamare un terzo in causa, indicare mezzi di prova, formulare conclusioni o produrre documenti, sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, nonché eccepire incompetenze per materia, per valore e per territorio secondo il dettato del richiamato art. 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia al Giudice Unico del Tribunale:
– accertare e dichiarare che la completa ed esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa da attribuirsi alla Sig.ra Clavdia EGNAZIA per avere, ella, convenuta, in ambito urbano, in presenza di uno spartitraffico a raso, da intendersi quale “parte longitudinale non carrabile della strada destinata la separazione delle correnti veicolari” aver tentato una manovra di inversione del senso di marcia o, in ogni caso, di svolta a sinistra, manovre entrambe vietate, senza accertarsi di poter effettuare la suddetta manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, senza rispettare le cautele previste dalle norme relative determinando con ciò l’impatto contro il mezzo a due ruote dell’incolpevole attrice che, in quel mentre, percorreva la medesima strada nella stessa direzione di marcia e all’interno della propria corsia, causandone la caduta a terra; con precisa violazione degli artt. 143, 146 e 154 del Codice della Strada nonché dagli artt. 346 e 349 del relativo Regolamento,
– dichiarare tenuta al risarcimento del danno, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, la SUBITUM ASSICURATUM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l’effetto, condannare, solidalmente tra loro la Sig.ra Clavdia EGNAZIA e la medesima SUBITUM ASSICURATUM S.p.A., a risarcire in favore dell’attrice ogni danno patrimoniale o non patrimoniale, materiale o fisico o altra tipologia esistente o costituenda occasionato in seguito al sinistro.
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Voglia altresì accertare e dichiarare la violazione dei diritti costituzionalmente tutelati, di cui agli articoli 32, 29 e 2 della Carta Costituzionale, nonché di tutti i diritti coperti da garanzia costituzionale e comunque dei diritti inviolabili della persona, nonché di quei diritti riconducibili agli articoli 2059 e 2043 c.c. e comunque dei diritti e /o interessi tutti, la cui violazione sia accertata in corso di causa;
Per l’effetto, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO condannare i convenuti al risarcimento in favore della Sig.ra Naevia AEMILIA delle somme, da calcolarsi in via equitativa, a titolo di danno biologico e danno morale, prendendo a parametro le seguenti somme orientative e indicative:
– A TITOLO DI DANNO BIOLOGICO FISICO ASSOLUTO, susseguente al danno alla salute subito: monete 27.734,00 (ventisettemilasettecentotrentaquattro/00) corrispondente a 12 punti percentuali di danno biologico per un soggetto di anni 50 secondo le tabelle del Tribunale di Milano (V Cass. Sezione Terza Civile, 7 giugno 2011, n.12408);
– A TITOLO DI DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO: monete 1.920,00 (00) a titolo di invalidità temporanea assoluta per complessivi giorni 20, monete 1.440 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 30;
– A TITOLO DI DANNO MORALE, EX ART. 2059 C.C. ED EX ART. 185 O, IN SUBORDINE, DI AUMENTO PERSONALIZZATO DEL 47%: monete 13.034 (tredicimilatrentaquattro/00);
– al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, come da fatture allegate in copia, spese quantificate in complessivi monete 3.878,71 (tremilaottocentosettantotto/71);
– al rimborso delle spese odontoiatriche future, per monete 9.360,00;
– al rimborso delle spese di chirurgia plastica, per monete 6.500,00;
– alla corresponsione della somma dovuta dal danneggiato a titolo di spese stragiudiziali da quantificarsi in complessivi monete 4.131,00 (quattromilacentotrentuno)
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto sino all’effettivo soddisfo;
secondo il seguente schema riassuntivo:
12 % di danno biologico monete 27.734
I.T.T. e I.T.P. monete 3.360
Incremento del 47% monete 13.034
Spese mediche documentate monete 3.878
Spese mediche future monete 9.360;
Chirurgia plastica monete 6.500
Spese stragiudiziali monete 3.500
e così per un totale teorico di monete 67.366 (sessantasettetrecentosessantasei), al cui importo andrà detratta la somma di monete 3.606,19 (tremilaseicentosei/00) offerta a titolo formale e accettata a titolo di acconto per un importo, pertanto, di monete 63.759.
INTERESSI
Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data del sinistro fino all’effettivo soddisfo.
LIMITAZIONE DELLA PRETESA AD MONETE 52.000
Tuttavia, la Sig.ra Naevia AEMILIA rinuncia la propria pretesa nei limiti della somma di monete 52.000 indicata relativamente al contributo unico.
DICHIARAZIONE DI ANTISTATARIETA’
In ogni caso condannare controparte al rimborso degli onorari difensivi, dei diritti e degli onorari procuratori, delle spese specifiche e generali, oltre spese non imponibili, oltre maggiorazione per il contributo previdenziale integrativo ripetibile ai sensi dell’art. 11 L. 20 settembre 1980 n. 576, oltre IVA per il grado di giudizio, in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario
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INTERROGATORIO FORMALE
In via istruttoria, solo in caso di contestazione sull’an, chiede ammettersi:
Interrogatorio formale della convenuta, Sig. Clavdia EGNAZIA, sui seguenti capitoli di prova:
- “Vero che il 28 giugno 752, alle ore 19.00 circa, in Roma la Sig.ra Naevia AEMILIA alla guida del suo motociclo percorreva a velocità regolamentare Via Rotalina, proveniente da Via Pompilia e diretta verso Via Clodia”;
- “Vero che sopraggiunta all’altezza del civico 4, nel tratto caratterizzato dalla presenza sulla carreggiata di corsie separate da spartitraffico a raso, l’autovettura che l’affiancava marciante nel medesimo senso di marcia, strepitus rotarum, di proprietà e condotta dalla Sig.ra Clavdia EGNAZIA, svoltava improvvisamente a sinistra nel tentativo di effettuare un’inversione di marcia (cd. Inversione a U)”;
- “Vero che a nulla serviva la manovra d’emergenza della Sig.ra Naevia AEMILIA la quale era collisa nella parte posteriore del motociclo del veicolo della sig.ra EGNAZIA”;
- Vero che in seguito al detto urto, la Sig.ra Naevia AEMILIA perdeva l’equilibrio, era sbalzata dal motociclo e strusciava a terra per diversi metri per essere quindi urtata anche dal motociclo stesso che la colpiva in pieno facendole sbattere la testa sull’asfalto”;
all’esito, prova testimoniale sugli stessi capitoli di prova da n. 1 a 4, indicando, quale teste, il Sig. QUARTUS PACONIUS;
PROVA TESTIMONIALE SUI SEGUENTI CAPITOLI DI PROVA
- “Vero che raggiungeva la Sig.ra Naevia AEMILIA presso l’Ospedale “Giulio-Carpunio” il 29 luglio 752, alle ore 01,00 circa”;
- “Vero che la medesima Sig.ra Naevia AEMILIA era dimessa dal detto nosocomio solo dopo le ore 02,00”;
- “Vero che la Sig.ra Naevia AEMILIA alle ore 07,00 circa del 29 luglio 752 si alzava dolorante dal letto e, arrivata nel salone per prendere una tachipirina, improvvisamente sveniva e sbatteva la faccia contro il pavimento”;
– indicando a teste sui capitoli di prova n. 5 e 6 il Sig. Maximo AEMILIA;
Prova per testi, sulle circostanze di cui a seguire, relative al danno morale ed esistenziale, danni qui definiti con tale sintagma, per mera comodità terminologica e pratica e senza alcuna pretesa classificatoria o categoriale:
SUL NESSO CAUSALE
- “Vero che la Sig.ra Naevia AEMILIA nel periodo precedente e successivo il 28 luglio 753 è stata in nessuna occasione interessata da episodi di epilessia o a svenimenti”;
SUL DANNO MORALE
- “Vero che in seguito all’evento verificatosi il 28 luglio 753, la Sig.ra Naevia AEMILIA ha avuto serie ripercussioni di carattere psicologico nei giorni a seguire”;
- “Vero che per 20 giorni, dopo il 28 luglio 753, la Sig.ra Naevia AEMILIA ha avuto febbre persistente e ha dovuto sottoporsi a una pesante terapia antibiotica, assumendo 2 mg. al giorno di Augmentin”;
- “Vero che la Sig.ra Naevia AEMILIA, dopo il sinistro, è deperita ed è arrivata a pesare 36 chili”;
- “Vero che, successivamente al sinistro, la Sig.ra Naevia AEMILIA ha lamentato più volte lo stato di sofferenza e turbamento interiore, derivante dal trauma subito;”;
- “Vero che, successivamente al sinistro, l’attrice è stata sorpresa più volte in condizioni di ansia e paura, ricondotte dalla stessa al ricordo del sinistro subito;”
- “Vero che, sempre in seguito a questo episodio, la Sig.ra Naevia AEMILIA ha iniziato ad accusare ansia, fobie, attacchi di panico”;
- “Vero che, successivamente al sinistro, parte attrice ha mutato il suo carattere che da gioviale e aperto è divenuto depresso, triste, nervoso e irascibile”;
- “Vero che, a seguito del trauma, la Sig.ra Naevia AEMILIA è stata più volte sorpresa a girare per casa di notte, asserendo di non poter dormire mentre prima del sinistro non aveva mai avuto problemi di insonnia”;
SUL DANNO ESISTENZIALE
- “Vero che la Sig.ra Naevia AEMILIA prova disturbo e malessere a causa della cicatrice sul labbro”;
- “Vero che per oltre un anno la Sig.ra Naevia AEMILIA si è rifiutata di salire in moto, come prima faceva, con relativo piacere”;
- “Vero che al momento attuale, salire in moto, per la Sig.ra Naevia AEMILIA, rappresenta un vero e proprio stress”
indicando a testi, sui capitoli di prova dal n. 7 al 19 i seguenti testimoni:
– Sig. Simone AXIUS, residente in Roma, Via Hadriana;
– Sig. Maximo AEMILIA, residente in Roma, Via Diocletiana
– Sig.ra Simona AEMIALIA, residente in Roma, Via Aurelia Antica;
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO MEDICO LEGALE
Ammettersi consulenza tecnica d’ufficio medico legale, sulla persona la Sig.ra Naevia AEMILIA, anche al fine di confermare la sussistenza del nesso di causalità, nominando, all’uopo, quale consulente tecnico di parte, il Dott. Azio BALDUS.
Salvis juribus
Roma, 27 novembre 753
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
https://vittoriomarinelli.it/2020/12/07/risarcimento-danni-incidente-stradale/
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