- 19 Aprile 2020
- Posted by: Marinelli
- Categoria: Diritto di Famiglia, News in Home, Notizie

Separazione personale, consensuale e giudiziale con o senza figli. Cosa bisogna fare per separarsi consensualmente?
Lo studio legale Marinelli è particolarmente specializzato in Diritto di famiglia nonché tutela del minore, soprattutto, in separazioni consensuali o giudiziali, con o senza figli.
Ci sono 166 recensioni a 5 stelle solo su Google Maps lasciate da Assistiti soddisfatti a dimostrarlo.
Il Diritto di famiglia è seguito dall’Avvocato Annafranca Coppola, responsabile dello Studio Marinelli per il Diritto di Famiglia e minorile
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Avv. Vittorio Amedeo Marinelli
Email: avv.vittoriomarinelli@gmail.com
In una materia così importante quale quella relativa ai figli, è necessario rivolgersi a dei veri esperti, a questo proposito, l’Avv. Coppola ha tutte le carte in regola e nel suo curriculum spiccano le sue competenze:
E’ componente dell’Associazione Centro Studi Diritto di Famiglia e Minori.
Collabora con il Dipartimento Bigenitorialità della GESEF (Genitori separati e figli). Associazione nota per aver promosso la riforma sull’Affido Condiviso. Nota anche per le manifestazioni a tutela del minore collocato presso Case Famiglia.
Nel 2017 si è abilitata CURATORE SPECIALE, TUTORE ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.
Nel 2018, è stata iscritta nell’albo per CURATORE SPECIALE DEL MINORE e CTU.
E’ iscritta, inoltre, nell’Albo per AMMINISTRATORE di SOSTEGNO e TUTORE presso Tribunale ordinario-Giudice Tutelare di Roma.
Nel 2019 ha conseguito l’attestato in PERFEZIONAMENTO in CURATORE SPECIALE DEL MINORE e AVVOCATO DEL MINORE.
Dal 2017 ha avuto modo di promuovere attivamente e con successo procedimenti per la tutela di minori e per l’amministrazione di sostegno di incapaci.
Ha prestato assistenza presso il Tribunale per i Minorenni nei procedimenti iscritti su segnalazione della Procura della Repubblica Minori.
Ora una richiesta di consulenza e la risposta
Buonasera, sono sposata da 10 anni. Ho un bimbo di 3. Stante l’intolleranza della coabitazione, vorrei separarmi. Non so da dove cominciare. Soprattutto visto che abbiamo un bambino piccolo. Vorrei sapere come muovermi.
Vorrei una separazione consensuale. Vorrei quindi conoscere quali siano i miei diritti.
Gentile Signora,
la presente a riscontro delle Sue richieste di informazioni circa l’istituto della “Separazione personale” dei coniugi.
E’ bene premettere come le basi di una valutazione essenzialmente generica e priva di elementi concreti da valutare inducono a risposte altrettanto orientative ma pur sempre basilari per accedere ad un progetto di separazione personale da perseguire.
Nel caso concreto, si giunge alla scelta di porre fine ad una convivenza coniugale quando l’equilibrio di coppia raggiunge un livello di insostenibile tolleranza.
Si preferisce, quindi, interrompere la convivenza eludendo di peggiorare ulteriormente i rapporti personali, familiari, nonchè sociali.
Soprattutto evitando di riflettere le conseguenze negative della crisi coniugale in via pregiudizievole per i figli. Siano essi minorenni che maggiorenni non economicamente autonomi.
Il percorso è indubbiamente caratterizzato da sintomi di acredine o risentimento.
Tuttavia, attraverso un adeguato supporto legale idoneo ad accogliere anche il disagio personale della “persona”, si arriva gradualmente ad una separazione consensuale e non conflittuale.
La situazione deve essere, quindi, depurata dalla criticità di genere.
La persona, infatti, deve essere considerata esponente di interessi meritevoli di tutela, e non solo come “assistita” nel senso giuridico del termine.
La separazione personale dei coniugi, ex art. 156 c.c., è dunque quell’istituto che permette ai coniugi aventi consapevolezza della propria crisi coniugale, di riconoscere
“quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”.
Se entrambi i coniugi riconoscono la sussistenza di tali presupposti, l’accordo negoziale disciplinante il regime di separazione è facilmente conseguibile.
Naturalmente con l’aiuto di un legale. A questi, si conferisce l’incarico di bilanciare gli interessi delle parti. Soprattutto equilibrare le posizioni delle “parti”. Intanto in quanto genitori di figli nei cui confronti ed interessi si assumono pari diritti e pari doveri.
La separazione è stata concepita dal nostro Legislatore come un istituto intermedio tra il matrimonio, e quindi la convivenza legalizzata e stabile, ed il divorzio. A quest’ultimo si arriva successivamente per sciogliere definitivamente ogni vincolo coniugale tra i coniugi.
Con la separazione invece, i coniugi restano tali ma autorizzati dal giudice a permanere nel vincolo coniugale senza l’obbligo della convivenza.
Con la separazione, ma solo a seguito della prima udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c., il giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente. Viene meno, quindi, l’obbligo della convivenza e coabitazione. Altresì, viene meno l’obbligo reciproco della fedeltà.
Non viene meno l’obbligo dell’assistenza materiale e morale assunta reciprocamente dai coniugi in luogo del matrimonio ex art. 143 c.c..
Tale obbligo si trasforma in obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole, cui non sia addebitabile la separazione. Posto chiaramente a carico al coniuge più abbiente.
Viene altresì assegnato il godimento della casa coniugale. Tenendo prioritariamente conto in ciò dell’interesse dei figli.
Vengono adottati provvedimenti relativi al mantenimento economico dei figli. In misura concorsuale tra i genitori. Adottato un regime di affido prevalentemente condiviso dei figli con una disciplina circa la frequentazione del genitore non collocatario.
Tutti gli aspetti che si ramificano dalla separazione possono essere disciplinati e dettati dalla volontà delle parti. Con una separazione consensuale che parte da un accordo negoziale bilaterale dei coniugi. Raggiunto questo, deve essere poi omologato con decreto dal Tribunale Ordinario. Autorità giudiziaria vui è riservata in via esclusiva la competenza in materia di diritto di famiglia.
La separazione consensuale, ad ogni modo, come anche quella giudiziale, conserva tra i coniugi taluni diritti patrimoniali. Quali essenzialmente i diritti successori. Questi verranno meno con lo scioglimento del vincolo coniugale prodotto dal successivo ed eventuale divorzio.
Il contenuto essenziale della separazione attiene alla regolamentazione del diritto al mantenimento del coniuge. Sempreché sussistano i presupposti, del diritto dovere al mantenimento dei figli cui concorrono i genitori ex art. 336-bis c.c.. In base alle proprie capacità reddituali.
Attiene al diritto al godimento della casa coniugale. Salvo in ogni caso, l’interesse superiore della prole a conservare il medesimo stato abitativo avuto in costanza di matrimonio.
Si tiene conto del diritto dovere di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli secondo gli schemi dell’affido condiviso ex art. 336 c.c. nonchè della L. n. 54/2006, L. n. 219/2012, D. Lgs. N. 154/2013.
In line generale, la separazione deve –contenuto necessario- coinvolgere tutti gli aspetti rappresentati.
Potrebbe, però, ulteriormente estendersi ad aspetti di natura, anche patrimoniali, aventi natura accessoria all’accordo di separazione.
Resta comunque salva la possibilità, ovvero il diritto, di chiedere la modifica delle disposizioni statuite o convenute con la separazione. Questo nel caso sopraggiungano giustificati motivi.
Sperando di essere stata chiara, rimango a disposizione per ogni approfondimento specifico e del caso,
La responsabile dello Studio Marinelli per il Diritto di Famiglia e minorile
Avv. Annafranca Coppola
Per informazioni: 3481317487
Nella massima trasparenza, i costi.
Orientativamente il prezzo separazione giudiziale, può variare da un minimo di euro 3.000 in sù. Statisticamente, il numero di separazioni giudiziali è minimo.
Il costo per una separazione consensuale è di euro 1.500/2.000
L’importo richiesto per una consulenza è mediamente di euro 150.
La consulenza può essere effettuata anche telefonicamente o via mail ed è in grado di chiarire i principali dubbi.
Chiaramente, ogni singola situazione necessita di un esame preliminare.
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